Coronavirus, le informazioni sui provvedimenti del Governo e della Regione Emilia Romagna, le misure per fronteggiare il Covid-19

Tutte le disposizioni dei decreti del Governo valide fino al 13 aprile, il nuovo DPCM 1 aprile 2020, gli aiuti economici. Le ordinanze della Regione Emilia Romagna. Il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti (26 marzo).


DPCM 1 aprile 2020 (proroga delle prescrizioni fino al 13 aprile)

Il DPCM 1 aprile 2020 proroga fino alla data del 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei precedenti provvedimenti (DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo, ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 e ordinanza del Ministero della Salute del 28 marzo 2020 di concerto col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Il DPCM sospende inoltre gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati e in particolare sospende anche le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

E’ possibile consultare il testo integrale del DPCM 1 aprile 2020 nel file PDF pubblicato nella sezione allegati a destra.


Decreto Legge 25 MARZO 2020 (novità sulle sanzioni)

Il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 interviene per inquadrare e organizzare a livello normativo tutto ciò che potrà essere disposto dallo Stato (Governo, Regioni, ecc.) per contenere ulteriormente il contagio del coronavirus COVID-19 dopo il 3 aprile 2020, quando scadono le attuali prescrizioni previste dai Dpcm 8, 9 e 11 marzo 2020, fino alla data del 31 luglio, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Il decreto introduce inoltre importanti novità in tema di sanzioni.

In particolare il decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 prevede una maggiore chiarezza nel rapporto tra Governo, Amministrazioni Centrali dello stato e le Regioni, delineando esattamente chi potrà fare cosa e in quali ambiti, fino alla fine dell’emergenza. Si vuole ottenere una maggiore uniformità di decisioni a livello nazionale, evitando confusioni tra le competenze dello stato e delle Regioni.

Il decreto legge prevede quindi che possano essere adottate una o più misure restrittive per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso.

Queste misure sono le prescrizioni elencate nell’articolo 1 comma 2 del decreto legge e in sostanza sono le stesse previste attualmente dagli attuali Dpcm in vigore (Dpcm 8, 9 e 11 marzo 2020), riguardano ad esempio le limitazioni sugli spostamenti, la chiusura delle attività commerciali e industriali, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, la sospensione di manifestazioni ed eventi, la chiusura dei luoghi della cultura, ecc. ecc.

Tali misure potranno essere adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), su proposta del Ministro della Salute, sentiti gli altri Ministeri coinvolti (in particolare Interno, Difesa, Economia e Finanze) e i Presidenti delle Regioni, oppure sempre con Dpcm governativi ma su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti sempre i ministeri coinvolti nell’emergenza.

Il riferimento tecnico-scientifico per questi provvedimenti rimane il Comitato tecnico – scientifico, istituito con provvedimento del Capo del dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, composto dal Segretario Generale del Ministero della Salute, dal Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal Direttore dell’Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal Direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, dal Presidente dell’lstituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome e dal Coordinatore dell’Ufficio Promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato.

Il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 inquadra poi la possibilità per le Regioni di adottare, mediante proprie ordinanze specifiche, l’introduzione di misure ulteriormente restrittive tra quelle elencate all’articolo 1 comma 2, per situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, prima che vengano adottati degli specifici Dpcm da parte del Governo per regolamentare tali situazioni e con efficacia limitata fino a tale momento, esclusivamente nell’ambito delle attività di competenza delle stesse Regioni e senza incisione sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

L’altra parte fondamentale del decreto è quella che riguarda le sanzioni e i controlli (all’art.4).
Si conferma che i soggetti in primo piano chiamati a organizzare i controlli sono il Ministero dell’Interno e i Prefetti, mentre sono le Forze di Polizia che si occupano di effettuare materialmente questi controlli sul territorio. Allo stesso scopo i prefetti possono avvalersi anche delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, che agiscono in questo caso come agenti di pubblica sicurezza.

La novità fondamentale riguarda le sanzioni e in buona parte sostituisce le precedenti sanzioni penali previste dai precedenti Dpcm in sanzioni amministrative: salvo che il fatto compiuto non costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate nell’articolo 1, comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Ciò vale tipicamente per il mancato rispetto delle prescrizioni previste per gli spostamenti, e se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque più grave reato, per quanto riguarda il mancato rispetto del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus la sanzione prevista rimane in ambito penale, e la pena prevede l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Sanzioni amministrative sono previste anche per l’eventuale inosservanza delle prescrizioni per quanto riguarda le attività commerciali, con la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, con maggiori sanzioni in caso di reiterazione.

