Coronavirus, le informazioni sui provvedimenti del Governo e della Regione Emilia Romagna, le misure per fronteggiare il Covid-19

Tutte le disposizioni dei decreti del Governo valide fino al 3 maggio, il nuovo DPCM 26 aprile 2020, gli aiuti economici. Le ordinanze della Regione Emilia Romagna. Il modulo di autocertificazione per gli spostamenti (26 marzo).


DPCM 26 aprile 2020 (le prescrizioni dal 4 al 17 maggio, i protocolli per la ripartenza)

Le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 sono efficaci a partire dal 4 maggio 2020 e fino alla data del 17 maggio 2020, in alcuni limitati casi a partire dal 27 aprile 2020.

Il DPCM 26 aprile 2020 è articolato in 10 articoli e 10 allegati, tra cui sono inseriti i protocolli condivisi, studiati per permettere la ripartenza negli ambienti di lavoro delle attività produttive e dei cantieri nonchè nel settore del trasporto.

L’articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) riprende in particolare tutte le disposizioni su sospensioni, chiusure e divieti contenute nel DPCM 10 aprile in tema di spostamenti, chiusura di scuole, divieto di ogni forma di assembramento, manifestazioni ed eventi, attività commerciali al dettaglio, parchi, palestre ecc. A questo articolo sono collegati gli allegati 1 e 2 sulle attività di commercio al dettaglio e servizi alla persona che possono rimanere aperti (supermercati, ecc.) e l’allegato 5 con le misure che devono osservare tali esercizi commerciali aperti.
Tra le novità, a partire dal 4 maggio si permettono gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; inoltre sempre dal 4 maggio le persone fisiche possono spostarsi in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, ma solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, inoltre è di nuovo consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Tra le altre novità, dal 4 maggio è di nuovo consentito l’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, sempre nel rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. Pur rimanendo vietato svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, viene consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Per quanto riguarda i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché a partire dal 4 maggio la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

L’articolo 2 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali) riprende le prescrizioni del DPCM 10 aprile 2020, riguardanti la sospensione delle attività industriali a commerciali ad esclusione di quelle elencate nell’allegato 3 (con i relativi codici ATECO). Nell’elenco di cui all’allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020, rispetto a quello del DPCM 10 aprile 2020 cresce il numero delle attività non più soggette a sospensione, tra cui ad esempio quelle nell’ambito dell’estrazioni di minerali da cave e miniere, industrie tessili, fabbricazione di veicoli e altri mezzi di trasporto, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli, costruzione di edifici.
Le imprese le cui attività non sono sospese devono però rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione negli ambienti di lavoro di cui all’allegato 6, nonché il protocollo condiviso di regolamentazione nei cantieri di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione nel settore del trasporto e della logistica di cui all’allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Le attività produttive che rimangono sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Inoltre sempre per quanto riguarda le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

L’articolo 3 del DPCM 26 aprile 2020 (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale) si occupa tra l’altro delle misure di sanificazione e disinfezione e raccomanda l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 4. Tra le disposizioni, a partire dal 4 maggio è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

L’articolo 4 si occupa delle disposizioni in materia di ingresso in Italia tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, l’articolo 5 prevede le misure per transiti e soggiorni di breve durata in Italia, mentre l’articolo 6 si occupa di disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera. Negli articoli 4, 5 e 6 si conferma in sostanza quanto già previsto dal Dpcm del 10 aprile 2020.

L’articolo 7 (Misure in materia di trasporto pubblico di linea – terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne) fa riferimento al Protocollo condiviso di regolamentazione previsto nell’allegato 8 nonchè alle linee guida per l’informazione agli utenti di cui all’allegato 9.

L’articolo 8 (Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità) riapre dal 4 maggio le attività sociali e socio-sanitarie erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità.

L’articolo 9 del DPCM 26 aprile 2020 conferma ai Prefetti l’onere per l’esecuzione e il monitoraggio delle misure previste dal decreto, avvalendosi delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate.

L’articolo 10 contiene infine le disposizioni finali con la validità delle varie prescrizioni dal 4 maggio al 17 maggio 2020.

Il testo integrale del DPCM 26 aprile 2020 insieme ai protocolli ecc. è consultabile nella sezione allegati a destra.


DPCM 10 aprile 2020 (prescrizioni fino al 3 maggio)

Le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 producono effetto a partire dal 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. Con l’entrata in vigore di questo DPCM cessano di produrre effetti i precedenti DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020.

Il DPCM 10 aprile 2020 è articolato in 8 articoli e 5 allegati.

L’articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) riprende e riorganizza in particolare tutte le disposizioni  su sospensioni, chiusure e divieti contenute in particolare nei precedenti DPCM 8, 9 e 11 marzo in tema di spostamenti, chiusura di scuole, divieto di ogni forma di assembramento, manifestazioni ed eventi, chiusura di attività commerciali al dettaglio, parchi, palestre ecc. A questo articolo sono collegati gli allegati 1 e 2 sulle attività di commercio al dettaglio e servizi alla persona che possono rimanere aperti (supermercati, ecc.) e l’allegato 5 con le misure che devono osservare tali esercizi commerciali aperti. 

