Coronavirus, i provvedimenti più recenti

Gli ultimi provvedimenti in vigore per continuare a fronteggiare l'epidemia COVID-19 e per svolgere in sicurezza le attività consentite. Le prescrizioni per il periodo festivo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.


Decreto Legge n.172 del 18 dicembre 2020 (le prescrizioni per il periodo 24 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il decreto-legge n. 172 del 18 dicembre 2020 che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, con periodo di riferimento dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

Ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, il testo prevede che:

  • nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021), sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ;
  • nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5 e le ore 22, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Il decreto, infine, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività dei servizi di ristorazione (elencate nell’allegato 1 del decreto con i vari codici ATECO), riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Il testo integrale del Decreto legge n.172 del 18 dicembre 2020 è consultabile nella sezione allegati in basso.


DPCM 3 dicembre 2020 (le prescrizioni fino al 15 gennaio 2021)

Le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana (DPCM) 3 dicembre 2020 sono efficaci da venerdì 4 dicembre 2020 fino a venerdì 15 gennaio 2021. Il DPCM del 3 dicembre 2020 sostituisce il DPCM del 3 novembre, comprende 14 articoli e 25 allegati.

Il DPCM del 3 dicembre conferma l’impianto del precedente DPCM del 3 novembre che prevede prescrizioni valide su tutto il territorio nazionale previste dall’articolo 1, e misure più severe, previste dagli articoli 2 e 3, che devono essere adottate in specifiche aree del territorio nazionale, in base alla classificazione per scenario, soggetta a rivalutazioni periodiche in funzione del monitoraggio della situazione epidemiologica e dei parametri oggettivi indicati dal documento di prevenzione contenuto nell’allegato n. 25, tra cui ad esempio l’indice di contagio RT (numero di persone contagiate da un positivo COVID), la capacità delle strutture sanitarie locali di fronteggiare l’epidemia (saturazione degli ospedali, delle terapie intensive, ecc.).
La suddivisione per fasce “colorate” prevede sempre la fascia rossa per lo scenario 4 (con le maggiori restrizioni), la fascia arancione per lo scenario 3 (con restrizioni inferiori alla fascia rossa ma superiori rispetto alla fascia gialla), e la fascia gialla che è riferita allo scenario 2 (con restrizioni valide per tutto il territorio nazionale, in alcuni casi superate da quanto previsto per gli scenari 3 e 4).
In funzione dell’andamento della situazione epidemiologica e del relativo monitoraggio, le Regioni e/o aree regionali possono essere riclassificate nel tempo in un’altra fascia tramite Ordinanze del Ministero della Salute.

In seguito all’ordinanza del Ministero della Salute 11 dicembre 2020, sono classificate nell’area gialla le Regioni Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto; sono invece classificate nell’area arancione le Regioni Abruzzo, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta.

E’ necessario utilizzare un’autocertificazione per gli spostamenti come nella prima fase dell’epidemia, da utilizzare sia nelle aree della fascia GIALLA ad esempio per gli spostamenti tra le ore 22 e le ore 5 o per recarsi in aree di altro colore, per le prescrizioni particolari relative agli spostamenti previste dal DPCM 3 dicembre nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, nonchè nelle aree inserite della fascia ARANCIONE e ROSSA anche per tutti gli altri spostamenti in base a quanto previsto dalle rispettive prescrizioni.
Negli orari e nelle zone in cui sono previste limitazioni, gli spostamenti devono essere motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Il modello dell’autodichiarazione è scaricabile nella sezione allegati in fondo a questa notizia.

L’articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) del DPCM 3 dicembre riguarda misure valide per le aree nazionali inserite nella cosiddetta fascia gialla (scenario 2), ma valide in generale anche per le altre fasce arancione e rossa, salvo per quelle misure più restrittive previste dagli articoli 2 e 3, valide rispettivamente per la fascia arancione e per la fascia rossa.
L’articolo 1 impone l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, nel rispetto dei vari protocolli previsti per le varie attività.
Sono esclusi da tale obbligo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Le protezioni delle vie respiratorie possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Inoltre i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) hanno l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
Gli altri concetti fondamentali, già espressi anche nei precedenti decreti, sono il divieto di assembramenti e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro che rimangono le prescrizioni chiave e i limiti invalicabili per tutte le attività che possono essere svolte.

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo nonché dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Come previsto dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Il divieto di assembramento insieme alla distanza interpersonale di almeno 1 metro sono quindi le prescrizioni che devono comunque essere osservate ad esempio nell’accesso del pubblico ai parchi, ville e giardini pubblici, nell’accesso ai luoghi di culto e relative cerimonie, il tutto nel rispetto dei vari protocolli previsti a livello nazionale e regionale.
E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

In ambito sportivo sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti a tali competizioni sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli.

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto l’uso degli spogliatoi di tali circoli.

