Coronavirus, le informazioni sui provvedimenti del Governo e della Regione Emilia Romagna, le misure per fronteggiare il Covid-19

Tutte le disposizioni dei decreti del Governo valide fino al 17 maggio, il DPCM 26 aprile 2020. Gli aiuti economici. Le ordinanze della Regione Emilia Romagna. Il modulo di autocertificazione per gli spostamenti (maggio).


DPCM 26 aprile 2020 (le prescrizioni dal 4 al 17 maggio, i protocolli per la ripartenza)

Le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 sono efficaci a partire dal 4 maggio 2020 e fino alla data del 17 maggio 2020.

Il DPCM 26 aprile 2020 è articolato in 10 articoli e 10 allegati, tra cui sono inseriti i protocolli condivisi, studiati per permettere la ripartenza negli ambienti di lavoro delle attività produttive e dei cantieri nonchè nel settore del trasporto.

L’articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) riprende in particolare tutte le disposizioni su sospensioni, chiusure e divieti contenute nel DPCM 10 aprile in tema di spostamenti, chiusura di scuole, divieto di ogni forma di assembramento, manifestazioni ed eventi, attività commerciali al dettaglio, parchi, palestre ecc. A questo articolo sono collegati gli allegati 1 e 2 sulle attività di commercio al dettaglio e servizi alla persona che possono rimanere aperti (supermercati, ecc.) e l’allegato 5 con le misure che devono osservare tali esercizi commerciali aperti.
Tra le novità, a partire dal 4 maggio si permettono gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; inoltre sempre dal 4 maggio le persone fisiche possono spostarsi in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, ma solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, inoltre è di nuovo consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Tra le altre novità, dal 4 maggio è di nuovo consentito l’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, sempre nel rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. Pur rimanendo vietato svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, viene consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Per quanto riguarda i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché a partire dal 4 maggio la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

L’articolo 2 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali) riprende le prescrizioni del DPCM 10 aprile 2020, riguardanti la sospensione delle attività industriali a commerciali ad esclusione di quelle elencate nell’allegato 3 (con i relativi codici ATECO). Nell’elenco di cui all’allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020, rispetto a quello del DPCM 10 aprile 2020 cresce il numero delle attività non più soggette a sospensione, tra cui ad esempio quelle nell’ambito dell’estrazioni di minerali da cave e miniere, industrie tessili, fabbricazione di veicoli e altri mezzi di trasporto, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli, costruzione di edifici.
Le imprese le cui attività non sono sospese devono però rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione negli ambienti di lavoro di cui all’allegato 6, nonché il protocollo condiviso di regolamentazione nei cantieri di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione nel settore del trasporto e della logistica di cui all’allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Le attività produttive che rimangono sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Inoltre sempre per quanto riguarda le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

L’articolo 3 del DPCM 26 aprile 2020 (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale) si occupa tra l’altro delle misure di sanificazione e disinfezione e raccomanda l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 4. Tra le disposizioni, a partire dal 4 maggio è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

L’articolo 4 si occupa delle disposizioni in materia di ingresso in Italia tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, l’articolo 5 prevede le misure per transiti e soggiorni di breve durata in Italia, mentre l’articolo 6 si occupa di disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera. Negli articoli 4, 5 e 6 si conferma in sostanza quanto già previsto dal Dpcm del 10 aprile 2020.

L’articolo 7 (Misure in materia di trasporto pubblico di linea – terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne) fa riferimento al Protocollo condiviso di regolamentazione previsto nell’allegato 8 nonchè alle linee guida per l’informazione agli utenti di cui all’allegato 9.

L’articolo 8 (Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità) riapre dal 4 maggio le attività sociali e socio-sanitarie erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità.

L’articolo 9 del DPCM 26 aprile 2020 conferma ai Prefetti l’onere per l’esecuzione e il monitoraggio delle misure previste dal decreto, avvalendosi delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate.

L’articolo 10 contiene infine le disposizioni finali con la validità delle varie prescrizioni dal 4 maggio al 17 maggio 2020.

