Attenzione
Si richiama l’attenzione sul fatto che i Consiglieri Provinciali possono effettuare le autentiche per la presentazione delle liste elettorali.
I soli membri del Corpo Elettorale (Sindaci e Consiglieri comunali in carica) possono anche essere sottoscrittori di lista elettorale o essere candidati.
Obbligo alla parità di genere nelle liste dei Consigli provinciali
Nelle liste dei candidati al consiglio provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, avendo l’accortezza di attenersi alle combinazioni ammesse e di seguito indicate:
- presentando liste con n. 8 candidati: massimo 5 per genere;
- presentando liste con n. 9 candidati: massimo 5 per genere;
- presentando liste con n. 10 candidati: massimo 6 per genere;
- presentando liste con n. 11 candidati: massimo 7 per genere;
- presentando liste con n. 12 candidati: massimo 7 per genere
- presentando liste con n. 13 candidati: massimo 8 per genere
- presentando liste con n. 14 candidati: massimo 8 per genere
- presentando liste con n. 15 candidati: massimo 9 per genere
- presentando liste con n. 16 candidati: massimo 10 per genere