Coronavirus, le misure previste dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020

Sospesi nidi, scuole e Università fino al 15 marzo. Gli altri provvedimenti del decreto sono validi fino al 3 aprile 2020.

In data 4 marzo 2020 il Governo ha emanato un nuovo decreto con le misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus COVID-19.

Alcune misure previste sono valide fino a domenica 15 marzo 2020 (quelle di cui all’articolo 1, comma 1 lettera D del Dpcm), le altre fino a venerdì 3 aprile (come scritto nell’articolo 4 comma 1 del Dpcm).

Negli approfondimenti a destra è pubblicato il link per consultare la notizia sul sito del Governo col testo integrale del decreto.

Disposizioni valide fino al 15 marzo 2020

  • Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa (articolo 1, comma 1 lettera D del Dpcm).

Alcune delle disposizioni valide fino al 3 aprile 2020

  •  Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al 3 aprile ogni altra attività convegnistica o congressuale (articolo 1, comma 1 lettera A del Dpcm).
  • Sono sospese le manifestazioni e gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (articolo 1, comma 1 lettera B del Dpcm).
  • Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Resta comunque consentito nei comuni della Regione Emilia Romagna lo svolgimento di eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (articolo 1, comma 1 lettera C del Dpcm).
  • Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (articolo 1, comma 1 lettera E del Dpcm).
  • E’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto (articolo 1, comma 1 lettera L del Dpcm).
  • L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione (articolo 1, comma 1 lettera M del Dpcm).
  • E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (articolo 2, comma 1 lettera B del Dpcm).
  • Nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro (articolo 2, comma 1 lettera G del Dpcm).
  • Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto (quindi dal 20 febbraio 2020 in poi), abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni della zona Rossa italiana (nella Regione Lombardia i Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, nella Regione Veneto il Comune di Vò), deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta (omissis) (articolo 2, comma 1 lettera I del Dpcm).

Le misure igienico-sanitarie previste dal decreto (allegato 1 del Dpcm):

  • a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • c) evitare abbracci e strette di mano;
  • d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  • f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
  • g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  • m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

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In generale per informazioni relative alle indicazioni e ai comportamenti da seguire contro il Covid-19 “Coronavirus” è possibile consultare i siti internet del Ministero della salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e in ambito locale della Regione Emilia Romagna, dei comuni modenesi e dell’AUSL di Modena. Vedere i link negli approfondimenti a destra.

Per informazioni telefoniche la Regione Emilia Romagna ha istituito il numero verde 800.033033, attivo dal lunedì al venerdì ore 8.30-18 e il sabato ore 8.30-13.

Nella sezione allegati a destra è pubblicato il file PDF con tutti i numeri di telefono utili da contattare per chiedere informazioni su cosa fare se si hanno sintomi respiratori e si è soggiornato negli ultimi 14 giorni nelle zone a rischio o se si è stati a contatto con persone risultate positive a COVID-19, o anche se non si hanno sintomi ma si è soggiornato negli ultimi 14 giorni in zone a rischio.

Pubblicato: 05 Marzo 2020Ultima modifica: 15 Ottobre 2020