Il testo integrale del DPCM 26 aprile 2020 insieme ai protocolli ecc. è consultabile nella sezione allegati a destra.
Per tutti i dubbi è possibile consultare le seguenti pagine:
– le FAQ sul sito del Governo sul DPCM 26 aprile 2020 (link nella sezione approfondimenti a destra)
– la circolare del Ministero dell’Interno del 2 maggio 2020 (file PDF nella sezione allegati a destra)
– il sito della Regione Emilia Romagna (link nella sezione approfondimenti a destra)


Decreto Legge 25 MARZO 2020 (sanzioni)

Il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 è intervenuto per inquadrare e organizzare a livello normativo tutto ciò che potrà essere disposto dallo Stato (Governo, Regioni, ecc.) per contenere ulteriormente il contagio del coronavirus COVID-19 fino alla data del 31 luglio, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Il decreto introduce inoltre importanti novità in tema di sanzioni.

In particolare il decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 prevede una maggiore chiarezza nel rapporto tra Governo, Amministrazioni Centrali dello stato e le Regioni, delineando esattamente chi potrà fare cosa e in quali ambiti, fino alla fine dell’emergenza. Si vuole ottenere una maggiore uniformità di decisioni a livello nazionale, evitando confusioni tra le competenze dello stato e delle Regioni.

Il decreto legge prevede quindi che possano essere adottate una o più misure restrittive per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso.

Tali misure potranno essere adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), su proposta del Ministro della Salute, sentiti gli altri Ministeri coinvolti (in particolare Interno, Difesa, Economia e Finanze) e i Presidenti delle Regioni, oppure sempre con Dpcm governativi ma su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti sempre i ministeri coinvolti nell’emergenza.

Il riferimento tecnico-scientifico per questi provvedimenti rimane il Comitato tecnico – scientifico, istituito con provvedimento del Capo del dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, composto dal Segretario Generale del Ministero della Salute, dal Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal Direttore dell’Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal Direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, dal Presidente dell’lstituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome e dal Coordinatore dell’Ufficio Promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato.

Il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 inquadra poi la possibilità per le Regioni di adottare, mediante proprie ordinanze specifiche, l’introduzione di misure ulteriormente restrittive tra quelle elencate all’articolo 1 comma 2, per situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, prima che vengano adottati degli specifici Dpcm da parte del Governo per regolamentare tali situazioni e con efficacia limitata fino a tale momento, esclusivamente nell’ambito delle attività di competenza delle stesse Regioni e senza incisione sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

L’altra parte fondamentale del decreto è quella che riguarda le sanzioni e i controlli (all’art.4).
Si conferma che i soggetti in primo piano chiamati a organizzare i controlli sono il Ministero dell’Interno e i Prefetti, mentre sono le Forze di Polizia che si occupano di effettuare materialmente questi controlli sul territorio. Allo stesso scopo i prefetti possono avvalersi anche delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, che agiscono in questo caso come agenti di pubblica sicurezza.

La novità fondamentale riguarda le sanzioni e in buona parte sostituisce le precedenti sanzioni penali previste dai precedenti Dpcm in sanzioni amministrative: salvo che il fatto compiuto non costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate nell’articolo 1, comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Ciò vale tipicamente per il mancato rispetto delle prescrizioni previste per gli spostamenti, e se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque più grave reato, per quanto riguarda il mancato rispetto del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus la sanzione prevista rimane in ambito penale, e la pena prevede l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Sanzioni amministrative sono previste anche per l’eventuale inosservanza delle prescrizioni per quanto riguarda le attività commerciali, con la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, con maggiori sanzioni in caso di reiterazione.

Le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà (quindi 200 euro).

E’ possibile consultare il testo integrale del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 all’interno della Gazzetta Ufficiale n.79 del 25 marzo 2020, vedere file PDF nella sezione allegati a destra.


