Coronavirus, la Fase 2. I provvedimenti nazionali e della Regione Emilia Romagna.

I provvedimenti per continuare a fronteggiare l'epidemia COVID-19, gli aiuti economici, i protocolli nazionali e regionali per svolgere in sicurezza tutte le attività.


Decreto Legge n.83 del 30 luglio 2020 (proroga di alcune scadenze al 15 ottobre 2020)

Il Decreto Legge n.83 del 30 luglio 2020 proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le disposizioni di cui ai decreti legge n. 19 e n. 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.

Il decreto, inoltre, interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli specializzandi, per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale; per la disciplina delle aree sanitarie temporanee; per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale; disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali; in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica; misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività; sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale; per il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà; semplificazioni in materia di organi collegiali; misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19; in tema di lavoro agile; per l’edilizia scolastica.

Si prevede la cessazione al 31 luglio degli altri termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto.

Infine, restano in vigore fino all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore di questo decreto, le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020.

Il testo integrale del Decreto Legge n.83 del 30 luglio 2020 è consultabile nella sezione allegati in basso.


DPCM 14 luglio 2020 (le prescrizioni fino al 31 luglio)

Le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana (DPCM) del 14 luglio 2020 restano in vigore fino all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n.83 del 30 luglio 2020.

Il DPCM del 14 luglio semplicemente proroga le misure previste dal DPCM 11 giugno 2020, sostituisce gli allegati n.9 e n.15 del precedente DPCM con gli allegati n.1 (Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative ) e n.2 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico.). Rimangono invariati tutti gli altri allegati del DPCM 11 giugno 2020.
Le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative riguardano ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), attività ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, attività fisica all’aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature. informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli dal vivo, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere locali, strutture termali e centri benessere, professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche.

Il testo integrale del DPCM 14 luglio 2020 con i protocolli modificati di cui sopra è consultabile nella sezione allegati in basso.

Per dubbi e approfondimenti sulla Fase 2 è possibile consultare le seguenti pagine:
– le FAQ sul sito del Governo sulla Fase 2 (link nella sezione approfondimenti a destra)
– il sito della Regione Emilia Romagna, con i protocolli regionali e le ordinanze (link nella sezione approfondimenti a destra)


DPCM 11 giugno 2020 (prescrizioni prorogate fino al 31 luglio dal DPCM del 14 luglio 2020)

Le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana (DPCM) dell’11 giugno 2020 sono state prorogate dal DPCM 14 luglio 2020 fino al 31 luglio .
Il DPCM dell’11 giugno sostituisce per le tematiche trattate il DPCM del 17 maggio, comprende 11 articoli e 16 allegati, tra cui sono inseriti i protocolli nazionali predisposti dal Comitato Tecnico Scientifico per permettere la ripartenza negli ambienti di lavoro delle attività produttive e dei cantieri nonchè nel settore del trasporto e logistica, e pure le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, siglate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 11 giugno 2020. I protocolli di cui agli allegati n. 9 e n. 12 sono stati sostituiti nel DPCM 14 luglio 2020 dagli allegati n.1 (Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative ) e n.2 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico.)
Tra gli allegati del DPCM 11 giugno 2020 vi sono anche i protocolli per la ripresa delle attività di culto religioso, le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2, le misure generali per gli esercizi commerciali, le misure igienico sanitarie individuali che tutte le persone sono chiamate a rispettare in ogni frangente.

L’articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) esordisce imponendo ai soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; come nei precedenti DPCM vengono poi messi subito in primo piano i concetti del divieto di assembramenti e del distanziamento interpersonale, che rimangono le prescrizioni chiave e i limiti invalicabili per tutte le attività che possono essere svolte.
Il divieto di assembramento insieme alla distanza interpersonale di almeno 1 metro sono quindi le prescrizioni che devono comunque essere osservate nell’accesso del pubblico ai parchi, ville e giardini pubblici, nell’attività sportiva di base e nell’attività motoria svolte al chiuso, presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, e poi ancora nell’accesso ai luoghi di culto e relative cerimonie, all’interno dei musei e negli altri istituti e luoghi della cultura, il tutto nel rispetto dei vari protocolli previsti a livello nazionale e regionale.
E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

A decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.
A decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

Altre attività sono consentite nelle Regioni e Province Autonome solo previa verifica della compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori: ciò riguarda le attività dei comprensori sciistici, le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, le attività di centri benessere, di centri termali, di centri culturali e di centri sociali.

