Coronavirus, le riaperture

Il decreto Riaperture e le misure per continuare a fronteggiare l'epidemia COVID-19. I dati della campagna di vaccinazione a livello regionale. La Regione Emilia Romagna è in fascia BIANCA. Le statistiche sui nuovi casi settimanali per 100.000 abitanti in provincia di Modena.


Decreto legge 18 maggio 2021 (ulteriori riaperture)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 che introduce misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche.
Di seguito le principali:

  • dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;
  • dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
  • dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
  • anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
  • dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
  • dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
  • dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
  • dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
  • parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
  • tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
  • dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”;
  • restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
  • dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

Il testo integrale del Decreto n.65 del 18 maggio 2021 è consultabile nella sezione allegati in basso.


Decreto legge 22 aprile 2021 (decreto riaperture)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Di seguito le principali previsioni.

Proroga dello stato d’emergenza
Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto, già deliberato il 31 gennaio 2020. La proroga è stata decisa su proposta della Protezione civile e su indicazione del Cts che ritiene esistano le condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale.

Certificazioni verdi
Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

Zone gialle
Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal presente decreto.

Spostamenti
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

Scuola e università
Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.).

Nella zona rossa, l’attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento.

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

Bar e ristoranti
Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Spettacoli aperti al pubblico
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.

Competizioni ed eventi sportivi
A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

Sport di squadra, piscine, palestre
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

Fiere, convegni e congressi
Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Centri termali e parchi tematici e di divertimento
Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.


I riferimenti del decreto n.52 del 22 aprile 2021 sono le impostazioni già previste nei precedenti decreti, in particolare dal DPCM 2 marzo 2021, con la suddivisione per fasce colorate BIANCA, GIALLA, ARANCIONE e ROSSA e misure di gravità crescente che devono essere adottate in specifiche aree del territorio nazionale, in seguito a classificazioni soggette a rivalutazioni periodiche in base alla situazione epidemiologica. Tra i parametri decisivi per la valutazione della situazione pandemica ci sono l’incidenza settimanale di contagi come numero di casi ogni 100.000 abitanti, la capacità delle strutture sanitarie locali di fronteggiare l’epidemia (saturazione degli ospedali, delle terapie intensive, ecc.).
In funzione dell’andamento della situazione epidemiologica e del relativo monitoraggio, le Regioni e/o aree regionali possono essere riclassificate nel tempo in un’altra fascia tramite Ordinanze del Ministero della Salute.
Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l’adozione di misure più rigorose.

In base alle ultime ordinanze del Ministro della Salute, si applicano le misure previste:

  • per la zona bianca alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

Il decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 proroga dal 1° maggio al 31 luglio 2021 la vigenza delle disposizioni di cui al DPCM del 2 marzo 2001, confermandone l’efficacia ove lo stesso decreto legge non rechi una diversa disposizione, ad esempio rimane valida la permanenza del limite orario agli spostamenti che resta fissato nella fascia oraria dalle 22 alle 5.

Il testo integrale del Decreto n.52 del 22 aprile 2021 è consultabile nella sezione allegati in basso. Nella stessa sezione è consultabile anche il DPCM del 2 marzo 2021 con i relativi allegati, tutt’ora validi.

L’ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021 ha approvato le nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, vedere il documento nella sezione allegati in basso.


Sanzioni

Per le sanzioni occorre fare riferimento all’articolo n.4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), le violazioni delle disposizioni di tale decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione di tale decreto, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, con aggravi successivi in caso di reiterazioni.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque più grave reato, per quanto riguarda il mancato rispetto del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus la sanzione prevista rimane in ambito penale, e la pena prevede l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.


I provvedimenti della Regione Emilia Romagna

E’ operativo il programma vaccinale di massa della Regione Emilia Romagna, con l’obiettivo di garantire la copertura di tutta la popolazione entro l’estate, se ci saranno le forniture necessarie.

Fino a 45mila dosi di vaccino al giorno, oltre 1,3 milioni al mese, col dispiegamento possibile quotidiano di 75 team e oltre 1.000 operatori in più di 70 punti vaccinali da Piacenza a Rimini.

La prima fase di vaccinazioni riguarda medici, infermieri e tutti coloro che lavorano nella sanità regionale, gli operatori e degenti della CRA, le residenze per anziani, le forze dell’ordine. Dopo la prima somministrazione, seguirà la seconda di richiamo, nell’arco dei 18-23 giorni successivi.

Successivamente segue l’allargamento della campagna vaccinale ad altre categorie a rischio e al resto della popolazione, con priorità data alle fasce di popolazione più esposte al Covid: anziani, persone con più di 60 anni, quelle con patologie croniche, a rischio di malattie gravi o morte, disabili, insegnanti e personale scolastico.

Sull’apposito sito internet della Regione Emilia Romagna è possibile verificare il numero di vaccini anti-Covid effettuati nel territorio regionale. I dati vengono aggiornati in tempo reale, con una suddivisione per genere e classi d’età.

Vedere negli approfondimenti a destra gli aggiornamenti sulla campagna vaccinale in corso.

La Regione Emilia Romagna dal 14 giugno 2021 è in fascia BIANCA.

Vedere nella sezione approfondimenti a destra il link alle statistiche aggiornate sui nuovi casi settimanali di COVID per 100.000 abitanti in provincia di Modena, per Comune e Distretto sanitario.


Pubblicato: 26 Aprile 2021Ultima modifica: 27 Settembre 2022