L’articolo 2 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali) riprende e riorganizza in particolare tutte le prescrizioni del DPCM 22 marzo 2020, riguardanti la sospensione delle attività industriali a commerciali ad esclusione di quelle elencate nell’allegato 3 (con i relativi codici ATECO), mentre altre attività che sono di supporto alle filiere ammesse possono proseguire previa comunicazione al Prefetto; si occupa inoltre delle modalità di svolgimento del lavoro in modalità a distanza o lavoro agile, lasciando la possibilità anche per le imprese sospese di poter rimanere aperte se le loro attività vengono organizzate appunto mediante smart working.

L’articolo 3 del DPCM 10 aprile 2020 (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale) si occupa tra l’altro delle misure di sanificazione e disinfezione e raccomanda l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 4.

L’articolo 4 si occupa delle disposizioni in materia di ingresso in Italia tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, l’articolo 5 prevede le misure per transiti e soggiorni di breve durata in Italia, mentre l’articolo 6 si occupa di disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera. 

L’articolo 7 del DPCM 10 aprile 2020 conferma ai Prefetti l’onere per l’Esecuzione e monitoraggio delle misure previste dal decreto, avvalendosi delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate.

L’articolo 8 contiene infine le disposizioni finali con la proroga al 3 maggio delle varie prescrizioni.

Di seguito le principali misure previste dal DPCM 10 aprile 2020 (il testo integrale del decreto è consultabile nella sezione allegati a destra):

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

  • a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
  • b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  • d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • e) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  • f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  • g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
  • h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  • i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
  • j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, parchi archeologici, complessi monumentali);
  • k) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (nidi e micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare), e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
  • l) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  • m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
  • n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
  • o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
  • p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all’articolo 2, comma l, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;
  • q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall’articolo 87, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
  • r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
  • s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
  • t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  • v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  • w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
  • x) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
  • y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;
  • z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato l, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
  • bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;
  • dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;
  • ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  • ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
  • gg) fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22
    maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
  • hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall’articolo 2, comma 2;
  • ii) In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
    a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
    d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

ART. 2
(Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali)

  1. Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. L’elenco dei codici di cui all’allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall’articolo l del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall’articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.
  2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
  3. Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
  4. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione.
  5. È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
  6. Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
  7. Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Si applica il comma 6.
  8. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
  9. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (servizi postali) assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.
  10. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
  11. Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma 1, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica.
  12. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

ART.3
(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

  • a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
  • b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
  • c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4;
  • d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;
  • e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. l, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
  • f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
  • g) è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 4.

ART. 4
(Disposizioni in materia di ingresso in Italia) 

e

ART. 5
(Transiti e soggiorni di breve durata in Italia)

Si rimanda la lettura di tutte le disposizioni degli articoli 4 e 5 al testo integrale del DCPM (vedere sezione allegati a destra). In particolare si menziona il fatto che per i periodi di permanenza in Italia di lunga durata è previsto inizialmente l’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco al vettore (trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre), in una dichiarazione in cui vanno anche esplicitati i motivi del viaggio e  il  recapito telefonico. Prima dell’imbarco i vettori di linea devono anche provvedere alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri, vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta certificazione non sia completa. Le persone che entrano in Italia sono anche obbligate a dare comunicazione immediata al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. L’articolo 4 prevede anche tutte le procedure da attuare se ad una persona appena entrata in Italia intervengono sintomi COVID-19 nonchè tutte le procedure da attuare se si entra in Italia per un soggiorno di lungo periodo con un mezzo proprio.  

L’articolo 5 riguarda transiti e soggiorni di breve durata in Italia, per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore. Anche in questo caso come per l’articolo 4 è prevista l’autocertificazione da rilasciare al vettore di linea prima dell’imbarco dove si dichiarano i motivi di lavoro e la durata della permanenza, il luogo o i luoghi di soggiorno in caso di più abitazioni, con indirizzi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti, nonchè un proprio recapito telefonico. Anche per i soggiorni di breve durata occorre dare comunicazione immediata al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Nel caso il soggiorno breve si prolunghi oltre i termini sopra previsti e diventi quindi di lunga durata la persona entrata in Italia deve osservare l’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni. L’articolo 5 prevede poi tutte le procedure da attuare se ad una persona appena entrata in Italia per un soggiorno breve intervengono sintomi COVID-19 nonchè tutte le procedure da attuare se si entra in Italia sempre per un soggiorno breve per motivi di lavoro con un mezzo proprio.

