A chi è rivolto
L’attività può essere esercitata sia da società che da imprese individuali.
Allo stato attuale la materia è disciplinata dall’art. 123 del D.Lgs. 285/92, Dagli artt. 334, 335, 336, 337 del DPR 495/92, dal D.M. 317/95 e dal D.M. 17/2011.
L’attività può essere esercitata sia da società che da imprese individuali.
Le funzioni della Provincia in materia di autoscuole, già attribuite dal DPR 616/77, sono state confermate ed estese dall’art. 105, comma 3, del D.Lgs. 112/1998 ed inserite tra le funzioni fondamentali inerenti i trasporti privati attribuite alle province dalla L. 56/2014 art. 1 comma 85 lettera b) “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” e dalla L.R. 13/2015 art. 25 comma 5, “Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” .
Alla Provincia spettano anche le funzioni inerenti la vigilanza ed il controllo sull’attività svolta dalle autoscuole per verificare il permanere dei requisiti di legge prescritti per l’attività di autoscuola nonché gli eventuali procedimenti sanzionatori.
I procedimenti in materia di autoscuole gestiti dalla Provincia di Modena sono:
Ai sensi sensi del D.lgs. 25.11.2016 n. 222 tutti procedimenti amministrativi inerenti le autoscuole (apertura di nuova autoscuole e procedimenti inerenti la gestione) sono in regime di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990.
La SCIA deve essere presentata anche in relazione a tutte le modifiche riguardanti l’attività di autoscuola quali:
L’apertura di nuove attività o le variazioni di attività già esistenti possono essere operate dalla data della presentazione della SCIA alla Provincia di Modena, senza ulteriori adempimenti.
Il titolare di autoscuola che rinuncia all’esercizio dell’attività deve comunicarlo alla Provincia di Modena che provvederà ad emanare una revoca d’ufficio dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata o una presa d’atto della comunicazione ricevuta.
La documentazione da allegare alla domanda e visualizzabile nel documento disponibile nella sezione “Documentazione da allegare alla domanda” oppure a questo link.
La verifica dei presupposti e requisiti di legge per l’esercizio dell’attività avviene anche effettuando un sopralluogo presso i locali dell’autoscuola.
Nel caso di apertura di sedi secondarie di autoscuola, per ciascuna di esse è richiesta la dimostrazione dei requisiti di legge, eccetto la capacità finanziaria (per cui è sufficiente l’attestazione relativamente all’impresa), oltre alla nomina di un responsabile didattico, dotato di tutti i requisiti e condizioni prescritti.
Autorizzazione a svolgere l’esercizio di attività di autoscuola. Le autoscuole svolgono l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente (ai sensi dell’art. 123 del Codice della Strada modificato dalla L. 120/ 2010).
Nei sessanta giorni successivi alla presentazione della SCIA l’Ufficio procede alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l’esercizio dell’attività, con il potere di disporre la cessazione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, oppure la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando al privato – ove ciò sia possibile – un termine non inferiore a trenta giorni per provvedervi ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990.
Rispetto ai procedimenti sopraindicati l’ufficio fornisce consulenza ed informazioni agli utenti interessati sia telefonicamente che allo sportello nelle giornate di apertura al pubblico.
Orari di apertura al pubblico:
Martedì e Giovedì 9.30-12.30
Ricevimento telefonate:
tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30