Le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà (quindi 200 euro).

E’ possibile consultare il testo integrale del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 all’interno della Gazzetta Ufficiale n.79 del 25 marzo 2020, vedere file PDF nella sezione allegati a destra.


DPCM 22 MARZO 2020 “CHIUDI ITALIA”

In data 22 marzo 2020 il Governo ha emanato un nuovo decreto che aggiunge ulteriori restrizioni in tutta Italia a quelle già previste dai precedenti decreti dell’11, 9 e 8 marzo.

Tra le principali misure introdotte, a partire dal 25 marzo e fino al 13 aprile (data prorogata dal DPCM 1 aprile 2020) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione in sostanza di quelle correlate ai servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, nonchè delle filiere produttive in ambito agricolo alimentare e medico-farmaceutico. Le attività consentite sono quelle incluse nell’allegato al decreto, poi aggiornato da successiva determinazione del 25 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico (vedere file PDF nella sezione allegati a destra), mentre altre attività che sono di supporto alle filiere ammesse possono proseguire previa comunicazione al Prefetto. Allo stesso modo, previa comunicazione al Prefetto, sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, nonchè le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, e le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale. Le attività sospese possono però proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Nessuna novità per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazione per le quali vale quanto prescritto in particolare dal Dpcm 17 marzo, secondo cui in sostanza il lavoro agile diventa la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa mentre la presenza del personale negli uffici deve assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza fisica.

In tema di spostamenti la novità importante è che a partire dal 23 marzo e fino al 13 aprile (data prorogata dal DPCM 1 aprile 2020) le persone fisiche non possono più trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Non viene più ammessa la motivazione del “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” che aveva consentito spostamenti indesiderati dalle regioni del nord a quelle del sud o nelle case di villeggiatura, col rischio di propagare il contagio in altre zone d’Italia.

Per gli spostamenti delle persone in data 26 marzo 2020 è stato predisposto un nuovo modulo di autocertificazione aggiornato, scaricabile nella sezione modulistica a destra.

Il DPCM 1 aprile 2020 ha poi uniformato la scadenza al 13 aprile di tutte le prescrizioni dei precedenti decreti governativi dell’11, 9 e 8 marzo, nonchè dell’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo.

E’ possibile consultare il testo integrale del Dcpm 22 marzo 2020 sul sito del Governo, seguendo il link nella sezione approfondimenti a destra o vedendo il file PDF pubblicato nella sezione allegati sempre a destra.

In data 25 marzo 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha apportato modifiche al DPCM 22 marzo 2020, aggiornando l’elenco delle imprese le cui attività non vengono sospese.

Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che devono sospendere la propria attività a seguito del decreto del MISE, è consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Vedere nella sezione allegati a destra il file PDF del decreto del MISE del 25 marzo 2020.


DPCM 11 MARZO 2020

In data 11 marzo 2020 il Governo ha emanato un decreto che aggiunge ulteriori restrizioni in tutta Italia a quelle già previste dai decreti 8 e 9 marzo.

Fino al 13 aprile 2020 (data prorogata dal Dpcm 1 aprile 2020) il Dpcm 11 marzo 2020 prevede la sospensione in particolare per le attività commerciali al dettaglio (fatta eccezione per alcune tra cui farmacie, parafamacie, supermercati per l’approvvigionamento di generi alimentari), per le attività dei servizi di ristorazione e per le attività inerenti i servizi alla persona.
Altre misure riguardano l’apertura che viene mantenuta per servizi essenziali come quelli bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
In tema di trasporti pubblici il decreto prevede la possibilità per i presidenti delle Regioni e per il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di introdurre limitazioni.
Il decreto prevede ulteriormente in generale per le attività produttive e le attività professionali il ricorso massiccio alle modalità di lavoro agile (ad esempio telelavoro), al ricorso a ferie e congedi retribuiti per il proprio personale dipendente.
Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, il lavoro agile deve diventare la modalità ordinaria di erogazione delle prestazioni lavorative, mentre devono essere individuate caso per caso le attività indifferibili da rendere con la presenza del personale.