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Il tutto sempre nel rispetto dei protocolli nazionali e regionali.

Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla normativa. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e, sino al 14 luglio 2020, le fiere e i congressi.
Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa i tali attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

Tra le attività che rimangono sospese vi sono i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole nonché i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione o comunque autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza.

Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.

In ambito sanitario, rimane il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; inoltre l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Per quanto riguarda in generale lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio nonchè delle strutture ricettive, il principio di base è che occorre rispettare il distanziamento sociale e le linee guida stabilite nei protocolli a livello nazionale e regionale, previsti negli allegati al DPCM.
Oltre al dover ugualmente rispettare questi protocolli nazionali e regionali, alcune attività sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità del loro svolgimento con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, quest’ultimo principio vale per i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), e poi ancora per le attività inerenti ai servizi alla persona (acconciature, estetica, tatuaggi, ecc.) nonchè per le attività degli stabilimenti balneari.

L’articolo 2 del DPCM 11 giugno (“Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”) prevede che le attività produttive industriali e commerciali per quanto di propria competenza debbano rispettare i contenuti del protocolli nazionali di regolamentazione relativi agli ambienti di lavoro (allegato 12), il protocollo con le regole da osservare nei cantieri (allegato 13) e il protocollo di regolamentazione nel settore del trasporto e della logistica (allegato 14).

L’articolo 3 del DPCM 11 giugno (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale) decreta l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza; non sono soggetti a tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Tra le protezioni delle vie respiratorie ammesse vi sono le mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Nello stesso articolo si raccomanda l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 16 (lavaggio delle mani, ecc.), si raccomanda inoltre a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità. Tra le altre misure previste, nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

Gli articoli da 4 a 8 del DPCM dell’11 giugno 2020 riguardano la regolamentazione per l’ingresso in Italia.
Per quanto riguarda in particolare l’articolo 6 non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
a) Stati membri dell’Unione Europea;
b) Stati parte dell’accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli sopra indicati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per l’ingresso in Italia da paesi non compresi tra quelli non soggetti ad alcuna limitazione valgono le prescrizioni previste all’art. 4 (soggiorni di lunga durata), tra cui l’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni, e all’art. 5 (soggiorni di breve durata per un periodo non superiore a 120 ore).
L’articolo 7 riguarda le disposizioni in materia di crociere, l’articolo 8 le disposizioni in tema di trasporto pubblico di linea (terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne) che fa riferimento al Protocollo e alle linee guida di cui agli allegati 14 e 15 (sostituito dall’allegato n. 2 del DPCM 14 luglio 2020).

L’articolo 9 (Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità) conferma la riapertura delle attività sociali e socio-sanitarie erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, in base a piani stabiliti dalle regioni, inoltre agli accompagnatori ed operatori si consente l’avvicinamento ai loro assistiti al disotto della distanza di sicurezza.

L’articolo 10 del DPCM 11 giugno 2020 conferma ai Prefetti l’onere per l’esecuzione e il monitoraggio delle misure previste dal decreto, avvalendosi delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate.

L’articolo 11 contiene infine le disposizioni finali con la validità delle varie prescrizioni dal 15 giugno al 14 luglio 2020, salvo i diversi termini previsti per alcune norme. In generale le prescrizioni previste dal DPCM 11 giugno 2020 sono state prorogate fino al 31 luglio 2020 dal DPCM 14 luglio 2020.

Il testo integrale del DPCM 11 giugno 2020 nonchè i vari protocolli e linee guida sono consultabile nella sezione allegati in basso.

Per dubbi e approfondimenti sulla Fase 2 è possibile consultare le seguenti pagine:
– le FAQ sul sito del Governo sulla Fase 2 (link nella sezione approfondimenti a destra)
– il sito della Regione Emilia Romagna, con i protocolli regionali e le ordinanze (link nella sezione approfondimenti a destra)


Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 (dal 18 maggio al 31 luglio)

Le disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 (“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”), sono efficaci a partire dal 18 maggio 2020 e fino alla data del 31 luglio 2020, fatti salvi alcuni diversi termini previsti in tema di spostamenti nell’articolo 1.

