Diritto di partecipazione al procedimento
Il soggetto interessato ha diritto a partecipare al procedimento ai sensi del vigente Regolamento sul procedimento amministrativo e diritto di accesso.
Diritto di proporre ricorso amministrativo / giurisdizionale
Contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell’atto impugnato o dalla sua conoscenza ai sensi della legge 104/2010 “Codice del processo amministrativo”.
In alternativa è ammesso altresì ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento ai sensi del DPR 1199/71 artt. 8 e
Se si è fatto ricorso al TAR non si può fare ricorso straordinario e viceversa.
Impugnazione degli atti delle procedure di affidamento e appalti
Ai sensi dell’art. 120 del Dlgs n. 104/2010, gli atti delle procedure di affidamento e appalti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti:
- per quanto attiene al bando di indizione di gara, dalla relativa pubblicazione a norma dell’art. 66 comma 8 del Dlgs n. 163/2006;
- per quanto attiene ai provvedimenti di esclusione dalla gara, di aggiudicazione definitiva, nonché di stipula del contratto, dalla ricezione delle relative comunicazioni, previste dall’articolo 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- in ogni caso dalla conoscenza dell’atto.
Tutela prevista in caso di provvedimento emesso fuori termine
Qualora il provvedimento non venga emesso entro il termine stabilito, avverso il silenzio della provincia l’interessato può presentare immediatamente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, senza necessità di diffidare preventivamente l’Amministrazione inadempiente fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
Come previsto dall’art. 2 bis L. 241/1990, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento nonché, fatto salvo quanto sopra, nel caso di procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.
Intervento del Difensore Civico
L’interessato può presentare ricorso anche al difensore civico (art. 25 L. 241/1990 – accesso documentale; art. 5 D.Lgs. 33/2013 – accesso civico), con effetto sospensivo del termine per il ricorso giurisdizionale ex art. 116 del c.p.a
- Per segnalare atti, fatti e comportamenti che, a causa di abusi, disfunzioni, carenze o ritardi di uffici e servizi, violino o compromettano i diritti e gli interessi dei cittadini, singoli o associati, degli stranieri e apolidi, è possibile presentare una richiesta sottoscritta, con l’indicazione dei fatti e dei motivi delle proprie doglianze;
- Per chiedere il riesame del diniego o del differimento di un’istanza di accesso agli atti ex art. 25 legge n. 241/1990 è necessario presentare una richiesta sottoscritta, con l’indicazione dei fatti e dei motivi delle proprie doglianze;
- Per chiedere il riesame del diniego o del differimento di un’istanza di accesso civico ex D.Lgs. n. 33/2013 è necessario presentare una richiesta sottoscritta con l’indicazione dei fatti e dei motivi delle proprie doglianze;
- Per chiedere il riesame dell’accoglimento di un’istanza di accesso civico ex D.Lgs. n. 33/2013, il controinteressato può presentare una richiesta sottoscritta con l’indicazione dei fatti e dei motivi delle proprie doglianze.