Attenzione
Si richiama l’attenzione sul fatto che i Consiglieri Provinciali possono effettuare le autentiche per la presentazione delle liste elettorali.
I soli membri del Corpo Elettorale (Sindaci e Consiglieri comunali in carica) possono anche essere sottoscrittori di lista elettorale o essere candidati.
Designazione del rappresentante di lista
Si ricorda che il delegato di lista può effettuare la designazione del rappresentante di lista, autenticata ai sensi dell’ art.14 della legge 53/90, e questa deve pervenire all’ufficio elettorale entro le ore 12,00 di sabato 28 settembre, oppure direttamente al seggio non oltre l’ inizio delle operazioni di voto.
Obbligo alla parità di genere nelle liste dei Consigli provinciali
Nelle liste dei candidati al consiglio provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, avendo l’accortezza di attenersi alle combinazioni ammesse e di seguito indicate:
- presentando liste con n. 8 candidati: massimo 5 per genere;
- presentando liste con n. 9 candidati: massimo 5 per genere;
- presentando liste con n. 10 candidati: massimo 6 per genere;
- presentando liste con n. 11 candidati: massimo 7 per genere;
- presentando liste con n. 12 candidati: massimo 7 per genere
- presentando liste con n. 13 candidati: massimo 8 per genere
- presentando liste con n. 14 candidati: massimo 8 per genere
- presentando liste con n. 15 candidati: massimo 9 per genere
- presentando liste con n. 16 candidati: massimo 10 per genere