Scuole Nautiche

  • Servizio attivo

Allo stato attuale la materia è disciplinata dal Decreto 29 luglio 2008 n. 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Legge Regionale Emilia-Romagna 13.05.2003, n. 9.

A chi è rivolto

L’attività può essere esercitata sia da società che da imprese individuali.

Descrizione

Le funzioni della Provincia inerenti le scuole nautiche sono state trasferite alle Province  dall’art. 105, comma 3, del D.Lgs. 112/1998 ed inserite tra le funzioni fondamentali inerenti i trasporti privati attribuite alle province dalla L. 56/2014 art. 1 comma 85 lettera b) “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” e dalla L.R. 13/2015 art. 25 comma 5, “Riforma del sistema di Governo  regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” .
Alla Provincia spettano anche le funzioni inerenti la vigilanza ed il controllo sull’attività svolta dalle scuole nautiche per verificare il permanere dei requisiti di legge prescritti per l’attività di autoscuola e gli eventuali procedimenti sanzionatori.

I procedimenti in materia di scuole nautiche gestite dalla Provincia di Modena sono:

  1. SCIA per apertura di nuova scuola nautica;
  2. Revoca d’ufficio delle autorizzazioni ante 2016 e presa d’atto per scuole nautiche aperte successivamente, a seguito di comunicazione di cessazione dell’attività;
  3. SCIA per il trasferimento o modifica dei locali;
  4. SCIA per l’inserimento di personale insegnante e/o istruttore;
  5. SCIA per inserimento personale con funzioni amministrative e variazioni diverse inerenti la compagine societaria senza variazione di partita iva;
  6. SCIA per inserimento/distrazione/sostituzione di mezzi nautici;
  7. Procedimenti sanzionatori in genere.

Come fare

Ai sensi del D.lgs. 25.11.2016 n. 222 tutti procedimenti amministrativi inerenti le scuole nautiche (apertura di nuova scuola nautica e procedimenti inerenti la gestione) sono in regime di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 19 della legge 241/1990.

La SCIA deve essere presentata anche in relazione a tutte le modifiche riguardanti l’attività di scuola nautica quali:

  • variazioni dell’organico del personale (insegnanti, istruttori e personale amministrativo),
  • variazioni nella compagine societaria,
  • trasferimento della sede di esercizio o sue modifiche strutturali,
  • inserimento/distrazione/sostituzione di mezzi nautici.

L’apertura di nuove attività o le variazioni di attività già esistenti possono essere operate dalla data della presentazione della SCIA alla Provincia di Modena, senza ulteriori adempimenti.

Il titolare di scuola nautica che rinuncia all’esercizio dell’attività deve comunicarlo alla Provincia di Modena che provvederà ad emanare un provvedimento di revoca d’ufficio  dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata o una presa d’atto della comunicazione ricevuta.

Cosa serve

La documentazione da allegare alla domanda e visualizzabile nel documento disponibile nella sezione “Documentazione da allegare alla domanda” oppure a questo link.

La verifica dei presupposti e requisiti di legge per l’esercizio dell’attività avviene anche  effettuando un sopralluogo insieme al personale della Capitaneria di Porto di La Spezia (del cui compartimento marittimo fa parte anche la Provincia di Modena) che rilascia un parere tecnico.
In particolare il controllo attiene alla conformità dei requisiti tecnici, amministrativi e professionali dichiarati (del titolare/legale rappresentante, degli altri componenti dell’impresa, del personale docente operante nell’organico dell’impresa, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico, nonché dell’adeguatezza dei locali sede dell’attività) a quanto previsto dalla normativa vigente.
Il parere alla Capitaneria di Porto di La Spezia è richiesto anche in caso di inserimento di nuovi insegnanti/istruttori o nuove imbarcazioni.

Nel caso di apertura di ulteriori sedi in capo alla stessa impresa, per ciascuna di esse è richiesta la presentazione della SCIA e la dimostrazione dei requisiti di legge, eccetto la capacità finanziaria per cui è sufficiente l’attestazione relativamente all’impresa stessa.

Cosa si ottiene

Le scuole nautiche regolarmente autorizzate svolgono l’attività di formazione per il conseguimento di patenti di categoria A, B e C (artt. 25, 26, 27 del Decreto 29 luglio 2008 n. 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Tempi e scadenze

Nei sessanta giorni successivi alla presentazione della SCIA l’Ufficio procede alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l’esercizio dell’attività, con il potere di disporre la cessazione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, oppure la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando al privato – ove ciò sia possibile – un termine non inferiore a trenta giorni per provvedervi ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990.

Ulteriori informazioni

Rispetto ai procedimenti sopraindicati l’ufficio fornisce consulenza ed informazioni agli utenti interessati sia telefonicamente che allo sportello nelle giornate di apertura al pubblico.

Orari di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì 9.30-12.30
Ricevimento telefonate: Tutti i giorni 9.30-12.30

Pubblicato: 01 Gennaio 2023Ultima modifica: 14 Luglio 2026