Coronavirus, i provvedimenti più recenti

Gli ultimi provvedimenti in vigore per continuare a fronteggiare l'epidemia COVID-19 e per svolgere in sicurezza le attività consentite. Le prescrizioni fino al 30 aprile 2021. I dati della campagna di vaccinazione a livello regionale. La Regione Emilia Romagna è in fascia ARANCIONE. Le statistiche sui nuovi casi settimanali per 100.000 abitanti in provincia di Modena.


Decreto legge 1 aprile 2021 (misure fino al 30 aprile 2021)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della giustizia Marta Cartabia, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato il decreto-legge 1 aprile 2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.

In particolare, la proroga riguarda:

  • l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
    l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
  • la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale;
  • il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri;
  • il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Tra le altre disposizioni, il decreto:

  • esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
  • introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);
  • stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe;
  • proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, prevede norme sullo svolgimento dell’attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile;
  • estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021;
  • dispone deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Si prevedono inoltre modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.

Il testo integrale del Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021 è consultabile nella sezione allegati in basso.


Decreto legge 13 marzo 2021

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il decreto-legge 13 marzo 2021 che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.
In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:

  • l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
  • l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
  • la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

Il testo integrale del Decreto Legge n.30 del 13 marzo 2021 è consultabile nella sezione allegati in basso.


DPCM 2 marzo 2021

Le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana (DPCM) 2 marzo 2021 sono efficaci da sabato 6 marzo fino a martedì 6 aprile 2021 (con proroghe attivate dai decreti legge successivi del 13 marzo e del 1 aprile).
Il DPCM del 2 marzo 2021 comprende 57 articoli e 28 allegati, conferma in sostanza l’impianto dei precedenti DPCM che prevede prescrizioni suddivise per fasce colorate, BIANCA, GIALLA, ARANCIONE e ROSSA, con misure che devono essere adottate in specifiche aree del territorio nazionale, in seguito a classificazioni soggette a rivalutazioni periodiche in base alla situazione epidemiologica. Tra i parametri decisivi per la valutazione della situazione pandemica ci sono l’incidenza settimanale di contagi come numero di casi ogni 100.000 abitanti e quelli oggettivi indicati dal documento di prevenzione contenuto nell’allegato n. 25, tra cui ad esempio la capacità delle strutture sanitarie locali di fronteggiare l’epidemia (saturazione degli ospedali, delle terapie intensive, ecc.).
La suddivisione per fasce “colorate” prevede la fascia BIANCA con incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, in cui si applicano solo le misure restrittive generali ad esclusione di quelle previste nei CAPI III, IV e V del decreto; nella fascia GIALLA sono applicate le misure generali e le prescrizioni aggiuntive previste nel CAPO III, escludendo quelle previste nei CAPI IV e V del decreto; nella fascia ARANCIONE sono applicate le restrizioni previste per la fascia GIALLA e quelle aggiuntive previste nel CAPO IV, per gravità inferiori a quelle della fascia rossa ma superiori rispetto alla fascia gialla; infine la fascia ROSSA oltre a quanto indicato in fascia GIALLA prevede le restrizioni aggiuntive più pesanti, previste al CAPO V del decreto.
In funzione dell’andamento della situazione epidemiologica e del relativo monitoraggio, le Regioni e/o aree regionali possono essere riclassificate nel tempo in un’altra fascia tramite Ordinanze del Ministero della Salute.
Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l’adozione di misure più rigorose.

In seguito al combinato disposto dal dpcm 2 marzo 2021, dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e dal decreto-legge 1 aprile 2021, n.44, dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e dal 6 al 30 aprile 2021, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, e art. 1, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44).

In base a tali disposizioni e alle ultime ordinanze del Ministro della Salute, si applicano le misure previste:

  • per la zona arancione alle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto e alle Province autonome di Bolzano e Trento;
  • per la zona rossa alle regioni Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta.

