Coronavirus, i provvedimenti più recenti

Gli ultimi provvedimenti in vigore per continuare a fronteggiare l'epidemia COVID-19 e per svolgere in sicurezza le attività consentite.


DPCM 24 ottobre 2020 (le prescrizioni fino al 24 novembre 2020)

Le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana (DPCM) 24 ottobre 2020 sono efficaci fino al 24 novembre. Il DPCM del 24 ottobre sostituisce per le tematiche trattate il DPCM del 13 ottobre, comprende 12 articoli e 22 allegati.

L’articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) impone l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono esclusi da tale obbligo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Le protezioni delle vie respiratorie possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Inoltre i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) hanno l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
Gli altri concetti fondamentali, già espressi nei precedenti decreti, sono il divieto di assembramenti e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro che rimangono le prescrizioni chiave e i limiti invalicabili per tutte le attività che possono essere svolte.

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Il divieto di assembramento insieme alla distanza interpersonale di almeno 1 metro sono quindi le prescrizioni che devono comunque essere osservate ad esempio nell’accesso del pubblico ai parchi, ville e giardini pubblici, nell’accesso ai luoghi di culto e relative cerimonie, all’interno dei musei e negli altri istituti e luoghi della cultura, con modalità di fruizione contingentata, il tutto nel rispetto dei vari protocolli previsti a livello nazionale e regionale. E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti a tali competizioni sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli.

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Fatto salvo gli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, è sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP); gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Per quanto riguarda la ripresa delle attività dei servizi educativi, l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano invece forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.
Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Le Università predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22.

In ambito sanitario, rimane il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; inoltre l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Per quanto riguarda in generale lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio nonchè delle strutture ricettive, il principio di base è che occorre rispettare il distanziamento sociale e le linee guida stabilite nei protocolli a livello nazionale e regionale, previsti negli allegati al DPCM.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale e restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Le attività inerenti ai servizi alla persona (acconciature, estetica, tatuaggi, ecc.) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità del loro svolgimento con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni.

Per le attività professionali si raccomanda che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile o in modalità a distanza, siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

L’articolo 2 del DPCM 24 ottobre (“Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”) prevede che le attività produttive industriali e commerciali per quanto di propria competenza debbano rispettare i contenuti del protocolli nazionali di regolamentazione relativi agli ambienti di lavoro (allegato 12), il protocollo con le regole da osservare nei cantieri (allegato 13) e il protocollo di regolamentazione nel settore del trasporto e della logistica (allegato 14).

Nell’articolo 3 del DPCM 13 ottobre (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale) si raccomanda l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 19 (lavaggio delle mani, ecc.). Tra le altre misure previste, nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.
Inoltre nelle Pubbliche Amministrazioni è incentivato il lavoro agile ed è fortemente raccomandato l’utilizzo di tale modalità di lavoro anche da parte dei datori di lavoro privati.

Gli articoli da 4 a 9 del DPCM 24 ottobre 2020 riguardano la regolamentazione per l’ingresso in Italia, il riferimento è l’allegato 20.
L’art. 4 riguarda le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, in particolare con riferimento a certi paesi, l’art. 5 descrive gli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero, l’articolo 6 contiene le misure relative alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 14 giorni a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero, nonchè i relativi obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico, gli articoli 7, 8 e 9 infine riguardano rispettivamente gli obblighi di vettori ed armatori, le disposizioni per navi da crociera e navi di bandiera estera, nonchè le misure in materia di trasporto pubblico di linea

L’articolo 10 (Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità) stabilisce che le attività sociali e socio-sanitarie erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità vengano erogate in base a piani stabiliti dalle regioni, inoltre agli accompagnatori ed operatori si consente l’avvicinamento ai loro assistiti al disotto della distanza di sicurezza.

L’articolo 11 del DPCM 24 ottobre 2020 conferma ai Prefetti l’onere per l’esecuzione e il monitoraggio delle misure previste dal decreto, avvalendosi delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate.

L’articolo 12 contiene infine le disposizioni finali con efficacia delle varie prescrizioni fino al 24 novembre 2020.

Gli allegati da 1 a 7 sono i protocolli relativi alle attività di culto religioso. L’allegato 8 riguarda le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2. L’allegato 9 elenca le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020, riguardano ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), attività ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, attività fisica all’aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli dal vivo, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere locali, strutture termali e centri benessere, professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche.
L’allegato 10 riguarda i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020. L’allegato 11 contiene le misure per gli esercizi commerciali. L’allegato 12 è il protocollo condiviso di regolamentazione negli ambienti di lavoro mentre l’allegato 13 è il protocollo condiviso di regolamentazione nei cantieri. Gli allegati da 14 a 17 riguardano l’argomento dei trasporti, e precisamente l’allegato 14 è il protocollo condiviso di regolamentazione nel settore del trasporto e della logistica, l’allegato 15 elenca le linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative in materia di trasporto pubblico, l’allegato 16 contiene le linee guida per il trasporto scolastico dedicato, infine nell’allegato 17 sono contenute le misure per le navi da crociera. L’allegato 18 presenta le linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore (università) per l’anno accademico 2020/21, l’allegato 19 è quello relativo alle misure igienico-sanitarie, l’allegato 20 riguarda gli spostamenti da e per l’estero con l’elenco dei paesi per i quali con l’Italia sono permessi gli spostamenti in entrata e uscita, l’allegato 21 contiene le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi, infine l’allegato 22 propone il protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie.

Il testo integrale del DPCM 13 ottobre 2020 con tutti i protocolli di cui sopra è consultabile nella sezione allegati in basso.


Decreto Legge 7 ottobre 2020 (misure di emergenza connesse con la proroga dello stato di emergenza) e Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 (proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Il Governo ha inoltre approvato il decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Il testo proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus. In relazione all’andamento epidemiologico e in base al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

Il decreto interviene anche sulla facoltà delle regioni di introdurre misure in deroga rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai dpcm, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della salute.

Sempre ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell’impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, si prevede l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.

Il testo differisce, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all’emergenza COVID-19.

È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l’operatività di specifiche disposizioni connesse all’emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020.

Il testo integrale del Decreto legge 7 ottobre 2020 e della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 sono consultabili nella sezione allegati in basso.


Sanzioni

Per le sanzioni occorre fare riferimento all’articolo 2 del decreto Legge n.33 del 16 maggio 2020.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), le violazioni delle disposizioni di tale decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione di tale decreto, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, con aggravi successivi in caso di reiterazioni.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque più grave reato, per quanto riguarda il mancato rispetto del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus la sanzione prevista rimane in ambito penale, e la pena prevede l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.


Pubblicato: 26 Ottobre 2020