Di seguito le principali disposizioni del Dpcm 11 marzo 2020:

  • 1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • 2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • 3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
  • 4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  • 5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
  • 6) (omissis) fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente (omissis) e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
  • 7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
    • a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    • b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    • c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
    • d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
    • e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • 8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

Allegato 1, le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità che possono rimanere aperte:

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2, i Servizi per la persona che possono rimanere aperti :

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Negli approfondimenti a destra vedere il link al sito del Governo contenente le notizie sui vari decreti (nella sezione allegati a destra sono comunque scaricabili i files in PDF dei Dpcm 11, 9 e 8 marzo 2020).


DPCM 9 E 8 MARZO 2020, TUTTE LE PRESCRIZIONI VALIDE PER L’INTERO TERRITORIO ITALIANO, SPOSTAMENTI, ECC; ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 20 MARZO 2020

Rimangono in vigore fino alla data del 13 aprile 2020 (data prorogata dal DPCM 1 aprile 2020) tutte le prescrizioni previste dai Dpcm 8 e 9 marzo 2020, che non siano incompatibili col Dpcm 11 marzo 2020.

In data 9 marzo 2020 il Governo ha emanato un decreto che estendeva a tutto il territorio italiano le misure restrittive di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020, riguardanti il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus COVID-19 (Dpcm 9 marzo 2020, articolo 1 comma 1).

Il decreto 9 marzo 2020 prevede inoltre che sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (Dpcm 9 marzo 2020, articolo 1 comma 2).

In particolare per quanto riguarda gli spostamenti di persone in seguito al Dpcm 22 marzo 2020 le persone fisiche non possono più trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per i seguenti motivi:

  • comprovate esigenze lavorative
  • assoluta urgenza
  • motivi di salute.

All’interno dello stesso Comune gli spostamenti sono consentiti anche per motivi di necessità, in base alle disposizioni dei Dpcm 8 e 9 marzo.

Il Dpcm 22 marzo 2020 ha eliminato la possibilità di spostarsi per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, che aveva consentito spostamenti indesiderati dalle regioni del nord a quelle del sud o nelle case di villeggiatura, col rischio di propagare il contagio in altre zone d’Italia.

Il Ministero della Salute ha incluso la donazione di sangue fra le “situazioni di necessità” ammesse negli spostamenti di persone.

E’ stata diffusa una direttiva del Ministero dell’Interno (vedere link negli approfondimenti a destra) dove si indica che lo spostamento può essere attestato da un apposito modulo di autocertificazione, da presentare durante eventuali controlli delle Forze dell’Ordine.

Nella sezione modulistica a destra è scaricabile il nuovo modulo di autocertificazione del 26 marzo 2020, aggiornato al Dpcm 22 marzo 2020, con divieto assoluto di mobilità per i soggetti in quarantena o affetti da “COVID-19” e al Decreto Legge 25 marzo 2020 per quanto riguarda le nuove sanzioni: se fermati dalle Forze dell’Ordine può essere presentato già compilato o compilato seduta stante durante il controllo. Le stesse Forze dell’Ordine dovrebbero avere copie del modulo nel caso l’utente ne fosse sprovvisto.

La Polizia di Stato ha pubblicato un video su youtube che illustra in modo chiaro e sintetico tutto ciò che occorre sapere in tema di spostamenti delle persone e sui relativi controlli da parte delle Forze dell’Ordine, incluse le sanzioni per i trasgressori (vedere link negli approfondimenti a destra) .

Ecco le disposizioni tutt’ora valide previste dall’articolo 1 del decreto 8 marzo 2020, estese a tutto il territorio nazionale dal Dcpm 9 marzo:

  • a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche (omissis), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
  • b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  • d) (lettera sostituita dal Dpcm 1 aprile 2020 art. 1 comma 2) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.
  • e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r (utilizzo delle forme di lavoro “agile”, telelavoro, ecc.);
  • f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  • g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
  • h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (nidi e micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare) e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernente i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
  • i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
  • l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, parchi archeologici, complessi monumentali);
    m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
  • q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
  • r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
  • t) Sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (esami di guida per la patente) da espletarsi presso gli uffici periferici della Motorizzazione Civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati, che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga nei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Misure tutt’ora valide previste dall’articolo 2 del Dpcm 8 marzo 2020 per il contrasto e il contenimento del Covid-19 sull’intero territorio nazionale:

  • a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
  • i) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  • p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale d’attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
  • q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Misure tutt’ora valide previste dall’articolo 3 del Dpcm 8 marzo 2020 per l’intero territorio nazionale per il contrasto e il contenimento del Covid-19:

  • b) E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • m) Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto (quindi dal 24 febbraio 2020 in poi), abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta (omissis).