Fatto salvo gli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, è sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP); a partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico.

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

Sono sospese le mostre e rimangono chiusi al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Per quanto riguarda i servizi educativi, l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano invece forme flessibili in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, ma a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni deve essere garantita l’attività didattica in presenza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Al fine di agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All’esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza.

I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, salvo alcune eccezioni come ad esempio i corsi di medicina generale e attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Sono consentite le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida e di ogni ulteriore titolo richiesto per l’esercizio dell’attività di trasporto, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, per il conseguimento delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dall’Ente nazionale dell’aviazione civile e dalle scuole di volo.

Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Le Università predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22. Le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di laurea.

E’ sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.

In ambito sanitario, rimane il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; inoltre l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Per quanto riguarda in generale lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio nonchè delle strutture ricettive, il principio di base è che occorre rispettare il distanziamento sociale e le linee guida stabilite nei protocolli a livello nazionale e regionale, previsti negli allegati al DPCM.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18, a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di tali attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, e comunque nel rispetto dei protocolli adottati dalle stesse Regioni; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale e restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Le attività inerenti ai servizi alla persona (acconciature, estetica, tatuaggi, ecc.) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità del loro svolgimento con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni.
Dalle ore 18 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.

Per le attività professionali si raccomanda che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile o in modalità a distanza, siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.

Gli articoli n.2 e n.3 del DPCM 3 dicembre confermano i diversi scenari riferiti alle varie aree del territorio nazionale, individuando le corrispettive misure da adottare, in base ai principi espressi nel documento contenuto nell’allegato 25 (“Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”).

In tale documento vengono individuati 4 scenari:

  • SCENARIO 1 – situazione di trasmissione localizzata (focolai) sostanzialmente invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020
  • SCENARIO 2 – fascia GIALLA – situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo
  • SCENARIO 3 – fascia ARANCIONE (alta gravità) – situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo
  • SCENARIO 4 – fascia ROSSA (massima gravità) – situazione di trasmissione non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo

Le diverse aree del territorio nazionale vengono quindi classificate in questi diversi scenari, in base alla gravità della situazione epidemiologica e ad altri parametri previsti dal documento di prevenzione.
Queste aree possono essere riclassificate a livelli inferiori o superiori, passando ad esempio da uno scenario 3 ad uno scenario 4 o viceversa: il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale verifica il permanere dei presupposti e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco delle aree per scenario e rischio.
La permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario diverso comporta la nuova classificazione.
Con ordinanza del Ministro della salute, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle misure restrittive previste per lo scenario individuato per tutta la Regione.

In seguito all’ordinanza del Ministero della Salute 11 dicembre 2020, sono classificate nell’area gialla le Regioni Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto; sono invece classificate nell’area arancione le Regioni Abruzzo, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta.

Per le Regioni o aree regionali inserite nell’elenco riferito alla fascia ARANCIONE, oltre a tutte le misure previste dal decreto 3 dicembre a livello nazionale sono valide le seguenti prescrizioni, in aggiunta o sostituzione rispetto a quelle previste dall’articolo 1 del DPCM:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione o Area regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori regionali classificati nello scenario 3 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.
  • è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

In base all’articolo 3 del DPCM 3 dicembre, per le Regioni o aree regionali inserite nell’elenco riferito alla fascia ROSSA, oltre a tutte le misure previste dallo stesso decreto a livello nazionale sono valide le seguenti prescrizioni in aggiunta o sostituzione rispetto a quelle previste dall’articolo 1 del DPCM:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione o Area regionale, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito in questi territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati
  • è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  • fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
  • è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
  • sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24
  • i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile
  • sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE.

Fino al 3 dicembre, per tutte le aree in fascia gialla che non sono classificate come scenario 3 o come scenario 4 valgono solo le prescrizioni a livello nazionale di cui all’articolo 1 e degli altri articoli del decreto, con esclusione quindi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3.

L’articolo 4 del DPCM 3 dicembre (“Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”) prevede che le attività produttive industriali e commerciali per quanto di propria competenza debbano rispettare i contenuti del protocolli nazionali di regolamentazione relativi agli ambienti di lavoro (allegato 12), il protocollo con le regole da osservare nei cantieri (allegato 13) e il protocollo di regolamentazione nel settore del trasporto e della logistica (allegato 14).

Nell’articolo 5 del DPCM 3 novembre (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale) si raccomanda l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 19 (lavaggio delle mani, ecc.). Tra le altre misure previste, nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.
Inoltre nelle Pubbliche Amministrazioni devono assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato, con una particolare attenzione che deve essere dedicata nei confronti dei lavoratori fragili. E’ fortemente raccomandato l’utilizzo del lavoro agile anche da parte dei datori di lavoro privati.