ART. 6
(Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera)

  1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

omissis

ART. 7
(Esecuzione e monitoraggio delle misure)

  1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

ART. 8
(Disposizioni finali)

  1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.
  3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Allegato 1
Commercio al dettaglio (attività che possono rimanere aperte)

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
    Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • Commercio al dettaglio di libri
  • Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Allegato2
Servizi per la persona (attività che possono rimanere aperte)

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Allegato 3
ATECO DESCRIZIONE (attività industriali a commerciali non sospese)

  • 1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
  • 2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
  • 3 Pesca e acquacoltura
  • 5 Estrazione di carbone
  • 6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
  • 09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
  • 10 Industrie alimentari
  • 11 Industria delle bevande
  • 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
  • 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
  • 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
  • 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
  • 17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
  • 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
  • 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
  • 20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)
  • 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
  • 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
  • 23.13 Fabbricazione di vetro cavo
  • 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
  • 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
  • 25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
  • 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
  • 26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
  • 26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche
  • 26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
  • 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
  • 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
  • 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
  • 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
  • 28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
  • 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
  • 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
  • 32.99.4 ” Fabbricazione di casse funebri
  • 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01,33.11.02,33.11.03,33.11.04,33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
  • 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
  • 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
  • 37 Gestione delle reti fognarie
  • 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
  • 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
  • 42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
  • 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
  • 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
  • 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
  • 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
  • 46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
  • 46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
  • 46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
  • 46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • 46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
  • 46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
  • 46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
  • 46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
  • 46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
  • 46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
  • 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
  • 50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua
  • 51 Trasporto aereo
  • 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
  • 53 Servizi postali e attività di corriere
  • 55.1 Alberghi e strutture simili
  • j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
  • K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
  • 69 Attività legali e contabili
  • 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
  • 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
  • 72 Ricerca scientifica e sviluppo
  • 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
  • 75 Servizi veterinari
  • 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
  • 80.1 Servizi di vigilanza privata
  • 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
  • 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
  • 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
  • 82.20 Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interatttivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
  • 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
  • 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
  • 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
  • 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
  • 85 Istruzione
  • 86 Assistenza sanitaria
  • 87 Servizi di assistenza sociale residenziale
  • 88 Assistenza sociale non residenziale
  • 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
  • 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
  • 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
  • 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
  • 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
  • 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
  • 99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali

Allegato 4
Misure igienico-sanitarie:

  • a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • c) evitare abbracci e strette di mano;
  • d) mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • e) praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  • f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
  • g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Allegato 5
Misure per gli esercizi commerciali

  1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
  2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
  3. Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria.
  4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
  5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
  6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
  7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
    a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
    b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
    c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
  8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Il testo integrale del decreto è consultabile nella sezione allegati a destra


Decreto Legge 25 MARZO 2020 (novità sulle sanzioni)

Il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 è intervenuto per inquadrare e organizzare a livello normativo tutto ciò che potrà essere disposto dallo Stato (Governo, Regioni, ecc.) per contenere ulteriormente il contagio del coronavirus COVID-19 fino alla data del 31 luglio, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Il decreto introduce inoltre importanti novità in tema di sanzioni.

In particolare il decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 prevede una maggiore chiarezza nel rapporto tra Governo, Amministrazioni Centrali dello stato e le Regioni, delineando esattamente chi potrà fare cosa e in quali ambiti, fino alla fine dell’emergenza. Si vuole ottenere una maggiore uniformità di decisioni a livello nazionale, evitando confusioni tra le competenze dello stato e delle Regioni.

Il decreto legge prevede quindi che possano essere adottate una o più misure restrittive per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso.

Tali misure potranno essere adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), su proposta del Ministro della Salute, sentiti gli altri Ministeri coinvolti (in particolare Interno, Difesa, Economia e Finanze) e i Presidenti delle Regioni, oppure sempre con Dpcm governativi ma su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti sempre i ministeri coinvolti nell’emergenza.

Il riferimento tecnico-scientifico per questi provvedimenti rimane il Comitato tecnico – scientifico, istituito con provvedimento del Capo del dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, composto dal Segretario Generale del Ministero della Salute, dal Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal Direttore dell’Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal Direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, dal Presidente dell’lstituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome e dal Coordinatore dell’Ufficio Promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato.

Il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 inquadra poi la possibilità per le Regioni di adottare, mediante proprie ordinanze specifiche, l’introduzione di misure ulteriormente restrittive tra quelle elencate all’articolo 1 comma 2, per situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, prima che vengano adottati degli specifici Dpcm da parte del Governo per regolamentare tali situazioni e con efficacia limitata fino a tale momento, esclusivamente nell’ambito delle attività di competenza delle stesse Regioni e senza incisione sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

L’altra parte fondamentale del decreto è quella che riguarda le sanzioni e i controlli (all’art.4).
Si conferma che i soggetti in primo piano chiamati a organizzare i controlli sono il Ministero dell’Interno e i Prefetti, mentre sono le Forze di Polizia che si occupano di effettuare materialmente questi controlli sul territorio. Allo stesso scopo i prefetti possono avvalersi anche delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, che agiscono in questo caso come agenti di pubblica sicurezza.