Per quanto riguarda le sanzioni valgono quelle che sono state introdotte dal decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 che in buona parte sostituisce le precedenti sanzioni penali previste dai precedenti Dpcm in sanzioni amministrative: salvo che il fatto compiuto non costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate nell’articolo 2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Ciò vale tipicamente per il mancato rispetto delle prescrizioni previste per gli spostamenti, e se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque più grave reato, per quanto riguarda il mancato rispetto del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus la sanzione prevista rimane in ambito penale, e la pena prevede l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Sanzioni amministrative sono previste anche per l’eventuale inosservanza delle prescrizioni per quanto riguarda le attività commerciali, con la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, con maggiori sanzioni in caso di reiterazione.

Le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

Le misure igienico-sanitarie sempre valide:

  • a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • c) evitare abbracci e strette di mano;
  • d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  • f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
  • g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  • m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Ordinanza del 20 marzo 2020 del Ministro della Salute con nuove restrizioni per fermare il contagio, finalizzate a limitare gli assembramenti di persone, con validità fino al 13 aprile, data modificata dal Dpcm 1 aprile 2020 (nella Regione Emilia Romagna alcune di queste misure erano già state adottate con l’ordinanza regionale del 18 marzo):

  • è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  • non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  • sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali;
  • restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Vedere il testo integrale dell’ordinanza del Ministro della Salute nella sezione allegati a destra.


GLI AIUTI ECONOMICI: IL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.18 #CURAITALIA E I PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

Per cercare di minimizzare gli effetti dirompenti della grave crisi economica che è conseguita all’epidemia del coronavirus COVID-19 il Governo ha emanato diversi decreti e provvedimenti successivi.

Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto si articola in 5 Titoli e 127 articoli. Il Titolo I riguarda le Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, il Titolo II dispone Misure a sostegno del lavoro, il Titolo III si occupa delle Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, il Titolo IV prevede le Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, infine il Titolo V contiene Ulteriori Disposizioni tra cui quelle finanziarie.

Tra le misure del Titolo I riguardanti il potenziamento del SSN vi sono norme finalizzate al potenziamento delle risorse umane del Ministero della Salute, al potenziamento delle reti di assistenza territoriale, per fronteggiare l’eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie dovuta all’alto numero di ricoveri e quarantene dell’attuale personale sanitario, la possibilità per Regioni e Province autonome di attivare aree sanitarie anche temporanee per la gestione dell’emergenza COVID19 sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei. Misure straordinarie sono previste per la permanenza in servizio del personale sanitario in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
Questo titolo del decreto prevede anche incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici come mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, che devono essere forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari.
Misure sono volte al potenziamento delle strutture e risorse umane della Sanità militare, dell’INAIL e dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità).
Relativamente alle mascherine chirurgiche e filtranti ulteriori misure sono previste per la protezione a favore dei lavoratori e della collettività.
Infine il decreto dispone direttive in materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici.

Il Titolo II riguarda le Misure a sostegno del lavoro.
Gli articoli di cui al Capo I si occupano dell’estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. Tra queste misure, i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Nuove disposizioni sono previste per la Cassa integrazione in deroga, con gestione a cura delle Regioni, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
A tale riguardo sono stanziati 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
Il Capo II prevede norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori. Tra queste si prevede un congedo e indennità per i lavoratori dipendenti con figli di età non superiore ai 12 anni, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni o in alternativa un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Vengono estesi i permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 di 12 giorni da usufruire nei mesi di marzo e aprile.
I liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, nonchè i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori dello spettacolo hanno diritto ad una indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, con domanda da presentare all’INPS.
Disposizioni privilegiate in materia di lavoro agile sono previste a favore di dipendenti disabili e affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.
Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, sono previsti contributi alle stesse imprese finalizzate alla sicurezza e al potenziamento dei presidi sanitari e per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Per il sostegno al reddito di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro viene istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” di 300 milioni di euro per l’anno 2020, con gestione a cura del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Un articolo del decreto è dedicato alle strutture per le persone con disabilità e alle misure compensative di sostegno anche domiciliare.