Focus spostamenti

In base al DPCM del 26 aprile 2020 a partire dal 4 maggio si permettono gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; inoltre sempre dal 4 maggio le persone fisiche possono spostarsi in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, ma solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, inoltre è di nuovo consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Tra le altre novità, dal 4 maggio è di nuovo consentito l’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, sempre nel rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. Pur rimanendo vietato svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, viene consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività

Per tutti i dubbi relativi agli spostamenti è possibile consultare le seguenti pagine:
– le FAQ sul sito del Governo sul DPCM 26 aprile 2020 (link nella sezione approfondimenti a destra)
– la circolare del Ministero dell’Interno del 2 maggio 2020 (file PDF nella sezione allegati a destra)
– le FAQ sul sito della regione Emilia Romagna (link nella sezione approfondimenti a destra)

Il Ministero della Salute ha incluso la donazione di sangue fra le “situazioni di necessità” ammesse negli spostamenti di persone.

Nella sezione modulistica a destra è scaricabile l’ultimo modulo di autocertificazione utilizzabile dal 4 maggio: se fermati dalle Forze dell’Ordine può essere presentato già compilato o compilato seduta stante durante il controllo. Le stesse Forze dell’Ordine dovrebbero avere copie del modulo nel caso l’utente ne fosse sprovvisto.

Per quanto riguarda le sanzioni in generale valgono quelle che sono state introdotte dal decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 che in buona parte sostituiscono le precedenti sanzioni penali previste dai precedenti Dpcm in sanzioni amministrative: salvo che il fatto compiuto non costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate nell’articolo 2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. In caso di spostamenti, se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque più grave reato, per quanto riguarda il mancato rispetto del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus la sanzione prevista rimane in ambito penale, e la pena prevede l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.


GLI AIUTI ECONOMICI: IL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.18 #CURAITALIA E I PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

Per cercare di minimizzare gli effetti dirompenti della grave crisi economica che è conseguita all’epidemia del coronavirus COVID-19 il Governo ha emanato diversi decreti e provvedimenti successivi.

Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto si articola in 5 Titoli e 127 articoli. Il Titolo I riguarda le Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, il Titolo II dispone Misure a sostegno del lavoro, il Titolo III si occupa delle Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, il Titolo IV prevede le Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, infine il Titolo V contiene Ulteriori Disposizioni tra cui quelle finanziarie.

Tra le misure del Titolo I riguardanti il potenziamento del SSN vi sono norme finalizzate al potenziamento delle risorse umane del Ministero della Salute, al potenziamento delle reti di assistenza territoriale, per fronteggiare l’eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie dovuta all’alto numero di ricoveri e quarantene dell’attuale personale sanitario, la possibilità per Regioni e Province autonome di attivare aree sanitarie anche temporanee per la gestione dell’emergenza COVID19 sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei. Misure straordinarie sono previste per la permanenza in servizio del personale sanitario in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
Questo titolo del decreto prevede anche incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici come mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, che devono essere forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari.
Misure sono volte al potenziamento delle strutture e risorse umane della Sanità militare, dell’INAIL e dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità).
Relativamente alle mascherine chirurgiche e filtranti ulteriori misure sono previste per la protezione a favore dei lavoratori e della collettività.
Infine il decreto dispone direttive in materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici.

Il Titolo II riguarda le Misure a sostegno del lavoro.
Gli articoli di cui al Capo I si occupano dell’estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. Tra queste misure, i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Nuove disposizioni sono previste per la Cassa integrazione in deroga, con gestione a cura delle Regioni, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
A tale riguardo sono stanziati 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
Il Capo II prevede norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori. Tra queste si prevede un congedo e indennità per i lavoratori dipendenti con figli di età non superiore ai 12 anni, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni o in alternativa un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Vengono estesi i permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 di 12 giorni da usufruire nei mesi di marzo e aprile.
I liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, nonchè i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori dello spettacolo hanno diritto ad una indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, con domanda da presentare all’INPS.
Disposizioni privilegiate in materia di lavoro agile sono previste a favore di dipendenti disabili e affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.
Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, sono previsti contributi alle stesse imprese finalizzate alla sicurezza e al potenziamento dei presidi sanitari e per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Per il sostegno al reddito di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro viene istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” di 300 milioni di euro per l’anno 2020, con gestione a cura del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Un articolo del decreto è dedicato alle strutture per le persone con disabilità e alle misure compensative di sostegno anche domiciliare.