Il Decreto Legge si articola in 4 articoli.

L’art. 1 riguarda “Misure di contenimento della diffusione del COVID-19”; in molti punti di questo articolo si fa riferimento all’articolo 2 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2019, che prevede la possibilità di adottare da parte del Governo, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, diverse misure di restrizione, sospensione, limitazione, chiusura, riguardanti i vari ambiti della vita sociale, economica, culturale, ecc. del paese. In questo modo il Governo si riserva quindi la possibilità di reintrodurre misure di restrizione nel caso durante la Fase 2 si ripresentassero focolai dell’epidemia anche solo su specifiche parti del territorio.

Dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.

È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

Rimane vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico.

L’articolo 2 del decreto Legge n.33 del 16 maggio 2020 riguarda le sanzioni e controlli e fa riferimento a quanto già stabilito all’articolo 4 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2019.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, con aggravi successivi in caso di reiterazioni.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque più grave reato, per quanto riguarda il mancato rispetto del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus la sanzione prevista rimane in ambito penale, e la pena prevede l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Gli articoli 3 e 4 del Decreto n.33 del 16 maggio sono rispettivamente le “Disposizioni finali” (tra cui il periodo di efficacia del Decreto stesso, dal 18 maggio al 31 luglio, salvo che per i diversi termini previsti nell’articolo 1 in tema di spostamenti) e la “Entrata in vigore” (dal 16 maggio).

Il testo integrale del Decreto Legge n.33 del 16 maggio 2020 è consultabile nella sezione allegati in basso.

Per dubbi e approfondimenti sulla Fase 2 è possibile consultare le seguenti pagine:
– le FAQ sul sito del Governo sulla Fase 2 (link nella sezione approfondimenti a destra)
– le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e province autonome (file PDF nella sezione allegati a destra)
– il sito della Regione Emilia Romagna, con i protocolli regionali e le ordinanze (link nella sezione approfondimenti a destra)


Decreto Legge n. 19 del 25 MARZO 2020

Il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 è intervenuto per inquadrare e organizzare a livello normativo tutto ciò che potrà essere disposto dallo Stato (Governo, Regioni, ecc.) per contenere ulteriormente il contagio del coronavirus COVID-19 fino alla data del 31 luglio, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Il decreto ha introdotto inoltre importanti novità in tema di sanzioni.

In particolare il decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 prevede una maggiore chiarezza nel rapporto tra Governo, Amministrazioni Centrali dello stato e le Regioni, delineando esattamente chi potrà fare cosa e in quali ambiti, fino alla fine dell’emergenza.

Si vuole ottenere una maggiore uniformità di decisioni a livello nazionale, evitando confusioni tra le competenze dello stato e delle Regioni.

Il decreto legge prevede quindi che possano essere adottate una o più misure restrittive per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso.

Tali misure potranno essere adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), su proposta del Ministro della Salute, sentiti gli altri Ministeri coinvolti (in particolare Interno, Difesa, Economia e Finanze) e i Presidenti delle Regioni, oppure sempre con Dpcm governativi ma su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti sempre i ministeri coinvolti nell’emergenza.

Il riferimento tecnico-scientifico per questi provvedimenti rimane il Comitato tecnico – scientifico, istituito con provvedimento del Capo del dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, composto dal Segretario Generale del Ministero della Salute, dal Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal Direttore dell’Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal Direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, dal Presidente dell’Istituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome e dal Coordinatore dell’Ufficio Promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato.

Il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 inquadra poi la possibilità per le Regioni di adottare, mediante proprie ordinanze specifiche, l’introduzione di misure ulteriormente restrittive tra quelle elencate all’articolo 1 comma 2, per situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, prima che vengano adottati degli specifici Dpcm da parte del Governo per regolamentare tali situazioni e con efficacia limitata fino a tale momento, esclusivamente nell’ambito delle attività di competenza delle stesse Regioni e senza incisione sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