Per quanto riguarda gli spostamenti è necessario utilizzare un’autocertificazione come nella prima fase dell’epidemia, da utilizzare sia nelle aree della fascia GIALLA ad esempio per gli spostamenti tra le ore 22 e le ore 5 o per recarsi in aree di altro colore, nonchè nelle aree inserite della fascia ARANCIONE e ROSSA anche per tutti gli altri spostamenti in base a quanto previsto dalle rispettive prescrizioni.
Negli orari e nelle zone in cui sono previste limitazioni, gli spostamenti devono essere motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Il modello dell’autodichiarazione è scaricabile nella sezione allegati in fondo a questa notizia.

Gli articoli da 1 a 6 del CAPO 1 del decreto riguardano misure generali valide per le aree nazionali inserite in qualunque fascia, inclusa quella bianca.

L’articolo 1 impone l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, nel rispetto dei vari protocolli previsti per le varie attività.
Sono esclusi da tale obbligo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Possono essere indossate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una protezione adeguata e tali da garantire, al contempo, comfort e respirabilità, forma e aderenza appropriate per assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie.
È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve alcune eccezioni.

L’articolo 2 prevede che fino al 27 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Inoltre i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) hanno l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

L’articolo 3 (Disposizioni specifiche per la disabilità) stabilisce che le attività sociali e socio-sanitarie erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità vengano erogate in base a piani stabiliti dalle regioni, inoltre agli accompagnatori ed operatori si consente l’avvicinamento ai loro assistiti al disotto della distanza di sicurezza.

L’articolo 4 del DPCM 2 marzo 2021 (“Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”) prevede che le attività produttive industriali e commerciali per quanto di propria competenza debbano rispettare i contenuti del protocolli nazionali di regolamentazione relativi agli ambienti di lavoro (allegato 12), il protocollo con le regole da osservare nei cantieri (allegato 13) e il protocollo di regolamentazione nel settore del trasporto e della logistica (allegato 14).

Nell’articolo 5 del DPCM 2 marzo 2021 (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale) si raccomanda l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 19 (lavaggio delle mani, ecc.). Tra le altre misure previste, nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

Nell’articolo 6 (“Misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e privati sull’intero territorio nazionale”) si prevede tra l’altro che nelle Pubbliche Amministrazioni debbano essere assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato, con una particolare attenzione che deve essere dedicata nei confronti dei lavoratori fragili. E’ fortemente raccomandato l’utilizzo del lavoro agile anche da parte dei datori di lavoro privati.

Il CAPO II all’articolo 7 definisce la fascia BIANCA (regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti), tra le misure previste restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

Gli articoli dal numero 8 al numero 32 riguardano le prescrizioni previste per la fascia GIALLA, con situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo, in aggiunta a quelle generali.

Per quanto riguarda gli spostamenti, in base all’articolo 8 dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
L’articolo 9 prevede che in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

In base all’articolo 10, lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

L’articolo 11 riguarda le misure per evitare gli assembramenti. Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.
È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Il divieto di assembramento insieme alla distanza interpersonale di almeno 1 metro sono le prescrizioni che devono comunque essere osservate nell’accesso del pubblico ai parchi, ville e giardini pubblici, così come nell’accesso ai luoghi di culto e relative cerimonie (articolo 12) e nell’accesso del pubblico a musei e mostre (articolo 14), il tutto nel rispetto dei vari protocolli previsti a livello nazionale e regionale.
E’ consentito l’accesso dei minori anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida di cui all’allegato 8.
In ambito sanitario, rimane il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; inoltre l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

L’articolo 13 riguarda convegni, cerimonie pubbliche e riunioni. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico.
Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

In base all’art. 14 è consentita l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei previsti protocolli o linee guida.
Dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Sono altresì aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste per musei e istituti e luoghi della cultura.

L’articolo 15 riguarda gli spettacoli aperti al pubblico. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Le attività devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 e 27 e dei protocolli regionali.

In base all’articolo 16 sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

In base all’articolo 17 è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto l’uso degli spogliatoi di tali circoli.
Fatti salvi gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale, rimane sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell’Autorità delegata in materia di sport, nonchè l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

In base all’articolo 18, sempre in ambito sportivo sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti a tali competizioni sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli.

Articolo 19: sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

In base all’articolo 20 sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Rimangono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento, è consentito però l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida di cui all’allegato 8.

In base all’articolo 21 l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano invece forme flessibili in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Al fine di agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All’esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza.