Il Titolo III del decreto prevede misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario. Esse riguardano principalmente il Fondo centrale di garanzia per le Piccole e Medie Imprese, misure per il credito all’esportazione, misure di sostegno finanziario alle imprese colpite dall’epidemia di COVID-19, formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia. Il supporto alla liquidità delle imprese viene attivato mediante meccanismi di garanzia, su prestiti, mutui e altri finanziamenti, con intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A., a tale riguardo viene istituito un fondo a copertura delle garanzie dello Stato.
In questo titolo del decreto sono previste anche disposizioni a supporto dell’acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid-19, inoltre viene esteso a lavoratori autonomi e ai liberi professionisti l’accesso al Fondo solidarietà mutui “prima casa”, in base a certi requisiti.

Il Titolo IV del decreto riguarda le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.
Tra queste sono previste proroghe per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sospensioni dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria da parte di tutta una serie di soggetti particolarmente colpiti dall’emergenza, come ad esempio società sportive, teatri, cinema, ricevitorie lotto e scommesse, soggetti che si occupano dell’organizzazione di corsi, fiere ed eventi, attività di ristorazione, soggetti che gestiscono musei, biblioteche, ecc. asili nido, servizi di trasporto, turismo, ecc.
Sono previsti tra l’altro incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.

Il Titolo V contiene una serie di misure di vario tipo (Ulteriori disposizioni), tutte sempre finalizzate a fronteggiare l’emergenza COVID-19.
Tra queste viene istituito un “Fondo per la promozione integrata”, mirato alla realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e al potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese Italia.
Altre misure riguardano la pubblica amministrazione, come la possibilità del funzionamento in videoconferenza dei consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane nonchè delle giunte comunali.
Vengono destinate risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario per le Forze di polizia, Forze armate, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Amministrazione civile dell’interno, particolarmente impegnate in questo periodo nel far rispettare sul territorio le prescrizioni governative. Sempre a tale riguardo, per la Polizia Locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane viene istituito un fondo per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale.
In questa situazione di emergenza il lavoro agile diventa la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che conseguentemente devono limitare la presenza del personale negli uffici, per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.
Sono sospese per sessanta giorni le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.
Si prevede anche la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non tenendo conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni.
Per quanto riguarda le scuole sono previste risorse per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici e viene incrementato di 85 milioni il fondo per le piattaforme dedicate alla didattica a distanza.
Tra le misure del titolo V sono presenti anche quelle dedicate a sostenere alcuni settori particolarmente colpiti dall’emergenza, viene ad esempio istituito un Fondo emergenze per il settore spettacolo, cinema e audiovisivo, con gestione a cura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, altre misure straordinarie sono previste per i settori del trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, viene incrementato il fondo di solidarietà per il settore aereo, si sostiene la filiera della stampa, sono previste misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca.
Tutta una serie di misure sono poi previste per contenere gli effetti dell’emergenza in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, con rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari a data successiva al 15 aprile 2020. Sono inoltre previste risorse per il ripristino della funzionalità e per garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati recentemente nel corso delle proteste dei detenuti. Sono inoltre previste disposizioni in materia di detenzione domiciliare per favorire l’esecuzione della pena detentiva, su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi e con determinati requisiti e condizioni.
Tra le misure del Titolo V del decreto si prevede la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza, inoltre nello svolgimento del servizio postale gli operatori postali procedono alla consegna dei pacchi e/o documenti che richiederebbero la firma del destinatario mediante preventivo accertamento della presenza dello stesso destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma, con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro; la firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.
Nelle Ulteriori disposizioni il decreto prevede l’istituzione di un Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, con il compito di attivare ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria, dalla requisizione di beni mobili e immobili, fino al
preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza.
Il Commissario opera fino alla scadenza dello stato di emergenza nazionale e delle relative eventuali proroghe. Lo stato di emergenza nazionale è stato stabilito dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, per la durata di 6 mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza delle patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Il titolo V del decreto contiene anche l’articolo dedicato alle Disposizioni finanziarie (art.126), in cui viene autorizzata l’emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l’anno 2020, con rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato.