Il Titolo III del decreto prevede misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario. Esse riguardano principalmente il Fondo centrale di garanzia per le Piccole e Medie Imprese, misure per il credito all’esportazione, misure di sostegno finanziario alle imprese colpite dall’epidemia di COVID-19, formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia. Il supporto alla liquidità delle imprese viene attivato mediante meccanismi di garanzia, su prestiti, mutui e altri finanziamenti, con intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A., a tale riguardo viene istituito un fondo a copertura delle garanzie dello Stato.
In questo titolo del decreto sono previste anche disposizioni a supporto dell’acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid-19, inoltre viene esteso a lavoratori autonomi e ai liberi professionisti l’accesso al Fondo solidarietà mutui “prima casa”, in base a certi requisiti.

Il Titolo IV del decreto riguarda le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.
Tra queste sono previste proroghe per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sospensioni dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria da parte di tutta una serie di soggetti particolarmente colpiti dall’emergenza, come ad esempio società sportive, teatri, cinema, ricevitorie lotto e scommesse, soggetti che si occupano dell’organizzazione di corsi, fiere ed eventi, attività di ristorazione, soggetti che gestiscono musei, biblioteche, ecc. asili nido, servizi di trasporto, turismo, ecc.
Sono previsti tra l’altro incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione.

Il Titolo V contiene una serie di misure di vario tipo (Ulteriori disposizioni), tutte sempre finalizzate a fronteggiare l’emergenza COVID-19.
Tra queste viene istituito un “Fondo per la promozione integrata”, mirato alla realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e al potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese Italia.
Altre misure riguardano la pubblica amministrazione, come la possibilità del funzionamento in videoconferenza dei consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane nonchè delle giunte comunali.
Vengono destinate risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario per le Forze di polizia, Forze armate, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Amministrazione civile dell’interno, particolarmente impegnate in questo periodo nel far rispettare sul territorio le prescrizioni governative. Sempre a tale riguardo, per la Polizia Locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane viene istituito un fondo per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale.
In questa situazione di emergenza il lavoro agile diventa la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che conseguentemente devono limitare la presenza del personale negli uffici, per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.
Sono sospese per sessanta giorni le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.
Si prevede anche la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non tenendo conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni.
Per quanto riguarda le scuole sono previste risorse per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici e viene incrementato di 85 milioni il fondo per le piattaforme dedicate alla didattica a distanza.
Tra le misure del titolo V sono presenti anche quelle dedicate a sostenere alcuni settori particolarmente colpiti dall’emergenza, viene ad esempio istituito un Fondo emergenze per il settore spettacolo, cinema e audiovisivo, con gestione a cura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, altre misure straordinarie sono previste per i settori del trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, viene incrementato il fondo di solidarietà per il settore aereo, si sostiene la filiera della stampa, sono previste misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca.
Tutta una serie di misure sono poi previste per contenere gli effetti dell’emergenza in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, con rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari a data successiva al 15 aprile 2020. Sono inoltre previste risorse per il ripristino della funzionalità e per garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati recentemente nel corso delle proteste dei detenuti. Sono inoltre previste disposizioni in materia di detenzione domiciliare per favorire l’esecuzione della pena detentiva, su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi e con determinati requisiti e condizioni.
Tra le misure del Titolo V del decreto si prevede la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza, inoltre nello svolgimento del servizio postale gli operatori postali procedono alla consegna dei pacchi e/o documenti che richiederebbero la firma del destinatario mediante preventivo accertamento della presenza dello stesso destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma, con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro; la firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.
Nelle Ulteriori disposizioni il decreto prevede l’istituzione di un Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, con il compito di attivare ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria, dalla requisizione di beni mobili e immobili, fino al
preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza.
Il Commissario opera fino alla scadenza dello stato di emergenza nazionale e delle relative eventuali proroghe. Lo stato di emergenza nazionale è stato stabilito dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, per la durata di 6 mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza delle patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Il titolo V del decreto contiene anche l’articolo dedicato alle Disposizioni finanziarie (art.126), in cui viene autorizzata l’emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l’anno 2020, con rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato.

Vedere il testo integrale del decreto in formato PDF nella sezione allegati a destra.

Il successivo decreto 25 marzo 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze, ad oggetto “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18″, ha creato i presupposti per aiutare chi ha in corso un mutuo per l’acquisto della prima casa. Ne possono usufruire persone che a causa dell’emergenza hanno subito la sospensione del lavoro per almeno 30 giorni consecutivi o una riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20% per almeno 30 giorni consecutivi.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa:

  • a) per 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata entro certe condizioni.