Gli articoli da 6 a 11 del DPCM 3 dicembre 2020 riguardano la regolamentazione per l’ingresso in Italia, il riferimento è l’allegato 20.
L’art. 6 riguarda le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, in particolare con riferimento a certi paesi, l’art. 7 descrive gli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero, l’articolo 8 contiene le misure relative alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 14 giorni a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero, nonchè i relativi obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico, gli articoli 9, 10 e 11 infine riguardano rispettivamente gli obblighi di vettori ed armatori, le disposizioni per navi da crociera e navi di bandiera estera, nonchè le misure in materia di trasporto pubblico di linea.
In particolare, a decorrere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di destinazione finale porti italiani. È altresì vietato dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti italiani, anche ai fini della sosta inoperosa.

L’articolo 12 (Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità) stabilisce che le attività sociali e socio-sanitarie erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità vengano erogate in base a piani stabiliti dalle regioni, inoltre agli accompagnatori ed operatori si consente l’avvicinamento ai loro assistiti al disotto della distanza di sicurezza.

L’articolo 13 del DPCM 3 novembre 2020 conferma ai Prefetti l’onere per l’esecuzione e il monitoraggio delle misure previste dal decreto, avvalendosi delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate.

L’articolo 14 contiene infine le disposizioni finali con efficacia delle varie prescrizioni dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021.

Gli allegati da 1 a 7 sono i protocolli relativi alle attività di culto religioso. L’allegato 8 riguarda le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2. L’allegato 9 elenca le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020, riguardano ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), attività ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, attività fisica all’aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli dal vivo, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere locali, strutture termali e centri benessere, professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche.
L’allegato 10 riguarda i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020. L’allegato 11 contiene le misure per gli esercizi commerciali. L’allegato 12 è il protocollo condiviso di regolamentazione negli ambienti di lavoro mentre l’allegato 13 è il protocollo condiviso di regolamentazione nei cantieri. Gli allegati da 14 a 17 riguardano l’argomento dei trasporti, e precisamente l’allegato 14 è il protocollo condiviso di regolamentazione nel settore del trasporto e della logistica, l’allegato 15 elenca le linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative in materia di trasporto pubblico, l’allegato 16 contiene le linee guida per il trasporto scolastico dedicato, infine nell’allegato 17 sono contenute le misure per le navi da crociera. L’allegato 18 presenta le linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore (università) per l’anno accademico 2020/21, l’allegato 19 è quello relativo alle misure igienico-sanitarie, l’allegato 20 riguarda gli spostamenti da e per l’estero con l’elenco dei paesi per i quali con l’Italia sono permessi gli spostamenti in entrata e uscita, l’allegato 21 contiene le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi, l’allegato 22 propone il protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie.
Gli allegati 23 e 24 contengono rispettivamente l’elenco delle attività di commercio al dettaglio di prima necessità e l’elenco dei servizi alla persona che non vengono sospesi nelle zone incluse nella fascia ROSSA.
Infine l’allegato 25 contiene il documento “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale” che sta alla base della strutturazione per scenari del territorio nazionale e che illustra le politiche adottate in Italia per affrontare la stagione autunno-invernale 2020 in riferimento ai pilastri strategici dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Il testo integrale del DPCM 3 dicembre 2020 con tutti i protocolli di cui sopra è consultabile nella sezione allegati in basso. Si allega anche il Decreto Legge n.158 del 2 dicembre 2020 a cui si fa riferimento nel DPCM 3 dicembre per quanto riguarda le prescrizioni relative agli spostamenti nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.


Decreto Legge 7 ottobre 2020 (misure di emergenza connesse con la proroga dello stato di emergenza) e Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 (proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Il Governo ha inoltre approvato il decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Il testo proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus. In relazione all’andamento epidemiologico e in base al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

Il decreto interviene anche sulla facoltà delle regioni di introdurre misure in deroga rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai dpcm, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della salute.

Sempre ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell’impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, si prevede l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.

È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l’operatività di specifiche disposizioni connesse all’emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020.

Il testo integrale del Decreto legge 7 ottobre 2020 e della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 sono consultabili nella sezione allegati in basso.


Sanzioni

Per le sanzioni occorre fare riferimento all’articolo 2 del decreto Legge n.33 del 16 maggio 2020.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), le violazioni delle disposizioni di tale decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione di tale decreto, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, con aggravi successivi in caso di reiterazioni.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque più grave reato, per quanto riguarda il mancato rispetto del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus la sanzione prevista rimane in ambito penale, e la pena prevede l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.


I provvedimenti della Regione Emilia Romagna

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 la Regione Emilia Romagna è stata riclassificata in fascia arancione con efficacia a partire dal 15 novembre.


Pubblicato: 04 Dicembre 2020Ultima modifica: 24 Dicembre 2020