Vedere il testo integrale del decreto in formato PDF nella sezione allegati a destra.

Il successivo decreto 25 marzo 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze, ad oggetto “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18″, ha creato i presupposti per aiutare chi ha in corso un mutuo per l’acquisto della prima casa. Ne possono usufruire persone che a causa dell’emergenza hanno subito la sospensione del lavoro per almeno 30 giorni consecutivi o una riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20% per almeno 30 giorni consecutivi.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa:

  • a) per 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata entro certe condizioni.

Possono accedere a questi benefici anche lavoratori autonomi e liberi professionisti in base a certi requisiti.

E’ possibile consultare il testo integrale del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale n.82 del 28 marzo, vedere il file PDF nella sezione allegati a destra.

Con l’obiettivo di sostenere i Comuni, il DCPM 28 marzo 2020, ad oggetto “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020” prevede il riparto , in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2020, di cui la prima pari al 66 per cento, delle risorse spettanti ai Comuni del Fondo di solidarietà.

Con l’ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 del Dipartimento della Protezione Civile si provvede alla destinazione di risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, in seguito alla grave crisi economica che ha toccato tante famiglie italiane in seguito all’epidemia del coronavirus COVID-19.
Si tratta di 400 milioni di euro che vengono erogati ai Comuni (di cui circa 387 milioni ai Comuni delle regioni a statuto ordinario), da parte del Ministero dell’Interno.
I comuni possono utilizzare queste risorse per distribuire alle persone:
a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) generi alimentari o prodotti di prima necessità.
L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.

Vedere il testo integrale del provvedimento seguendo il link negli approfondimenti a destra.

Sempre nei link a destra anche la relativa notizia sull’erogazione dei buoni spesi da parte dei comuni modenesi.

Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (cosiddetto decreto liquidità) prevede misure urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese colpite dall’epidemia COVID-19, in materia di accesso al credito, con la Garanzia dello stato, attraverso 2 canali: la società pubblica Sace (una società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario), soprattutto per le imprese più grandi, e il Fondo centrale di garanzia per le Pmi (Mediocredito Centrale e Ministero dello Sviluppo) che è più mirato a imprese fino a 499 dipendenti. Il decreto prevede anche sospensioni di versamenti tributari e contributivi per le imprese, proroghe di termini amministrativi e processuali.

Vedere il testo integrale del provvedimento nella sezione allegati a destra.


REGIONE EMILIA ROMAGNA, LE ORDINANZE

Oltre alle prescrizioni dei decreti del Governo, sono numerose le ordinanze emesse dalla Regione Emilia Romagna e valide su tutto il territorio regionale.

Da martedì 28 aprile, in tutta l’Emilia-Romagna è consentita l’erogazione di alcune prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario pubblico e privato, che erano state sospese a causa dell’epidemia. Si riparte dunque progressivamente con l’attività ordinaria, nel massimo rispetto della sicurezza di pazienti e operatori. Vedere a riguardo la notizia sul sito internet della Regione Emilia Romagna, link negli approfondimenti a destra.

Il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 74 del 30 aprile 2020 ha aggiornato le prescrizioni previste dal DPCM 26 aprile per il territorio dell’Emilia Romagna. Successivamente il decreto n. 75 del 6 maggio 2020 ha ulteriormente aggiornato le misure in vigore, relativamente agli spostamenti delle persone (togliendo il limite provinciale e aggiungendo la possibilità di spostarsi insieme a persone conviventi) e alle attività sportive.