Possono accedere a questi benefici anche lavoratori autonomi e liberi professionisti in base a certi requisiti.

E’ possibile consultare il testo integrale del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale n.82 del 28 marzo, vedere il file PDF nella sezione allegati a destra.

Con l’obiettivo di sostenere i Comuni, il DCPM 28 marzo 2020, ad oggetto “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020” prevede il riparto , in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2020, di cui la prima pari al 66 per cento, delle risorse spettanti ai Comuni del Fondo di solidarietà.

E’ possibile consultare il testo integrale del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale n.83 del 29 marzo, vedere il file PDF nella sezione allegati a destra.

Con l’ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 del Dipartimento della Protezione Civile si provvede alla destinazione di risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, in seguito alla grave crisi economica che ha toccato tante famiglie italiane in seguito all’epidemia del coronavirus COVID-19.
Si tratta di 400 milioni di euro che vengono erogati ai Comuni (di cui circa 387 milioni ai Comuni delle regioni a statuto ordinario), da parte del Ministero dell’Interno.
I comuni possono utilizzare queste risorse per distribuire alle persone:
a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) generi alimentari o prodotti di prima necessità.
L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.

Vedere il testo integrale del provvedimento seguendo il link negli approfondimenti a destra.

Sempre nei link a destra anche la relativa notizia sull’erogazione dei buoni spesi da parte dei comuni modenesi.


REGIONE EMILIA ROMAGNA, LE ORDINANZE

Oltre alle prescrizioni dei decreti del Governo, sono numerose le ordinanze emesse dalla Regione Emilia Romagna e valide su tutto il territorio regionale.

L’ordinanza firmata dal ministro della Salute e dal presidente della Regione Emilia-Romagna il 3 aprile 2020 ha introdotto specifiche restrizioni valide per il territorio regionale fino al 13 aprile e ha definito le misure restrittive per i territori della provincia di Piacenza e di Rimini e per il territorio del Comune di Medicina (Bo) e frazione di Ganzanigo (già interessati in precedenza da restrizioni con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47 del 23 marzo per Piacenza, decreto del Presidente della Giunta regionale n. 44 del 20 marzo  per Rimini, decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 15 marzo per Medicina e frazione di Ganzanigo).

L’ordinanza conferma la possibilità di attivare il solo servizio di consegna a domicilio per attività come rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, impedendo del tutto il consumo sul posto e l’asporto. Per le aziende che preparano cibi da asporto all’interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, rimane possibile la vendita o la consegna a domicilio di cibi preconfezionati, anche in questo caso senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto.

Rimangono sospesi, nei giorni feriali, prefestivi e festivi, i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita
di prodotti alimentari. E’ altresì sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Tra le nuove disposizioni NON sono sospesi all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari a condizione che l’accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

In relazione a questa disposizione a Modena riapre il Mercato di via Albinelli, con controllo degli ingressi e una serie di condizioni previste nell’apposita ordinanza del Comune di Modena, tra cui l’obbligo di uso della mascherina. Vedere a riguardo i dettagli nella notizia sul sito del Comune di Modena, link nella sezione approfondimenti a destra.

L’ordinanza firmata dal ministro della Salute e dal presidente della Regione Emilia-Romagna il 3 aprile 2020 regolamenta anche l’apertura e la chiusura degli esercizi commerciali nelle giornate prefestive e festive, riorganizzando precedenti disposizioni.

Le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, sono chiusi nelle giornate prefestive ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, di stampa quotidiana e periodica, di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria.
Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’ orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole, tabacchi (limitatamente alla rivendita di generi di monopolio) e distributori di carburante, nei giorni festivi sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali. La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono.

Tra le altre disposizioni dell’ordinanza firmata dal ministro della Salute e dal presidente della Regione Emilia-Romagna del 3 aprile 2020, le strutture ricettive alberghiere, la cui attività non è sospesa ai sensi dell’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, possono erogare servizi diversi dall’accoglienza a fini turistici; sono soggette a chiusura le strutture ricettive all’aria aperta ed extralberghiere, nonché le “altre tipologie ricettive”, comunque denominate.

Sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture ricettive, comunque denominate, operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari ed altri operatori connessi alla gestione dell’emergenza, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020 per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio.

Alle strutture ricettive, comunque denominate, possono essere assicurate le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico, di manutenzione delle strutture e di sorveglianza che eviti l’intrusione di persone estranee nei limiti di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020.

