Coronavirus, i provvedimenti nazionali e della Regione Emilia Romagna.

I provvedimenti per continuare a fronteggiare l'epidemia COVID-19, gli aiuti economici, i protocolli nazionali e regionali per svolgere in sicurezza tutte le attività.


DPCM 13 ottobre 2020 (le prescrizioni fino al 13 novembre 2020)

Le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana (DPCM) 13 ottobre 2020 sono efficaci fino al 13 novembre. Il DPCM del 13 ottobre sostituisce per le tematiche trattate il DPCM del 7 agosto poi prorogato col DPCM 7 settembre, comprende 12 articoli e 22 allegati.

L’articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) impone l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono esclusi da tale obbligo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Le protezioni delle vie respiratorie possono essere mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Inoltre i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) hanno l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
Gli altri concetti fondamentali, già espressi nei precedenti decreti, sono il divieto di assembramenti e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro che rimangono le prescrizioni chiave e i limiti invalicabili per tutte le attività che possono essere svolte.

Il divieto di assembramento insieme alla distanza interpersonale di almeno 1 metro sono quindi le prescrizioni che devono comunque essere osservate ad esempio nell’accesso del pubblico ai parchi, ville e giardini pubblici, nell’attività sportiva di base e nell’attività motoria svolte al chiuso, presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, e poi ancora nell’accesso ai luoghi di culto e relative cerimonie, all’interno dei musei e negli altri istituti e luoghi della cultura, con modalità di fruizione contingentata, il tutto nel rispetto dei vari protocolli previsti a livello nazionale e regionale. E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto (individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport), aventi carattere amatoriale.

Per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali ‒ è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento

Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni previste.

Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

Sono consentite le manifestazione fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.

Alcune attività sono consentite nelle Regioni e Province Autonome solo previa verifica della compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori: ciò riguarda ad esempio le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, le attività di centri benessere, di centri termali, di centri culturali e di centri sociali.

Per quanto riguarda la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche devono continuare a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato 21.
Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

In ambito sanitario, rimane il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; inoltre l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Per quanto riguarda in generale lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio nonchè delle strutture ricettive, il principio di base è che occorre rispettare il distanziamento sociale e le linee guida stabilite nei protocolli a livello nazionale e regionale, previsti negli allegati al DPCM.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24 con consumo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Alcune attività sono inoltre consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità del loro svolgimento con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, quest’ultimo principio vale per i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), e poi ancora per le attività inerenti ai servizi alla persona (acconciature, estetica, tatuaggi, ecc.).

L’articolo 2 del DPCM 13 ottobre (“Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”) prevede che le attività produttive industriali e commerciali per quanto di propria competenza debbano rispettare i contenuti del protocolli nazionali di regolamentazione relativi agli ambienti di lavoro (allegato 12), il protocollo con le regole da osservare nei cantieri (allegato 13) e il protocollo di regolamentazione nel settore del trasporto e della logistica (allegato 14).

Nell’articolo 3 del DPCM 13 ottobre (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale) si raccomanda l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 19 (lavaggio delle mani, ecc.). Tra le altre misure previste, nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

Gli articoli da 4 a 9 del DPCM 13 ottobre 2020 riguardano la regolamentazione per l’ingresso in Italia, il riferimento è l’allegato 20.
L’art. 4 riguarda le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, in particolare con riferimento a certi paesi, l’art. 5 descrive gli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero, l’articolo 6 contiene le misure relative alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 14 giorni a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero, nonchè i relativi obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico, gli articoli 7, 8 e 9 infine riguardano rispettivamente gli obblighi di vettori ed armatori, le disposizioni per navi da crociera e navi di bandiera estera, nonchè le misure in materia di trasporto pubblico di linea

L’articolo 10 (Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità) stabilisce che le attività sociali e socio-sanitarie erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità vengano erogate in base a piani stabiliti dalle regioni, inoltre agli accompagnatori ed operatori si consente l’avvicinamento ai loro assistiti al disotto della distanza di sicurezza.

