A chi è rivolto
Chiunque abbia in corso un procedimento amministrativo con la Provincia di Modena.
Servizio che presenta le modalità per tutelarsi nell’ambito di un procedimento amministrativo attivato con la Provincia.
Chiunque abbia in corso un procedimento amministrativo con la Provincia di Modena.
Gli strumenti di tutela sono i mezzi (ricorsi, istanze e azioni legali) che l’ordinamento riconosce a cittadini e imprese per difendersi quando un atto o un provvedimento della Pubblica Amministrazione lede i propri diritti o interessi.
Di seguito sono riportati tutti i diritti e gli strumenti a disposizione del cittadino:
Il soggetto interessato ha diritto a partecipare al procedimento ai sensi del vigente Regolamento sul procedimento amministrativo e diritto di accesso.
Contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell’atto impugnato o dalla sua conoscenza ai sensi della legge 104/2010 “Codice del processo amministrativo”.
In alternativa è ammesso altresì ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento ai sensi del DPR 1199/71 artt. 8 e
Se si è fatto ricorso al TAR non si può fare ricorso straordinario e viceversa.
Ai sensi dell’art. 120 del Dlgs n. 104/2010, gli atti delle procedure di affidamento e appalti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti:
Qualora il provvedimento non venga emesso entro il termine stabilito, avverso il silenzio della provincia l’interessato può presentare immediatamente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, senza necessità di diffidare preventivamente l’Amministrazione inadempiente fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
Come previsto dall’art. 2 bis L. 241/1990, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento nonché, fatto salvo quanto sopra, nel caso di procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.
L’interessato può presentare ricorso anche al difensore civico (art. 25 L. 241/1990 – accesso documentale; art. 5 D.Lgs. 33/2013 – accesso civico), con effetto sospensivo del termine per il ricorso giurisdizionale ex art. 116 del c.p.a
Per maggiori informazioni sulla documentazione necessaria è possibile visualizzare le pagine presenti nella sezione “Collegamenti”.
Attraverso questi strumenti il cittadino può tutelarsi nei confronti dell’Ente nei procedimenti amministrativi attivi.
Gli strumenti di tutela qui descritti sono a disposizione del cittadino in qualunque momento, nel rispetto delle scadenze imposte dalla normativa vigente.
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