La novità fondamentale riguarda le sanzioni e in buona parte sostituisce le precedenti sanzioni penali previste dai precedenti Dpcm in sanzioni amministrative: salvo che il fatto compiuto non costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate nell’articolo 1, comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Ciò vale tipicamente per il mancato rispetto delle prescrizioni previste per gli spostamenti, e se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque più grave reato, per quanto riguarda il mancato rispetto del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus la sanzione prevista rimane in ambito penale, e la pena prevede l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Sanzioni amministrative sono previste anche per l’eventuale inosservanza delle prescrizioni per quanto riguarda le attività commerciali, con la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, con maggiori sanzioni in caso di reiterazione.

Le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà (quindi 200 euro).

E’ possibile consultare il testo integrale del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 all’interno della Gazzetta Ufficiale n.79 del 25 marzo 2020, vedere file PDF nella sezione allegati a destra.


Focus spostamenti

Fino al 3 maggio 2020 sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
E’ fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona, tenendo sempre presente che è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e che è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici

Il Ministero della Salute ha incluso la donazione di sangue fra le “situazioni di necessità” ammesse negli spostamenti di persone.

Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61 dell’11 aprile 2020 ha precisato ulteriormente che:

a) l’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari);

b) nel caso in cui lo spostamento a piedi sia dovuto a ragioni di salute o per esigenze fisiologiche dell’animale di compagnia, è obbligatorio restare in prossimità della propria abitazione.

Nella sezione modulistica a destra è scaricabile l’ultimo modulo di autocertificazione del 26 marzo 2020: se fermati dalle Forze dell’Ordine può essere presentato già compilato o compilato seduta stante durante il controllo. Le stesse Forze dell’Ordine dovrebbero avere copie del modulo nel caso l’utente ne fosse sprovvisto.

Per quanto riguarda le sanzioni in generale valgono quelle che sono state introdotte dal decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 che in buona parte sostituiscono le precedenti sanzioni penali previste dai precedenti Dpcm in sanzioni amministrative: salvo che il fatto compiuto non costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate nell’articolo 2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. In caso di spostamenti, se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque più grave reato, per quanto riguarda il mancato rispetto del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus la sanzione prevista rimane in ambito penale, e la pena prevede l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.


GLI AIUTI ECONOMICI: IL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.18 #CURAITALIA E I PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

Per cercare di minimizzare gli effetti dirompenti della grave crisi economica che è conseguita all’epidemia del coronavirus COVID-19 il Governo ha emanato diversi decreti e provvedimenti successivi.

Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto si articola in 5 Titoli e 127 articoli. Il Titolo I riguarda le Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, il Titolo II dispone Misure a sostegno del lavoro, il Titolo III si occupa delle Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, il Titolo IV prevede le Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, infine il Titolo V contiene Ulteriori Disposizioni tra cui quelle finanziarie.

Tra le misure del Titolo I riguardanti il potenziamento del SSN vi sono norme finalizzate al potenziamento delle risorse umane del Ministero della Salute, al potenziamento delle reti di assistenza territoriale, per fronteggiare l’eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie dovuta all’alto numero di ricoveri e quarantene dell’attuale personale sanitario, la possibilità per Regioni e Province autonome di attivare aree sanitarie anche temporanee per la gestione dell’emergenza COVID19 sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei. Misure straordinarie sono previste per la permanenza in servizio del personale sanitario in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
Questo titolo del decreto prevede anche incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici come mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, che devono essere forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari.
Misure sono volte al potenziamento delle strutture e risorse umane della Sanità militare, dell’INAIL e dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità).
Relativamente alle mascherine chirurgiche e filtranti ulteriori misure sono previste per la protezione a favore dei lavoratori e della collettività.
Infine il decreto dispone direttive in materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici.

Il Titolo II riguarda le Misure a sostegno del lavoro.
Gli articoli di cui al Capo I si occupano dell’estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. Tra queste misure, i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Nuove disposizioni sono previste per la Cassa integrazione in deroga, con gestione a cura delle Regioni, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
A tale riguardo sono stanziati 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
Il Capo II prevede norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori. Tra queste si prevede un congedo e indennità per i lavoratori dipendenti con figli di età non superiore ai 12 anni, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni o in alternativa un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Vengono estesi i permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 di 12 giorni da usufruire nei mesi di marzo e aprile.
I liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, nonchè i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori dello spettacolo hanno diritto ad una indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, con domanda da presentare all’INPS.
Disposizioni privilegiate in materia di lavoro agile sono previste a favore di dipendenti disabili e affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.
Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, sono previsti contributi alle stesse imprese finalizzate alla sicurezza e al potenziamento dei presidi sanitari e per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Per il sostegno al reddito di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro viene istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” di 300 milioni di euro per l’anno 2020, con gestione a cura del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Un articolo del decreto è dedicato alle strutture per le persone con disabilità e alle misure compensative di sostegno anche domiciliare.