All’interno di strutture ricettive (quali, a titolo di esempio, alberghi, residenze alberghiere, agriturismi) restano consentite le attività di somministrazione alimenti e bevande esclusivamente ai clienti che vi soggiornano.

Sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e relative aree di pertinenza; l’accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanza, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza.

Si conferma la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.

L’articolo 2 dell’ordinanza impone misure ancora più restrittive per i territori della provincia di Piacenza e di Rimini e per il territorio del Comune di Medicina (Bo) e frazione di Ganzanigo (già interessati da restrizioni)

Vedere il testo integrale dell’ordinanza del 3 aprile nella sezione allegati a destra.

Il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 20 marzo 2020 contiene disposizione urgenti in tema di gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone.

Tra le varie disposizioni, per quanto riguarda le abitazioni dove non sono presenti soggetti positivi al tampone si raccomanda di continuare la raccolta differenziata con l’accortezza di buttare le mascherine monouso usate nell’indifferenziato.

Nelle abitazioni invece in cui sono presenti soggetti positivi al Conavirus occorre sospendere la raccolta differenziata e gettare tutti i rifiuti nell’indifferenziato. In questi casi dovranno essere utilizzati almeno due
sacchetti uno dentro l’altro.

Le successive disposizioni riguardano lo smaltimento di questi rifiuti con corsia preferenziale per i rifiuti indifferenziati che dovranno essere prioritariamente inviati direttamente a termovalorizzazione.

Vedere il testo integrale nel file formato PDF nella sezione allegati a destra.

Il Decreto del presidente della Giunta regionale n. 41 del 18 marzo 2020 ha come obiettivo il contrasto alle forme di assembramento di persone, con effetti sino al 13 aprile 2020 (data prorogata automaticamente dal Dpcm 1 aprile 2020). La misura principale riguarda la chiusura al pubblico di parchi e giardini, mentre per quanto riguarda le passeggiate per ragioni di salute o per le esigenze fisiologiche degli animali da compagnia si è obbligati a restare vicino a casa. Limitazioni sono poi previste per gli esercizi di somministrazione di bevande ed alimenti posti nelle aree di servizio e rifornimento carburanti.

Ecco le disposizioni del decreto regionale (vedere il testo integrale in formato PDF nella sezione allegati a destra):

  1. Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico
    parchi e giardini pubblici. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre
    necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la
    motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o
    l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.
  2. Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di
    persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante:
    a) è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice
    della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);
    b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada);
    c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.
  3. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 19 marzo 2020 e sino al 13 aprile 2020 (data prorogata automaticamente dal Dpcm 1 aprile 2020).

Il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 14 marzo ha definito ancor più nel dettaglio le misure introdotte dal Governo, con provvedimenti validi fino al 13 aprile 2020, data prorogata automaticamente dal Dpcm 1 aprile 2020) (vedere il documento integrale in formato PDF nella sezione allegati a destra).

Le misure di questo decreto sono state riviste nell’ordinanza successiva del 3 aprile 2020. Rimangono attive alcune disposizioni.

Possono proseguire le attività necessarie di servizi alla casa (a titolo esemplificativo: idraulici, elettricisti, etc.) e ai veicoli (gommisti, elettrauto, meccanici, carroattrezzi).

Anche nel sistema sanitario privato, così come avviene in quello pubblico, è sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti.

Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, possono disporre l’apertura degli esercizi di bar o ristorazione presenti all’interno per consentire ai dipendenti e agli operatori che svolgono attività indifferibili di poter usufruire del servizio durante i turni di lavoro.

L’Agenzia regionale per il lavoro ha approvato, con la Determina n. 600 del 20 marzo 2020, i criteri per presentare domanda di Cassa Integrazione (CIG) in deroga prevista dall’art. 17 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19“ e dall’art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 MARZO 2020 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 17 del D.L. 9/2020 potranno essere presentate a partire dalle ore 15,00 del 23 marzo 2020 ed entro il 30 aprile 2020 o fino a capienza delle risorse previste.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020 potranno essere presentate successivamente all’emanazione del decreto di riparto delle risorse come previsto dal comma 3 dell’art. 22 del D.L. 18/2020 e comunque entro il 31 agosto 2020.

Vedere il link alla notizia negli approfondimenti a fianco.