L’altra parte fondamentale del decreto è quella che riguarda le sanzioni e i controlli (all’art.4).
Si conferma che i soggetti in primo piano chiamati a organizzare i controlli sono il Ministero dell’Interno e i Prefetti, mentre sono le Forze di Polizia che si occupano di effettuare materialmente questi controlli sul territorio. Allo stesso scopo i prefetti possono avvalersi anche delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, che agiscono in questo caso come agenti di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda le sanzioni il decreto ha sostituito le sanzioni penali previste dai precedenti Dpcm in sanzioni amministrative: salvo che il fatto compiuto non costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate nell’articolo 1, comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Ciò vale tipicamente per il mancato rispetto delle prescrizioni previste per gli spostamenti, e se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque più grave reato, per quanto riguarda il mancato rispetto del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus la sanzione prevista rimane in ambito penale, e la pena prevede l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Sanzioni amministrative sono previste anche per l’eventuale inosservanza delle prescrizioni per quanto riguarda le attività commerciali, con la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, con maggiori sanzioni in caso di reiterazione.

Le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà (quindi 200 euro).

E’ possibile consultare il testo integrale del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 all’interno della Gazzetta Ufficiale n.79 del 25 marzo 2020, vedere file PDF nella sezione allegati in basso.


Focus spostamenti

Dal 3 giugno 2020 non sono più vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, sia nell’ambito della regione in cui ci si trova sia nelle altre regioni, quindi non è più necessario l’uso del modulo di autocertificazione.

Rimane il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

Per quanto riguarda le sanzioni valgono quelle previste nell’articolo 2 del Decreto Legge n.33 del 16 maggio e confermano quelle introdotte dall’articolo 4 del decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19: salvo che il fatto compiuto non costituisca reato, il mancato rispetto della normativa vigente in tema di spostamenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque più grave reato, per quanto riguarda il mancato rispetto del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus la sanzione prevista rimane in ambito penale, e la pena prevede l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Per quanto riguarda gli spostamenti da e per l’estero occorre fare riferimento agli articoli da 4 a 8 del DPCM dell’11 giugno 2020.
Per quanto riguarda in particolare l’articolo 6 non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
a) Stati membri dell’Unione Europea;
b) Stati parte dell’accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli sopra indicati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per l’ingresso in Italia da paesi non compresi tra quelli non soggetti ad alcuna limitazione valgono le prescrizioni previste all’art. 4 (soggiorni di lunga durata), tra cui l’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni, e all’art. 5 (soggiorni di breve durata per un periodo non superiore a 120 ore).
L’articolo 7 riguarda le disposizioni in materia di crociere, l’articolo 8 le disposizioni in tema di trasporto pubblico di linea (terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne) che fa riferimento al Protocollo e alle linee guida di cui agli allegati 14 e 15.


GLI AIUTI ECONOMICI

Per cercare di minimizzare gli effetti dirompenti della grave crisi economica che è conseguita all’epidemia del coronavirus COVID-19 il Governo ha emanato diversi decreti e provvedimenti successivi.

Per approfondimenti sui vari decreti e sugli aiuti è possibile consultare le seguenti pagine e documenti:

– il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, decreto rilancio (file PDF nella sezione allegati in basso)
– Decreto rilancio, informazioni utili per i cittadini e le imprese sul sito internet del Governo (link nella sezione approfondimenti a destra)
– il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 #curaitalia (file PDF nella sezione allegati in basso)
– #CuraItalia, informazioni utili per i cittadini e le imprese sul sito internet del Governo (link nella sezione approfondimenti a destra)
– decreto 25 marzo 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze, ad oggetto “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” (file PDF nella sezione allegati in basso)
– Regione Emilia Romagna: Le misure straordinarie decise dalla Giunta a sostegno di famiglie, imprese, studenti, lavoratori e investimenti (link nella sezione approfondimenti a destra)
– ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Dipartimento della Protezione Civile per la destinazione di risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, i buoni spesa (link nella sezione approfondimenti a destra)
– erogazione dei buoni spesa da parte dei comuni modenesi (link alla notizia nella sezione approfondimenti a destra)
– Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, cosiddetto decreto “liquidità” (file PDF nella sezione allegati in basso)
– Bonus, contributi e agevolazioni, un riepilogo dei bonus governativi a cura del Comune di Modena (link nella sezione approfondimenti a destra)


