Autoscuole

  • Servizio attivo

Allo stato attuale la materia è disciplinata dall’art. 123 del D.Lgs. 285/92, Dagli artt. 334, 335, 336, 337 del DPR 495/92, dal D.M. 317/95 e dal D.M. 17/2011.

A chi è rivolto

L’attività può essere esercitata sia da società che da imprese individuali.

Descrizione

Le funzioni della Provincia in materia di autoscuole, già attribuite dal DPR 616/77, sono state confermate ed estese dall’art. 105, comma 3, del D.Lgs. 112/1998 ed inserite tra le funzioni fondamentali inerenti i trasporti privati attribuite alle province dalla L. 56/2014 art. 1 comma 85 lettera b) “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” e dalla L.R. 13/2015 art. 25 comma 5, “Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” .
Alla Provincia spettano anche le funzioni inerenti la vigilanza ed il controllo sull’attività svolta dalle autoscuole per verificare il permanere dei requisiti di legge prescritti per l’attività di autoscuola nonché gli eventuali  procedimenti sanzionatori.

I procedimenti in materia di autoscuole gestiti dalla Provincia di Modena sono:

  1. SCIA per apertura di nuova scuola autoscuola;
  2. Revoca d’ufficio delle autorizzazioni ante 2007 e presa d’atto per autoscuole aperte dopo il 2007, a seguito di comunicazione di cessazione dell’attività ;
  3. SCIA per il trasferimento dei localio modifica dei locali;
  4. SCIA per l’inserimento di personale insegnante e/o istruttore;
  5. Comunicazione per inserimento personale con funzioni amministrative e variazioni diverse inerenti la compagine societaria senza variazione di partita iva;
  6. Comunicazione per variazione parco veicolare;
  7. Procedimenti sanzionatori in genere.

Come fare

Ai sensi sensi del D.lgs. 25.11.2016 n. 222 tutti procedimenti amministrativi inerenti le autoscuole (apertura di nuova autoscuole e procedimenti inerenti la gestione) sono in regime di SCIA  (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990.

La SCIA deve essere presentata anche in relazione a tutte le modifiche riguardanti l’attività di autoscuola quali:

  • variazioni dell’organico del personale (insegnanti, istruttori e personale amministrativo),
  • variazioni nella compagine societaria,
  • trasferimento della sede di esercizio o sue modifiche strutturali,
  • inserimento/distrazione/sostituzione di veicoli.

L’apertura di nuove attività o le variazioni di attività già esistenti possono essere operate dalla data della presentazione della SCIA alla Provincia di Modena, senza ulteriori adempimenti.

Il titolare di autoscuola che rinuncia all’esercizio dell’attività deve comunicarlo alla Provincia di Modena che provvederà ad emanare una revoca d’ufficio  dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata o una presa d’atto della comunicazione ricevuta.

Cosa serve

La documentazione da allegare alla domanda e visualizzabile nel documento disponibile nella sezione “Documentazione da allegare alla domanda” oppure a questo link.

La verifica dei presupposti e requisiti di legge per l’esercizio dell’attività avviene anche  effettuando un sopralluogo presso i locali dell’autoscuola.
Nel caso di apertura di sedi secondarie di autoscuola, per ciascuna di esse è richiesta la dimostrazione dei requisiti di legge, eccetto la capacità finanziaria (per cui è sufficiente l’attestazione relativamente all’impresa), oltre alla nomina di un responsabile didattico, dotato di tutti i requisiti e condizioni prescritti.

Cosa si ottiene

Autorizzazione a svolgere l’esercizio di attività di autoscuola. Le autoscuole svolgono l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente (ai sensi dell’art. 123 del Codice della Strada modificato dalla L. 120/ 2010).

Tempi e scadenze

Nei sessanta giorni successivi alla presentazione della SCIA l’Ufficio procede alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l’esercizio dell’attività, con il potere di disporre la cessazione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, oppure la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando al privato – ove ciò sia possibile – un termine non inferiore a trenta giorni per provvedervi ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990.

Ulteriori informazioni

Rispetto ai procedimenti sopraindicati l’ufficio fornisce consulenza ed informazioni agli utenti interessati sia telefonicamente che allo sportello nelle giornate di apertura al pubblico.

Orari di apertura al pubblico:
Martedì e Giovedì 9.30-12.30
Ricevimento telefonate:
tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30

Modulistica

Pubblicato: 01 Gennaio 2023Ultima modifica: 14 Luglio 2026