In base all’articolo 22 sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

L’articolo 23 prevede che le Università, sentito il Comitato universitario Regionale, predispongono in base all’andamento del quadro epidemiologico piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza o a distanza, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22.

L’articolo 24 prevede la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonchè ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale.
Sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico.

In base all’articolo 25 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, salvo diverse eccezioni come ad esempio i corsi di medicina generale e attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
Sono consentite le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida e di ogni ulteriore titolo richiesto per l’esercizio dell’attività di trasporto, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, per il conseguimento delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dall’Ente nazionale dell’aviazione civile e dalle scuole di volo.

All’articolo 26, le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

In base all’articolo 27 le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18, a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di tali attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, e comunque nel rispetto dei protocolli adottati dalle stesse Regioni; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per le attività con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito solo fino alle ore 18.
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale e restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

In base all’articolo 28 le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni, in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.

Come previsto dall’articolo 29, le attività inerenti ai servizi alla persona (acconciature, estetica, tatuaggi, ecc.) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità del loro svolgimento con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, sempre in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.

Articolo 30: per le attività professionali si raccomanda che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile o in modalità a distanza, siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

L’articolo 31 riguarda il tema dei trasporto pubblico, a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.

Gli articoli dal numero 33 al numero 37 riguardano le prescrizioni aggiuntive previste per la fascia ARANCIONE, in zone con un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto.

  • In tema di spostamenti l’articolo 35 prevede il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque
    consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare
    lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
    È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
    In ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
    Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  • In base all’articolo 36 sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.
    Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
  • Come previsto dall’articolo 37 sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per le attività con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito solo fino alle ore 18. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Gli articoli dal numero 38 al numero 48 riguardano le prescrizioni previste per la fascia ROSSA, in aggiunta a quelle previste per la fascia GIALLA non contrastanti, in zone con un’incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi ogni centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato.

  • In tema di spostamenti l’articolo 40 prevede il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
    Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
    Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
  • In base all’art. 41 sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
    E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
  • Come previsto dall’art. 42 sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.
    Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
  • In base all’art 43 in fascia ROSSA sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia, mentre le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
  • L’articolo 44 prevede tra l’altro la sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il
    proseguimento di tali attività a distanza.
  • Per quanto riguarda le attività commerciali, in base all’art. 45 sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
    Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
    Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
  • Articolo 46: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per le attività con codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito solo fino alle ore 18. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, porti e interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • In base all’articolo 47 sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (possono rimanere aperte solo le attività di Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse).
  • Come previsto dall’articolo 48 i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Gli articoli da 49 a 51 del CAPO VI del DPCM 2 marzo 2021 riguardano la regolamentazione per l’ingresso in Italia, il riferimento è l’allegato 20.
L’art. 49 riguarda le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, in particolare con riferimento a certi paesi, l’art. 50 descrive gli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero, l’articolo 51 contiene le misure relative alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 14 giorni a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero, nonchè i relativi obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico.

Gli articoli 52, 53 e 54 del CAPO VII riguardano ulteriori misure in tema di trasporti, rispettivamente gli obblighi di vettori ed armatori, le disposizioni per navi da crociera e navi di bandiera estera, nonchè le misure in materia di trasporto pubblico di linea.

Nel CAPO VII del DPCM 2 marzo 2021 l’articolo 55 conferma ai Prefetti l’onere per l’esecuzione e il monitoraggio delle misure previste dal decreto, avvalendosi delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate.

L’articolo 56 prevede la costituzione di un tavolo tecnico di confronto, composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell’Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni e delle Province autonome su designazione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei
parametri per la valutazione del rischio epidemiologico.

L’articolo 57 contiene infine le disposizioni finali tra cui l’efficacia delle varie prescrizioni dal 6 marzo fino al 5 aprile 2021.