REGIONE EMILIA ROMAGNA, LE ORDINANZE E I PROTOCOLLI PER LA RIPARTENZA DAL 18 MAGGIO

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha aggiornato in data 11 giugno 2020 le linee di indirizzo per lo svolgimento delle Attività Economiche e Produttive. Si tratta di schede tecniche che contengono linee guida operative specifiche valide per i singoli settori di attività, finalizzate a creare un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. Le schede riguardano le seguenti attività:

  • ristorazione
  • attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)
  • attività ricettive
  • servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)
  • commercio al dettaglio
  • commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)
  • uffici aperti al pubblico
  • piscine
  • palestre
  • manutenzione del verde
  • musei, archivi e biblioteche
  • attività fisica all’aperto
  • noleggio veicoli e altre attrezzature
  • informatori scientifici del farmaco
  • aree giochi per bambini
  • circoli culturali e ricreativi
  • formazione professionale
  • cinema e spettacoli dal vivo
  • parchi tematici e di divertimento
  • sagre e fiere locali
  • strutture termali e centri benessere
  • professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche
  • congressi e grandi eventi fieristici
  • sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse
  • discoteche

E’ possibile consultare il testo integrale del documento con tutte le schede nel file PDF nella sezione allegati in basso.

Il Decreto del Presidente della Giunta dell’Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio 2020 recepisce a livello regionale le norme previste a livello nazionale dal DPCM 17 maggio 2020 nonchè le linee guida stabilite dalla Conferenza delle Regioni e delle province Autonome. Parti integranti del Decreto regionale sono i protocolli validi per il territorio regionale (in tema di commercio, ristorazione, turismo, stabilimenti balneari, alberghi, strutture ricettive e ricreative, servizi alla persona), condivisi con imprese, sindacati ed enti locali, contenenti regole, distanze e requisiti per ripartire in sicurezza da lunedì 18 maggio. Si tratta di linee guida e indicazioni operative finalizzate a tutelare la salute di operatori economici, lavoratrici e lavoratori, clienti e persone, permettendo lo svolgimento in sicurezza delle attività stesse e la prevenzione della diffusione del coronavirus. I protocolli regionali sono del tutto conformi agli indirizzi sui quali Governo e Regioni hanno raggiunto l’accordo.

Di seguito le principali misure previste dal Decreto Regionale n. 82 del 17 maggio 2020.

E’ obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.

A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale.

A decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:
commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi), agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1;
servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono l’asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 2;
servizi alla persona (barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 3;
attività ricettive alberghiere, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale allegato n. 4;
strutture ricettive all’aria aperta, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 5;
– attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
– tirocini extracurriculari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza; il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività.

A decorrere dal 18 maggio è consentito l’accesso alle spiagge libere e agli arenili.

A decorrere dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:
stabilimenti balneari, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 6; (la data di apertura degli stabilimenti balneari è stata anticipata al 23 maggio col Decreto del Presidente della Giunta dell’Emilia Romagna n. 84 del 21 maggio 2020)
attività sportiva di base e attività motoria, anche in forma di allenamento collettivo di squadra, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere attraverso l’esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
attività corsistiche (a titolo di esempio, lingue straniere, musica, fotografia, nautica), previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni nazionali in materia di scuola, formazione e autoscuole;
attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
attività dei parchi tematici, parchi divertimento, e luna park, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale; dette strutture possono comunque esercitare l’attività dal 18 maggio 2020 nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.

A decorrere dall’8 giugno 2020 sono consentite le attività dei centri estivi e per i minori di età superiore ad anni tre, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.

Il punto 6 del decreto riguarda l’offerta di servizi di trasporto pubblico, ferroviario e automobilistico, nonchè i servizi di trasporto taxi e non di linea.

Le disposizioni delle ordinanze approvate con propri precedenti decreti n. 73 del 28 aprile, n. 74 del 30 aprile e n. 75 del 6 maggio 2020 restano in vigore se non in contrasto con quanto disposto con la presente ordinanza.

Vedere nella sezione allegati in basso il file PDF del testo integrale del decreto inclusi i relativi protocolli.

Il Decreto del Presidente della Giunta dell’Emilia Romagna n. 84 del 21 maggio 2020 ha anticipato la data di apertura degli stabilimenti balneari al 23 maggio. Inoltre lo stesso decreto ha aggiunto i protocolli per Palestre e Piscine.