Il Titolo III del decreto prevede misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario. Esse riguardano principalmente il Fondo centrale di garanzia per le Piccole e Medie Imprese, misure per il credito all’esportazione, misure di sostegno finanziario alle imprese colpite dall’epidemia di COVID-19, formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia. Il supporto alla liquidità delle imprese viene attivato mediante meccanismi di garanzia, su prestiti, mutui e altri finanziamenti, con intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A., a tale riguardo viene istituito un fondo a copertura delle garanzie dello Stato.
In questo titolo del decreto sono previste anche disposizioni a supporto dell’acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid-19, inoltre viene esteso a lavoratori autonomi e ai liberi professionisti l’accesso al Fondo solidarietà mutui “prima casa”, in base a certi requisiti.

Il Titolo IV del decreto riguarda le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.
Tra queste sono previste proroghe per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sospensioni dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria da parte di tutta una serie di soggetti particolarmente colpiti dall’emergenza, come ad esempio società sportive, teatri, cinema, ricevitorie lotto e scommesse, soggetti che si occupano dell’organizzazione di corsi, fiere ed eventi, attività di ristorazione, soggetti che gestiscono musei, biblioteche, ecc. asili nido, servizi di trasporto, turismo, ecc.
Sono previsti tra l’altro incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.

Il Titolo V contiene una serie di misure di vario tipo (Ulteriori disposizioni), tutte sempre finalizzate a fronteggiare l’emergenza COVID-19.
Tra queste viene istituito un “Fondo per la promozione integrata”, mirato alla realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e al potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese Italia.
Altre misure riguardano la pubblica amministrazione, come la possibilità del funzionamento in videoconferenza dei consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane nonchè delle giunte comunali.
Vengono destinate risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario per le Forze di polizia, Forze armate, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Amministrazione civile dell’interno, particolarmente impegnate in questo periodo nel far rispettare sul territorio le prescrizioni governative. Sempre a tale riguardo, per la Polizia Locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane viene istituito un fondo per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale.
In questa situazione di emergenza il lavoro agile diventa la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che conseguentemente devono limitare la presenza del personale negli uffici, per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.
Sono sospese per sessanta giorni le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.
Si prevede anche la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non tenendo conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni.
Per quanto riguarda le scuole sono previste risorse per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici e viene incrementato di 85 milioni il fondo per le piattaforme dedicate alla didattica a distanza.
Tra le misure del titolo V sono presenti anche quelle dedicate a sostenere alcuni settori particolarmente colpiti dall’emergenza, viene ad esempio istituito un Fondo emergenze per il settore spettacolo, cinema e audiovisivo, con gestione a cura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, altre misure straordinarie sono previste per i settori del trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, viene incrementato il fondo di solidarietà per il settore aereo, si sostiene la filiera della stampa, sono previste misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca.
Tutta una serie di misure sono poi previste per contenere gli effetti dell’emergenza in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, con rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari a data successiva al 15 aprile 2020. Sono inoltre previste risorse per il ripristino della funzionalità e per garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati recentemente nel corso delle proteste dei detenuti. Sono inoltre previste disposizioni in materia di detenzione domiciliare per favorire l’esecuzione della pena detentiva, su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi e con determinati requisiti e condizioni.
Tra le misure del Titolo V del decreto si prevede la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza, inoltre nello svolgimento del servizio postale gli operatori postali procedono alla consegna dei pacchi e/o documenti che richiederebbero la firma del destinatario mediante preventivo accertamento della presenza dello stesso destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma, con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro; la firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.
Nelle Ulteriori disposizioni il decreto prevede l’istituzione di un Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, con il compito di attivare ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria, dalla requisizione di beni mobili e immobili, fino al
preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza.
Il Commissario opera fino alla scadenza dello stato di emergenza nazionale e delle relative eventuali proroghe. Lo stato di emergenza nazionale è stato stabilito dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, per la durata di 6 mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza delle patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Il titolo V del decreto contiene anche l’articolo dedicato alle Disposizioni finanziarie (art.126), in cui viene autorizzata l’emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l’anno 2020, con rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato.

Vedere il testo integrale del decreto in formato PDF nella sezione allegati a destra.

Il successivo decreto 25 marzo 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze, ad oggetto “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18″, ha creato i presupposti per aiutare chi ha in corso un mutuo per l’acquisto della prima casa. Ne possono usufruire persone che a causa dell’emergenza hanno subito la sospensione del lavoro per almeno 30 giorni consecutivi o una riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20% per almeno 30 giorni consecutivi.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa:

  • a) per 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata entro certe condizioni.

Possono accedere a questi benefici anche lavoratori autonomi e liberi professionisti in base a certi requisiti.

E’ possibile consultare il testo integrale del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale n.82 del 28 marzo, vedere il file PDF nella sezione allegati a destra.

Con l’obiettivo di sostenere i Comuni, il DCPM 28 marzo 2020, ad oggetto “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020” prevede il riparto , in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2020, di cui la prima pari al 66 per cento, delle risorse spettanti ai Comuni del Fondo di solidarietà.