INFORMAZIONI GENERALI SUL CORONAVIRUS, COME CHIEDERE AIUTO

In generale per informazioni relative alle indicazioni e ai comportamenti da seguire contro il Covid-19 “Coronavirus” è possibile consultare i siti internet del Ministero della salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e in ambito locale della Regione Emilia Romagna, dei comuni modenesi e dell’AUSL di Modena. Vedere i link negli approfondimenti a destra.

Nel caso in cui si ritenga di avere sintomi legati alla presenza del virus si raccomanda di non recarsi al Pronto soccorso. Rivolgersi al proprio medico di base per avere maggiori informazioni o chiamare il numero 1500 del Ministero oppure la propria Ausl di residenza (per Modena tel. 059.3963663, email coronavirus@ausl.mo.it) . In caso di urgenze, naturalmente, rimane sempre attivo il 118.

Per informazioni telefoniche la Regione Emilia Romagna ha istituito il numero verde 800.033033, attivo dal lunedì al venerdì ore 8.30-18 e il sabato ore 8.30-13.

Nella sezione documenti a destra è pubblicato il file PDF con i numeri di telefono utili da contattare se si teme di essere infettati e in generale per ricevere informazioni sul coronavirus Covid-19.

Consulenza psicologica dell’AUSL di Modena per gestire lo stress da coronavirus: è stato attivato per i cittadini il numero dedicato (0593963401) da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17, al quale rispondono professionisti della Psicologia Clinica (vedere il link alla notizia negli approfondimenti a destra). Per gli adolescenti con età tra i 14 e 20 anni è attivo via whatsapp il numero 3346260230 del Centro adolescenza. Il servizio è rivolto a tutto il territorio della provincia di Modena.

Violenza contro le donne e coronavirus, la rete dei servizi di supporto non si ferma. Durante l’emergenza COVID-19 i Centri Antiviolenza di tutta la regione rimangono aperti. L’AUSL di Modena ha creato una pagina internet che elenca tutti i contatti utili, distretto per distretto a livello provinciale. Ampliato l’accesso telefonico. Realizzato un opuscolo dedicato agli uomini per gestire le situazioni di stress.

La decisione di rimanere aperti lascia la possibilità alle donne di sapere che possono chiedere supporto, essendo ora più che mai costrette in casa e assoggettate al controllo del partner violento tra le mura domestiche. In questo momento, nel quale a tutti è richiesto responsabilmente di restare a casa, non si può dimenticare infatti che alle donne vittime di violenza, alle ragazze e ai loro figli/e, viene richiesto uno sforzo a volte insostenibile.

A riguardo vedere tutte le informazioni seguendo il link all’apposita notizia nella sezione approfondimenti a destra.


COME FARE DONAZIONI IN DENARO, SPOSTAMENTI CONSENTITI A DONATORI DI SANGUE

DONAZIONI IN DENARO

Coronavirus: è possibile aiutare il Servizio Sanitario del territorio modenese facendo DONAZIONI per sostenere gli ospedali della provincia e tutti i professionisti che giorno dopo giorno danno corpo e anima al nostro SSN (vedere come fare nella pagina dedicata alle donazioni sul sito internet dell’AUSL di Modena, link negli approfondimenti a destra). Utilizzare la causale aiutocovid19.

La Regione ha deciso di dare la possibilità a chiunque voglia farlo di dare un contributo per la gestione dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, versando sul conto corrente della Protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna (vedere come fare nella pagina dedicata all’iniziativa “Insieme si può, l’Emilia-Romagna contro il Coronavirus”, link negli approfondimenti a destra)

CORONAVIRUS, SPOSTAMENTI CONSENTITI AI DONATORI DI SANGUE

Il Ministero della Salute include la donazione di sangue fra le “situazioni di necessità” ammesse negli spostamenti di persone. Appello di Avis a non fermare la raccolta (vedere file PDF nella sezione documenti).


SERVIZI GRATUITI FORNITI DA IMPRESE E ASSOCIAZIONI

Coronavirus: la digitalizzazione a supporto di cittadini e imprese

Si tratta di una iniziativa di solidarietà digitale promossa dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione grazie alla quale Imprese e associazioni hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti per affrontare meglio questo periodo di emergenza.

Questi servizi gratuiti permettono ad esempio di lavorare da remoto, attraverso connettività rapida utilizzando piattaforme di smart working avanzate, leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria sul proprio smartphone o tablet, restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning.

Scopri i servizi e le soluzioni innovative a cui puoi accedere seguendo il link negli approfondimenti a destra.

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Pubblicato: 12 Marzo 2020Ultima modifica: 15 Ottobre 2020