Vedere il testo integrale nel file formato PDF nella sezione allegati in basso.

Il Decreto del Presidente della Giunta dell’Emilia Romagna n. 87 del 23 maggio 2020 ha aggiunto i protocolli per formazione professionale, centri sociali e circoli culturali ricreativi, attività corsistiche, parchi tematici, acquatici, giardini zoologici, luna-park e attrazioni dello spettacolo viaggiante, strutture ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive.

Vedere il testo integrale nel file formato PDF nella sezione allegati in basso.

Il Decreto del Presidente della Giunta dell’Emilia Romagna n. 94 del 30 maggio 2020 ha aggiunto le linee guida regionali per il trasporto pubblico funiviario (funivie, funicolari, e seggiovie) e le linee guida regionali per strutture termali e centri benessere.

Vedere il testo integrale nel file formato PDF nella sezione allegati in basso.

Il Decreto del Presidente della Giunta dell’Emilia Romagna n. 98 del 6 giugno 2020 ha aggiunto le linee guida regionali per la Formazione professionale (attività consentita dall’8 giugno), le linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo (attività consentite dal 15 giugno), le linee guida regionali per congressi, convegni ed eventi assimilabili (attività consentite dal 15 giugno), le linee guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell’emergenza COVID19, il Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19, nel settore delle autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica .

Vedere il testo integrale nel file formato PDF nella sezione allegati in basso.

Il Decreto del Presidente della Giunta dell’Emilia Romagna n. 109 del 12 giugno 2020 ha aggiunto le Linee guida regionali per manifestazioni fieristiche con qualifica locale, sagre ed eventi assimilabili (attività consentita dal 15 giugno), le Linee guida regionali per cerimonie (attività consentite dal 15 giugno), le Linee guida regionali per aree gioco bambini (attività consentite dal 15 giugno), le Linee guida per discoteche (attività consentite dal 19 giugno), aggiunge inoltre le Indicazioni per l’accesso di visitatori ed operatori esterni alle strutture residenziali per anziani e disabili. L’ordinanza regionale introduce infine modifiche a precedenti protocolli e prevede ulteriori ordinanze e protocolli.

Vedere il testo integrale nel file formato PDF nella sezione allegati in basso.

Il Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 111 del 15 giugno 2020 ha disciplinato l’avvio delle attività estive specificamente dedicate alle bambine e ai bambini dai 9 ai 36 mesi di età.

Vedere il testo integrale nel file formato PDF nella sezione allegati in basso.

Il Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 113 del 17 giugno 2020 ha disciplinato l’avvio delle attività dei Centri diurni per anziani a partire dal 22 giugno e l’accesso di nuovi ospiti e pazienti alle Strutture residenziali per anziani e persone con disabilità. Il provvedimento regolamenta anche le visite didattiche e turistiche nelle aree naturali protette. Definite anche le linee guida per la ripresa delle attività di sale slot, sale giochi, bingo e scommesse a partire dal 19 giugno.

Vedere il testo integrale nel file formato PDF nella sezione allegati in basso.

Il Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 137 del 3 luglio 2020 ha aggiornato dal 4 luglio le disposizioni in merito agli spostamenti in auto, vacanze di gruppo per ragazzi tra i 3 e i 17 anni, giochi di carte e quotidiani nei bar, uso delle saune. Ha adottato infine le linee guida per gli eventi fieristici a partire dal 15 luglio.

Vedere il testo integrale nel file formato PDF nella sezione allegati in basso.

Il Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 144 del 13 luglio 2020 dispone, a partire dal 14 luglio 2020, tamponi per tutti i lavoratori della logistica e della lavorazione carni. Doppio tampone per chi arriva dai Paesi extra Schengen. Più controlli per garantire il rispetto dell’isolamento fiduciario, autodichiarazione per le visite in ospedale e nelle strutture per anziani e disabili.

Vedere il testo integrale nel file formato PDF nella sezione allegati in basso.

Il Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 148 del 17 luglio 2020 consente dal 18 luglio 2020 le pratiche sportive, anche di contatto, se le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva hanno emanato protocolli di sicurezza, da seguire sia per gli eventi organizzati sia per attività svolte da non tesserati.

Vedere il testo integrale nel file formato PDF nella sezione allegati in basso.