Con l’ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 del Dipartimento della Protezione Civile si provvede alla destinazione di risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, in seguito alla grave crisi economica che ha toccato tante famiglie italiane in seguito all’epidemia del coronavirus COVID-19.
Si tratta di 400 milioni di euro che vengono erogati ai Comuni (di cui circa 387 milioni ai Comuni delle regioni a statuto ordinario), da parte del Ministero dell’Interno.
I comuni possono utilizzare queste risorse per distribuire alle persone:
a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) generi alimentari o prodotti di prima necessità.
L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.

Vedere il testo integrale del provvedimento seguendo il link negli approfondimenti a destra.

Sempre nei link a destra anche la relativa notizia sull’erogazione dei buoni spesi da parte dei comuni modenesi.

Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (cosiddetto decreto liquidità) prevede misure urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese colpite dall’epidemia COVID-19, in materia di accesso al credito, con la Garanzia dello stato, attraverso 2 canali: la società pubblica Sace (una società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario), soprattutto per le imprese più grandi, e il Fondo centrale di garanzia per le Pmi (Mediocredito Centrale e Ministero dello Sviluppo) che è più mirato a imprese fino a 499 dipendenti. Il decreto prevede anche sospensioni di versamenti tributari e contributivi per le imprese, proroghe di termini amministrativi e processuali.

Vedere il testo integrale del provvedimento nella sezione allegati a destra.


REGIONE EMILIA ROMAGNA, LE ORDINANZE

Oltre alle prescrizioni dei decreti del Governo, sono numerose le ordinanze emesse dalla Regione Emilia Romagna e valide su tutto il territorio regionale.

Da martedì 28 aprile, in tutta l’Emilia-Romagna è consentita l’erogazione di alcune prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario pubblico e privato, che erano state sospese a causa dell’epidemia. Si riparte dunque progressivamente con l’attività ordinaria, nel massimo rispetto della sicurezza di pazienti e operatori. Vedere a riguardo la notizia sul sito internet della Regione Emilia Romagna, link negli approfondimenti a destra.

Il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 69 del 24 aprile 2020 ha limitato dal 27 aprile le misure ulteriormente restrittive al solo territorio di Piacenza e ha autorizzato alcune categorie di attività.

Dal 27 aprile 2020 è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività di cui alla lett. d) del punto 1 dell’ Ordinanza n. 61 dell’11 aprile 2020 (a titolo esemplificativo: rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio), con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato-interdetto l’accesso. La vendita per asporto deve essere effettuata  previa ordinazione on-line o telefonica,  garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo,  allo scopo di  evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce.  Resta sospesa  ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.

Dal 27 aprile 2020 è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

Inoltre viene disposto, a partire dalla settimana che inizia il 27 aprile, a cura delle competenti strutture regionali, un intervento straordinario di distribuzione ai cittadini di 4.5 milioni di mascherine di qualità certificata, di cui 500mila in favore delle aziende di trasporto pubblico.

Infine nei territori delle provincie di Rimini e per il Capoluogo di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, a far data dal 27 aprile 2020, cessano di produrre effetti tutte le disposizioni riguardanti le misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19 maggiormente restrittive rispetto a quelle dettate per il restante territorio regionale. Rimangono valide le misure maggiormente restrittive solo per la Provincia di Piacenza.

Vedere il testo integrale del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 69 del 24 aprile 2020 nella sezione allegati a destra.

Il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61 dell’11 aprile 2020 ha adottato le seguenti misure di contenimento:

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna dal 14 aprile 2020 sino al 3 maggio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:
    • a) l’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari);
    • b) nel caso in cui lo spostamento a piedi sia dovuto a ragioni di salute o per esigenze fisiologiche dell’animale di compagnia, è obbligatorio restare in prossimità della propria abitazione;
    • c) è sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario privato;
    • d) le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 lett. aa) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (ivi compresi rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio). Le aziende che preparano cibi da asporto all’interno di supermercati, o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività ma possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto. È sospesa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande anche ove esercitata congiuntamente ad attività commerciale consentita ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;
    • e) le strutture ricettive alberghiere, la cui attività non è sospesa ai sensi dell’allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, possono erogare servizi diversi dall’accoglienza a fini turistici. Sono soggette a chiusura le strutture ricettive all’aria aperta ed extralberghiere, nonché le “altre tipologie ricettive”, comunque denominate. Sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture ricettive, comunque denominate, operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari ed altri operatori connessi alla gestione dell’emergenza, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per ragioni a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio. Alle strutture ricettive, comunque denominate, possono essere assicurate le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico, di manutenzione delle strutture e di sorveglianza che eviti l’intrusione di persone estranee, nei limiti di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020. All’interno di strutture ricettive (quali, a titolo di esempio, alberghi, residenze alberghiere, agriturismi) restano consentite le attività di somministrazione alimenti e bevande esclusivamente ai clienti che vi soggiornano;
    • f) sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e relative aree di pertinenza; l’accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanza, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza;
    • g) sono sospesi, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività, i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. E’ altresì sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Non sono sospesi all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che l’accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
    • h) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e le grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali di qualunque tipologia presenti all’interno dei centri commerciali, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e la pulizia ed igiene della casa, e di articoli di cartoleria, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Nelle giornate festive e prefestive, anche all’interno dei centri commerciali e delle medie e grandi strutture, è consentita la vendita, limitatamente alle merceologie indicate nel periodo precedente. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento. Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole e distributori di carburante, nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio, sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari. La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico, è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono;
    • i) Sono chiusi al pubblico i cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;
  2. a decorrere dal 14 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020 sono altresì confermate le disposizioni contenute nell’ art. 6 dell’Ordinanza approvata con il Decreto n. 57 del 5 aprile 2020. In adempimento a tali disposizioni, i servizi di trasporto pubblico su autobus e ferroviario regionale, saranno oggetto di monitoraggio e adeguamento degli stessi, al fine di contenere i casi di sovraffollamento a bordo dei mezzi;
  3. per il solo territorio della provincia di Piacenza (in seguito a modifiche apportate dal decreto regionale del 24 aprile 2020 che ha “normalizzato” le restrizioni previste per i territori della provincia di Rimini e comune di Medicina), si applicano le seguenti disposizioni:
    • a. ai sensi dell’art. 8, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 le misure restrittive dettate dall’ordinanza firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020, sono prorogate al 3 maggio ivi compresa la sospensione delle attività di commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri, di vestiti per bambini e neonati;
    • b. sono consentite le attività produttive rientranti nei codici ATECO – 2 – (Silvicoltura ed utilizzo aree forestali) e – 81.3 – (Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione).
  4. le disposizioni inerenti all’attuazione al piano di riassetto complessivo della mobilità della Provincia di Rimini, definite con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna del 22 marzo 2020 e finalizzate a potenziare i controlli sulle regolarità degli spostamenti delle persone restano in vigore fino al 3 maggio 2020.

Vedere il testo integrale del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61 dell’11 aprile 2020 nella sezione allegati a destra.

Tra le disposizioni NON sono sospesi all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari a condizione che l’accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

In relazione a questa disposizione a Modena è aperto il Mercato di via Albinelli, con controllo degli ingressi e una serie di condizioni previste nell’apposita ordinanza del Comune di Modena, tra cui l’obbligo di uso della mascherina. Vedere a riguardo i dettagli nella notizia sul sito del Comune di Modena, link nella sezione approfondimenti a destra.

Le misure del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61 dell’11 aprile 2020 sono state integrate dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 22 aprile 2020.
Tra le disposizioni aggiuntive di quest’ultimo decreto, è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all’interno di orti urbani e comunali. Tali attività potranno avvenire esclusivamente all’interno del proprio comune di residenza.
Inoltre è consentita la vendita in esercizi commerciali al dettaglio di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.
Sono anche consentiti i tagli boschivi per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità, limitando gli spostamenti dalla propria residenza e comunque entro il territorio comunale di residenza, o a quello limitrofo laddove l’area boschiva si estenda anche ad esso.

Vedere il testo integrale del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 22 aprile 2020 nella sezione allegati a destra.

Il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 20 marzo 2020 contiene disposizione urgenti in tema di gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone.

Tra le varie disposizioni, per quanto riguarda le abitazioni dove non sono presenti soggetti positivi al tampone si raccomanda di continuare la raccolta differenziata con l’accortezza di buttare le mascherine monouso usate nell’indifferenziato.

Nelle abitazioni invece in cui sono presenti soggetti positivi al Conavirus occorre sospendere la raccolta differenziata e gettare tutti i rifiuti nell’indifferenziato. In questi casi dovranno essere utilizzati almeno due
sacchetti uno dentro l’altro.

Le successive disposizioni riguardano lo smaltimento di questi rifiuti con corsia preferenziale per i rifiuti indifferenziati che dovranno essere prioritariamente inviati direttamente a termovalorizzazione.

Vedere il testo integrale nel file formato PDF nella sezione allegati a destra.

L’Agenzia regionale per il lavoro ha approvato, con la Determina n. 600 del 20 marzo 2020, i criteri per presentare domanda di Cassa Integrazione (CIG) in deroga prevista dall’art. 17 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19“ e dall’art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 MARZO 2020 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 17 del D.L. 9/2020 potranno essere presentate a partire dalle ore 15,00 del 23 marzo 2020 ed entro il 30 aprile 2020 o fino a capienza delle risorse previste.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020 potranno essere presentate successivamente all’emanazione del decreto di riparto delle risorse come previsto dal comma 3 dell’art. 22 del D.L. 18/2020 e comunque entro il 31 agosto 2020.

Vedere il link alla notizia negli approfondimenti a fianco.