Di seguito le principali misure previste dai due decreti regionali:

Salvo quanto già previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 2 del DPCM del 26 aprile 2020, è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

In ambito regionale è consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento può essere effettuato individualmente o con i familiari conviventi con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale.

È consentita l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

È consentita la riapertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso potranno essere definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. Resta salvo quanto definito dal dpcm del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri.

È consentita la riapertura di parchi e giardini. Il Sindaco può disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

È consentita la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio.

È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali.

È consentito svolgere individualmente o insieme a persone conviventi attività sportiva o motoria all’aperto come per esempio ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione) rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
È consentito per tali attività lo spostamento individuale o con le persone conviventi in ambito regionale.
L’accesso agli specchi d’acqua per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche individuali può avere luogo esclusivamente secondo specifiche modalità definite dalle singole amministrazioni comunali.
I minori o le persone non completamente autosufficienti possono svolgere le attività con un accompagnatore.
Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.

L’attività sportiva è consentita anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti.

Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi,

Sono consentiti tutti gli spostamenti come definiti dall’art. 1 lett. a) del dpcm del 26 aprile 2020. Gli spostamenti per situazioni di necessità (come fare la spesa) sono consentiti in ambito regionale in forma individuale o insieme a persone conviventi.

È consentito, in forma individuale o insieme a persone conviventi, spostarsi in ambito regionale per incontrare “congiunti”, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Il Governo ha chiarito che per “congiunti” si intendono i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

È obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.

Restano sospese le visite agli ospiti delle strutture sociosanitarie residenziali per persone non autosufficienti.

Sono interdetti al pubblico le spiagge e gli arenili, in concessione o liberi, ivi compresi la battigia.

I servizi di trasporto pubblico dovranno rimodulare l’offerta in considerazione della riapertura di parte delle attività produttive nel territorio emiliano-romagnolo in funzione delle nuove prescrizioni dettate dall’emergenza ed in particolare secondo i criteri stabiliti dal DPCM del 26 aprile 2020:
a. servizio ferroviario regionale: la programmazione dei servizi aumenta del 50% l’offerta rispetto alla programmazione degli stessi attuata fino al 3 maggio 2020, attestandosi sul valore del 60% dei servizi effettuati nel periodo pre-emergenza, al fine di soddisfare l’accessibilità e le esigenze di spostamento dei lavoratori negli orari di maggior afflusso e a coloro che operano nelle attività previste dalle disposizioni vigenti;
b. servizio pubblico locale automobilistico: le Agenzie locali per la mobilità, in accordo con le Società di gestione, adeguano i servizi offerti in coerenza con la domanda attesa e coordinando nei servizi extraurbani aumenti di servizio per particolari attrattori di poli produttivi, anche attraverso ricognizioni sulla domanda potenziale, al fine di garantire gli spostamenti dei lavoratori nelle ore di punta e di maggior afflusso;
c. la rimodulazione graduale dell’offerta dei servizi ferroviari e automobilistici verrà costantemente monitorata durante il periodo di attuazione, allo scopo di garantire adeguati livelli di servizio proporzionati alla domanda, anche attesa, e alle necessità di accessibilità dei diversi territori;
d. le Società di trasporto ferroviario e automobilistiche sono tenute all’applicazione di quanto previsto agli allegati 8 e 9 del DPCM del 26 aprile 2020 e alla circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 avente ad oggetto “Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da SARS-COV-2”. In particolare, sono tenute:
– alla sanificazione e all’igienizzazione dei locali e dei mezzi di trasporto, che deve essere appropriata e frequente almeno una volta al giorno, riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità;
– alla predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza;
– all’adozione, per il trasporto pubblico automobilistico, di possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida che ne permettano il distanziamento fisico dai passeggeri per la prevenzione e sicurezza dal contagio;
– consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale; nelle more dell’adeguamento di sicurezza per la postazione di guida, nei mezzi dotati di due porte è consentita la chiusura della porta anteriore, con separati flussi prima in discesa e poi in salita dalla porta posteriore, con idonei tempi di attesa, al fine di garantire il distanziamento fisico. Dovrà essere fornita all’utenza la necessaria informazione sulle modalità di esecuzione sia a terra che a bordo bus;
– all’adozione di misure organizzative finalizzate ad evitare affollamenti e a limitare nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all’interno delle stazioni, delle autostazioni, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l’attesa del mezzo di trasporto, ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto del distanziamento fisico interpersonale richiesto;
– a sospendere l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti e incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici e self-service.