Il Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 151 del 24 luglio 2020 definisce la modalità univoca di misurare il distanziamento di sicurezza per evitare il contagio da Covid-19; il metro di distanziamento va misurato con la distanza che intercorre dalle rime buccali dei soggetti interessati, ovvero da bocca a bocca. Questo in ogni contesto, sia in spazi al chiuso che all’aperto. Il provvedimento ridetermina anche il numero massimo dei partecipanti alle cerimonie religiose, dato dalle sedute che garantiscono il distanziamento, ma in ogni caso nel limite massimo di 350 persone.

Vedere il testo integrale nel file formato PDF nella sezione allegati in basso.

Qui sotto il link ad ogni singolo protocollo pubblicato sul sito internet della Regione Emilia Romagna, aggiornato alle varie ordinanze.

Il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 20 marzo 2020 contiene disposizione urgenti in tema di gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone.

Tra le varie disposizioni, per quanto riguarda le abitazioni dove non sono presenti soggetti positivi al tampone si raccomanda di continuare la raccolta differenziata con l’accortezza di buttare le mascherine monouso usate nell’indifferenziato.

Nelle abitazioni invece in cui sono presenti soggetti positivi al Conavirus occorre sospendere la raccolta differenziata e gettare tutti i rifiuti nell’indifferenziato. In questi casi dovranno essere utilizzati almeno due
sacchetti uno dentro l’altro.

Le successive disposizioni riguardano lo smaltimento di questi rifiuti con corsia preferenziale per i rifiuti indifferenziati che dovranno essere prioritariamente inviati direttamente a termovalorizzazione.

Vedere il testo integrale nel file formato PDF nella sezione allegati in basso.


 

INFORMAZIONI GENERALI SUL CORONAVIRUS, COME CHIEDERE AIUTO

In generale per informazioni relative alle indicazioni e ai comportamenti da seguire contro il Covid-19 “Coronavirus” è possibile consultare i siti internet del Ministero della salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e in ambito locale della Regione Emilia Romagna, dei comuni modenesi e dell’AUSL di Modena. Vedere i link negli approfondimenti a destra.

Nel caso in cui si ritenga di avere sintomi legati alla presenza del virus si raccomanda di non recarsi al Pronto soccorso. Rivolgersi al proprio medico di base per avere maggiori informazioni o chiamare il numero 1500 del Ministero oppure la propria Ausl di residenza (per Modena tel. 059.3963663, email coronavirus@ausl.mo.it) . In caso di urgenze, naturalmente, rimane sempre attivo il 118.

Per informazioni telefoniche la Regione Emilia Romagna ha istituito il numero verde 800.033033, attivo dal lunedì al venerdì ore 8.30-18 e il sabato ore 8.30-13.

Nella sezione documenti a destra è pubblicato il file PDF con i numeri di telefono utili da contattare se si teme di essere infettati e in generale per ricevere informazioni sul coronavirus Covid-19.

Consulenza psicologica dell’AUSL di Modena per gestire lo stress da coronavirus: è stato attivato per i cittadini il numero dedicato (0593963401) da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17, al quale rispondono professionisti della Psicologia Clinica (vedere il link alla notizia negli approfondimenti a destra). Per gli adolescenti con età tra i 14 e 20 anni è attivo via whatsapp il numero 3346260230 del Centro adolescenza. Il servizio è rivolto a tutto il territorio della provincia di Modena.


 

COME FARE DONAZIONI IN DENARO

Coronavirus: è possibile aiutare il Servizio Sanitario del territorio modenese facendo DONAZIONI per sostenere gli ospedali della provincia e tutti i professionisti che giorno dopo giorno danno corpo e anima al nostro SSN (vedere come fare nella pagina dedicata alle donazioni sul sito internet dell’AUSL di Modena, link negli approfondimenti a destra). Utilizzare la causale aiutocovid19.

La Regione ha deciso di dare la possibilità a chiunque voglia farlo di dare un contributo per la gestione dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, versando sul conto corrente della Protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna (vedere come fare nella pagina dedicata all’iniziativa “Insieme si può, l’Emilia-Romagna contro il Coronavirus”, link negli approfondimenti a destra)

Allegati

Pubblicato: 15 Giugno 2020Ultima modifica: 15 Ottobre 2020