Gli allegati da 1 a 7 sono i protocolli relativi alle attività di culto religioso. L’allegato 8 riguarda le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2. L’allegato 9 elenca le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020, riguardano ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), attività ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, attività fisica all’aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli dal vivo, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere locali, strutture termali e centri benessere, professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche.
L’allegato 10 riguarda i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020. L’allegato 11 contiene le misure per gli esercizi commerciali. L’allegato 12 è il protocollo condiviso di regolamentazione negli ambienti di lavoro mentre l’allegato 13 è il protocollo condiviso di regolamentazione nei cantieri. Gli allegati da 14 a 17 riguardano l’argomento dei trasporti, e precisamente l’allegato 14 è il protocollo condiviso di regolamentazione nel settore del trasporto e della logistica, l’allegato 15 elenca le linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative in materia di trasporto pubblico, l’allegato 16 contiene le linee guida per il trasporto scolastico dedicato, infine nell’allegato 17 sono contenute le misure per le navi da crociera. L’allegato 18 presenta le linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore (università) per l’anno accademico 2020/21, l’allegato 19 è quello relativo alle misure igienico-sanitarie, l’allegato 20 riguarda gli spostamenti da e per l’estero con l’elenco dei paesi per i quali con l’Italia sono permessi gli spostamenti in entrata e uscita, l’allegato 21 contiene le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi, l’allegato 22 propone il protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie.
Gli allegati 23 e 24 contengono rispettivamente l’elenco delle attività di commercio al dettaglio di prima necessità e l’elenco dei servizi alla persona che non vengono sospesi nelle zone incluse nella fascia ROSSA.
L’allegato 25 contiene il documento “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale” che sta alla base della strutturazione per scenari del territorio nazionale e che illustra le politiche adottate in Italia per affrontare la stagione autunno-invernale 2020 in riferimento ai pilastri strategici dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). L’allegato 26 riguarda gli Spettacoli dal vivo, l’allegato 27 i Cinema, infine l’allegato 28 è il Protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio.

Il testo integrale del DPCM 2 marzo 2021 con tutti i protocolli di cui sopra è consultabile nella sezione allegati in basso.


Sanzioni

Per le sanzioni occorre fare riferimento all’articolo n.4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), le violazioni delle disposizioni di tale decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione di tale decreto, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, con aggravi successivi in caso di reiterazioni.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque più grave reato, per quanto riguarda il mancato rispetto del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus la sanzione prevista rimane in ambito penale, e la pena prevede l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.


I provvedimenti della Regione Emilia Romagna

E’ operativo il programma vaccinale di massa della Regione Emilia Romagna, con l’obiettivo di garantire la copertura di tutta la popolazione entro l’estate, se ci saranno le forniture necessarie.

Fino a 45mila dosi di vaccino al giorno, oltre 1,3 milioni al mese, col dispiegamento possibile quotidiano di 75 team e oltre 1.000 operatori in più di 70 punti vaccinali da Piacenza a Rimini.

La prima fase di vaccinazioni riguarda medici, infermieri e tutti coloro che lavorano nella sanità regionale, gli operatori e degenti della CRA, le residenze per anziani, le forze dell’ordine. Dopo la prima somministrazione, seguirà la seconda di richiamo, nell’arco dei 18-23 giorni successivi.

Successivamente segue l’allargamento della campagna vaccinale ad altre categorie a rischio e al resto della popolazione, con priorità data alle fasce di popolazione più esposte al Covid: anziani, persone con più di 60 anni, quelle con patologie croniche, a rischio di malattie gravi o morte, disabili, insegnanti e personale scolastico.

Le prenotazioni per gli over 80 si possono fare a partire da lunedì 15 febbraio attraverso i CUP (farmacia, sportello, telefono) oppure online sul Fascicolo Sanitario Elettronico, attraverso l’App ER Salute o tramite CupWeb.

Sull’apposito sito internet della Regione Emilia Romagna è possibile verificare il numero di vaccini anti-Covid effettuati nel territorio regionale. I dati vengono aggiornati in tempo reale, con una suddivisione per genere e classi d’età.

Vedere negli approfondimenti a destra gli aggiornamenti sulla campagna vaccinale in corso.

La Regione Emilia Romagna dal 12 aprile 2021 è in fascia ARANCIONE.

Vedere nella sezione approfondimenti a destra il link alle statistiche aggiornate sui nuovi casi settimanali di COVID per 100.000 abitanti in provincia di Modena, per Comune e Distretto sanitario.


Pubblicato: 03 Marzo 2021Ultima modifica: 19 Aprile 2021