L’articolo 11 del DPCM 13 ottobre 2020 conferma ai Prefetti l’onere per l’esecuzione e il monitoraggio delle misure previste dal decreto, avvalendosi delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate.

L’articolo 12 contiene infine le disposizioni finali con efficacia delle varie prescrizioni fino al 13 novembre 2020.

Gli allegati da 1 a 7 sono i protocolli relativi alle attività di culto religioso. L’allegato 8 riguarda le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2. L’allegato 9 elenca le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020, riguardano ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), attività ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, attività fisica all’aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli dal vivo, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere locali, strutture termali e centri benessere, professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche.
L’allegato 10 riguarda i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020. L’allegato 11 contiene le misure per gli esercizi commerciali. L’allegato 12 è il protocollo condiviso di regolamentazione negli ambienti di lavoro mentre l’allegato 13 è il protocollo condiviso di regolamentazione nei cantieri. Gli allegati da 14 a 17 riguardano l’argomento dei trasporti, e precisamente l’allegato 14 è il protocollo condiviso di regolamentazione nel settore del trasporto e della logistica, l’allegato 15 elenca le linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative in materia di trasporto pubblico, l’allegato 16 contiene le linee guida per il trasporto scolastico dedicato, infine nell’allegato 17 sono contenute le misure per le navi da crociera. L’allegato 18 presenta le linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore (università) per l’anno accademico 2020/21, l’allegato 19 è quello relativo alle misure igienico-sanitarie, l’allegato 20 riguarda gli spostamenti da e per l’estero con l’elenco dei paesi per i quali con l’Italia sono permessi gli spostamenti in entrata e uscita, l’allegato 21 contiene le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi, infine l’allegato 22 propone il protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie.

Il testo integrale del DPCM 13 ottobre 2020 con tutti i protocolli di cui sopra è consultabile nella sezione allegati in basso.

Per dubbi e approfondimenti sulla Fase 2 è possibile consultare le seguenti pagine:

  • le FAQ sul sito del Governo sulla Fase 2 (link nella sezione approfondimenti a destra);
  • il sito della Regione Emilia Romagna, con i protocolli regionali e le ordinanze (link nella sezione approfondimenti a destra).

Decreto Legge 7 ottobre 2020 (misure di emergenza connesse con la proroga dello stato di emergenza) e Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 (proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Il Governo ha inoltre approvato il decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Il testo proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus. In relazione all’andamento epidemiologico e in base al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

Tra le misure previste nel Decreto legge n. 125 viene prorogata l’efficacia del DPCM del 7 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020

Inoltre, si introduce l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e si ampliano le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli. A partire da giovedì 8 ottobre i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.

Il decreto interviene anche sulla facoltà delle regioni di introdurre misure in deroga rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai dpcm, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della salute.

Sempre ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell’impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, si prevede l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.

Il testo differisce, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all’emergenza COVID-19.

È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l’operatività di specifiche disposizioni connesse all’emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020.

Il testo integrale del Decreto legge 7 ottobre 2020 e della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 sono consultabili nella sezione allegati in basso.

Per dubbi e approfondimenti sulla Fase 2 è possibile consultare le seguenti pagine:

  • le FAQ sul sito del Governo sulla Fase 2 (link nella sezione approfondimenti a destra);
  • il sito della Regione Emilia Romagna, con i protocolli regionali e le ordinanze (link nella sezione approfondimenti a destra).

Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020

Le disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 (“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”), sono efficaci a partire dal 18 maggio 2020 e fino alla data del 31 luglio 2020, data poi prorogata al 15 ottobre dal Decreto Legge n.83 del 30 luglio 2020.

Il Decreto Legge si articola in 4 articoli.