Vedere i testi integrali dei decreti del Presidente della Giunta regionale n. 74 del 30 aprile 2020 e n. 75 del 6 maggio 2020 nella sezione allegati a destra.

Col decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 22 aprile 2020 è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all’interno di orti urbani e comunali. Tali attività potranno avvenire esclusivamente all’interno del proprio comune di residenza.
Inoltre è consentita la vendita in esercizi commerciali al dettaglio di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.
Sono anche consentiti i tagli boschivi per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità, limitando gli spostamenti dalla propria residenza e comunque entro il territorio comunale di residenza, o a quello limitrofo laddove l’area boschiva si estenda anche ad esso.

Vedere il testo integrale del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 22 aprile 2020 nella sezione allegati a destra.

Il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 20 marzo 2020 contiene disposizione urgenti in tema di gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone.

Tra le varie disposizioni, per quanto riguarda le abitazioni dove non sono presenti soggetti positivi al tampone si raccomanda di continuare la raccolta differenziata con l’accortezza di buttare le mascherine monouso usate nell’indifferenziato.

Nelle abitazioni invece in cui sono presenti soggetti positivi al Conavirus occorre sospendere la raccolta differenziata e gettare tutti i rifiuti nell’indifferenziato. In questi casi dovranno essere utilizzati almeno due
sacchetti uno dentro l’altro.

Le successive disposizioni riguardano lo smaltimento di questi rifiuti con corsia preferenziale per i rifiuti indifferenziati che dovranno essere prioritariamente inviati direttamente a termovalorizzazione.

Vedere il testo integrale nel file formato PDF nella sezione allegati a destra.

L’Agenzia regionale per il lavoro ha approvato, con la Determina n. 600 del 20 marzo 2020, i criteri per presentare domanda di Cassa Integrazione (CIG) in deroga prevista dall’art. 17 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19“ e dall’art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 MARZO 2020 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 17 del D.L. 9/2020 potranno essere presentate a partire dalle ore 15,00 del 23 marzo 2020 ed entro il 30 aprile 2020 o fino a capienza delle risorse previste.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020 potranno essere presentate successivamente all’emanazione del decreto di riparto delle risorse come previsto dal comma 3 dell’art. 22 del D.L. 18/2020 e comunque entro il 31 agosto 2020.

Vedere il link alla notizia negli approfondimenti a fianco.


INFORMAZIONI GENERALI SUL CORONAVIRUS, COME CHIEDERE AIUTO

In generale per informazioni relative alle indicazioni e ai comportamenti da seguire contro il Covid-19 “Coronavirus” è possibile consultare i siti internet del Ministero della salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e in ambito locale della Regione Emilia Romagna, dei comuni modenesi e dell’AUSL di Modena. Vedere i link negli approfondimenti a destra.

Nel caso in cui si ritenga di avere sintomi legati alla presenza del virus si raccomanda di non recarsi al Pronto soccorso. Rivolgersi al proprio medico di base per avere maggiori informazioni o chiamare il numero 1500 del Ministero oppure la propria Ausl di residenza (per Modena tel. 059.3963663, email coronavirus@ausl.mo.it) . In caso di urgenze, naturalmente, rimane sempre attivo il 118.

Per informazioni telefoniche la Regione Emilia Romagna ha istituito il numero verde 800.033033, attivo dal lunedì al venerdì ore 8.30-18 e il sabato ore 8.30-13.