INFORMAZIONI GENERALI SUL CORONAVIRUS, COME CHIEDERE AIUTO

In generale per informazioni relative alle indicazioni e ai comportamenti da seguire contro il Covid-19 “Coronavirus” è possibile consultare i siti internet del Ministero della salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e in ambito locale della Regione Emilia Romagna, dei comuni modenesi e dell’AUSL di Modena. Vedere i link negli approfondimenti a destra.

Nel caso in cui si ritenga di avere sintomi legati alla presenza del virus si raccomanda di non recarsi al Pronto soccorso. Rivolgersi al proprio medico di base per avere maggiori informazioni o chiamare il numero 1500 del Ministero oppure la propria Ausl di residenza (per Modena tel. 059.3963663, email coronavirus@ausl.mo.it) . In caso di urgenze, naturalmente, rimane sempre attivo il 118.

Per informazioni telefoniche la Regione Emilia Romagna ha istituito il numero verde 800.033033, attivo dal lunedì al venerdì ore 8.30-18 e il sabato ore 8.30-13.

Nella sezione documenti a destra è pubblicato il file PDF con i numeri di telefono utili da contattare se si teme di essere infettati e in generale per ricevere informazioni sul coronavirus Covid-19.

Consulenza psicologica dell’AUSL di Modena per gestire lo stress da coronavirus: è stato attivato per i cittadini il numero dedicato (0593963401) da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17, al quale rispondono professionisti della Psicologia Clinica (vedere il link alla notizia negli approfondimenti a destra). Per gli adolescenti con età tra i 14 e 20 anni è attivo via whatsapp il numero 3346260230 del Centro adolescenza. Il servizio è rivolto a tutto il territorio della provincia di Modena.

Violenza contro le donne e coronavirus, la rete dei servizi di supporto non si ferma. Durante l’emergenza COVID-19 i Centri Antiviolenza di tutta la regione rimangono aperti. L’AUSL di Modena ha creato una pagina internet che elenca tutti i contatti utili, distretto per distretto a livello provinciale. Ampliato l’accesso telefonico. Realizzato un opuscolo dedicato agli uomini per gestire le situazioni di stress.

La decisione di rimanere aperti lascia la possibilità alle donne di sapere che possono chiedere supporto, essendo ora più che mai costrette in casa e assoggettate al controllo del partner violento tra le mura domestiche. In questo momento, nel quale a tutti è richiesto responsabilmente di restare a casa, non si può dimenticare infatti che alle donne vittime di violenza, alle ragazze e ai loro figli/e, viene richiesto uno sforzo a volte insostenibile.

A riguardo vedere tutte le informazioni seguendo il link all’apposita notizia nella sezione approfondimenti a destra.


COME FARE DONAZIONI IN DENARO, SPOSTAMENTI CONSENTITI A DONATORI DI SANGUE

DONAZIONI IN DENARO

Coronavirus: è possibile aiutare il Servizio Sanitario del territorio modenese facendo DONAZIONI per sostenere gli ospedali della provincia e tutti i professionisti che giorno dopo giorno danno corpo e anima al nostro SSN (vedere come fare nella pagina dedicata alle donazioni sul sito internet dell’AUSL di Modena, link negli approfondimenti a destra). Utilizzare la causale aiutocovid19.

La Regione ha deciso di dare la possibilità a chiunque voglia farlo di dare un contributo per la gestione dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, versando sul conto corrente della Protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna (vedere come fare nella pagina dedicata all’iniziativa “Insieme si può, l’Emilia-Romagna contro il Coronavirus”, link negli approfondimenti a destra)

CORONAVIRUS, SPOSTAMENTI CONSENTITI AI DONATORI DI SANGUE

Il Ministero della Salute include la donazione di sangue fra le “situazioni di necessità” ammesse negli spostamenti di persone. Appello di Avis a non fermare la raccolta (vedere file PDF nella sezione documenti).


SERVIZI GRATUITI FORNITI DA IMPRESE E ASSOCIAZIONI, LA CULTURA NON SI FERMA

Coronavirus: la digitalizzazione a supporto di cittadini e imprese

Si tratta di una iniziativa di solidarietà digitale promossa dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione grazie alla quale Imprese e associazioni hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti per affrontare meglio questo periodo di emergenza.

Questi servizi gratuiti permettono ad esempio di lavorare da remoto, attraverso connettività rapida utilizzando piattaforme di smart working avanzate, leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria sul proprio smartphone o tablet, restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning.

Scopri i servizi e le soluzioni innovative a cui puoi accedere seguendo il link negli approfondimenti a destra.

La cultura non si ferma

Sono poi numerosi gli appuntamenti culturali virtuali, da usufruire online, creati in Italia, nella Regione Emilia Romagna e nei comuni modenesi per aiutare le persone a superare il periodo dell’epidemia del coronavirus COVID-19, restando a casa.

Vedere la notizia seguendo il link negli approfondimenti a destra.

Pubblicato: 11 Aprile 2020Ultima modifica: 15 Ottobre 2020