Nella sezione documenti a destra è pubblicato il file PDF con i numeri di telefono utili da contattare se si teme di essere infettati e in generale per ricevere informazioni sul coronavirus Covid-19.

Consulenza psicologica dell’AUSL di Modena per gestire lo stress da coronavirus: è stato attivato per i cittadini il numero dedicato (0593963401) da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17, al quale rispondono professionisti della Psicologia Clinica (vedere il link alla notizia negli approfondimenti a destra). Per gli adolescenti con età tra i 14 e 20 anni è attivo via whatsapp il numero 3346260230 del Centro adolescenza. Il servizio è rivolto a tutto il territorio della provincia di Modena.

Violenza contro le donne e coronavirus, la rete dei servizi di supporto non si ferma. Durante l’emergenza COVID-19 i Centri Antiviolenza di tutta la regione rimangono aperti. L’AUSL di Modena ha creato una pagina internet che elenca tutti i contatti utili, distretto per distretto a livello provinciale. Ampliato l’accesso telefonico. Realizzato un opuscolo dedicato agli uomini per gestire le situazioni di stress.

La decisione di rimanere aperti lascia la possibilità alle donne di sapere che possono chiedere supporto, essendo ora più che mai costrette in casa e assoggettate al controllo del partner violento tra le mura domestiche. In questo momento, nel quale a tutti è richiesto responsabilmente di restare a casa, non si può dimenticare infatti che alle donne vittime di violenza, alle ragazze e ai loro figli/e, viene richiesto uno sforzo a volte insostenibile.

A riguardo vedere tutte le informazioni seguendo il link all’apposita notizia nella sezione approfondimenti a destra.


COME FARE DONAZIONI IN DENARO, SPOSTAMENTI CONSENTITI A DONATORI DI SANGUE

DONAZIONI IN DENARO

Coronavirus: è possibile aiutare il Servizio Sanitario del territorio modenese facendo DONAZIONI per sostenere gli ospedali della provincia e tutti i professionisti che giorno dopo giorno danno corpo e anima al nostro SSN (vedere come fare nella pagina dedicata alle donazioni sul sito internet dell’AUSL di Modena, link negli approfondimenti a destra). Utilizzare la causale aiutocovid19.

La Regione ha deciso di dare la possibilità a chiunque voglia farlo di dare un contributo per la gestione dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, versando sul conto corrente della Protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna (vedere come fare nella pagina dedicata all’iniziativa “Insieme si può, l’Emilia-Romagna contro il Coronavirus”, link negli approfondimenti a destra)

CORONAVIRUS, SPOSTAMENTI CONSENTITI AI DONATORI DI SANGUE

Il Ministero della Salute include la donazione di sangue fra le “situazioni di necessità” ammesse negli spostamenti di persone. Appello di Avis a non fermare la raccolta (vedere file PDF nella sezione documenti).


SERVIZI GRATUITI FORNITI DA IMPRESE E ASSOCIAZIONI, LA CULTURA NON SI FERMA

Coronavirus: la digitalizzazione a supporto di cittadini e imprese

Si tratta di una iniziativa di solidarietà digitale promossa dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione grazie alla quale Imprese e associazioni hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti per affrontare meglio questo periodo di emergenza.

Questi servizi gratuiti permettono ad esempio di lavorare da remoto, attraverso connettività rapida utilizzando piattaforme di smart working avanzate, leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria sul proprio smartphone o tablet, restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning.

Scopri i servizi e le soluzioni innovative a cui puoi accedere seguendo il link negli approfondimenti a destra.

La cultura non si ferma

Sono poi numerosi gli appuntamenti culturali virtuali, da usufruire online, creati in Italia, nella Regione Emilia Romagna e nei comuni modenesi per aiutare le persone a superare il periodo dell’epidemia del coronavirus COVID-19, restando a casa.

Vedere la notizia seguendo il link negli approfondimenti a destra.

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Pubblicato: 04 Maggio 2020Ultima modifica: 15 Ottobre 2020