L’art. 1 riguarda “Misure di contenimento della diffusione del COVID-19”; in molti punti di questo articolo si fa riferimento all’articolo 2 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2019, che prevede la possibilità di adottare da parte del Governo, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, diverse misure di restrizione, sospensione, limitazione, chiusura, riguardanti i vari ambiti della vita sociale, economica, culturale, ecc. del paese. In questo modo il Governo si riserva quindi la possibilità di reintrodurre misure di restrizione nel caso durante la Fase 2 si ripresentassero focolai dell’epidemia anche solo su specifiche parti del territorio.

Dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.

È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

Rimane vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico.

L’articolo 2 del decreto Legge n.33 del 16 maggio 2020 riguarda le sanzioni e controlli e fa riferimento a quanto già stabilito all’articolo 4 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2019.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, con aggravi successivi in caso di reiterazioni.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque più grave reato, per quanto riguarda il mancato rispetto del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus la sanzione prevista rimane in ambito penale, e la pena prevede l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Gli articoli 3 e 4 del Decreto n.33 del 16 maggio sono rispettivamente le “Disposizioni finali” (tra cui il periodo di efficacia del Decreto stesso, dal 18 maggio al 31 luglio (data prorogata al 15 ottobre dal Decreto Legge n.83 del 30 luglio.

Il testo integrale del Decreto Legge n.33 del 16 maggio 2020 è consultabile nella sezione allegati in basso.

Per dubbi e approfondimenti sulla Fase 2 è possibile consultare le seguenti pagine:

  • le FAQ sul sito del Governo sulla Fase 2 (link nella sezione approfondimenti a destra);
  • le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e province autonome (file PDF nella sezione allegati a destra);
  • il sito della Regione Emilia Romagna, con i protocolli regionali e le ordinanze (link nella sezione approfondimenti a destra).

Gli aiuti economici

Per cercare di minimizzare gli effetti dirompenti della grave crisi economica che è conseguita all’epidemia del coronavirus COVID-19 il Governo ha emanato diversi decreti e provvedimenti successivi.

Per approfondimenti sui vari decreti e sugli aiuti è possibile consultare le seguenti pagine e documenti:

  • il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, decreto rilancio (file PDF nella sezione allegati in basso);
  • Decreto rilancio, informazioni utili per i cittadini e le imprese sul sito internet del Governo (link nella sezione approfondimenti a destra);
  • il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 #curaitalia (file PDF nella sezione allegati in basso);
  • #CuraItalia, informazioni utili per i cittadini e le imprese sul sito internet del Governo (link nella sezione approfondimenti a destra);
  • Regione Emilia Romagna: Le misure straordinarie decise dalla Giunta a sostegno di famiglie, imprese, studenti, lavoratori e investimenti (link nella sezione approfondimenti a destra);
  • erogazione dei buoni spesa da parte dei comuni modenesi (link ai siti dei comuni modenesi nella sezione approfondimenti a destra);
  • Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, cosiddetto decreto “liquidità” (file PDF nella sezione allegati in basso);
  • Bonus, contributi e agevolazioni, un riepilogo dei bonus governativi a cura del Comune di Modena (link nella sezione approfondimenti a destra).

Regione Emilia Romagna, Ordinanze e Protocolli per la Fase 2

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha aggiornato in data 8 ottobre 2020 le linee di indirizzo per lo svolgimento delle Attività Economiche e Produttive. Si tratta di schede tecniche che contengono linee guida operative specifiche valide per i singoli settori di attività, finalizzate a creare un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. Le schede riguardano le seguenti attività:

  • ristorazione
  • attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)
  • attività ricettive
  • servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)
  • commercio al dettaglio
  • commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)
  • uffici aperti al pubblico
  • piscine
  • palestre
  • manutenzione del verde
  • musei, archivi e biblioteche
  • attività fisica all’aperto
  • noleggio veicoli e altre attrezzature
  • informatori scientifici del farmaco
  • aree giochi per bambini
  • circoli culturali e ricreativi
  • formazione professionale
  • cinema e spettacoli dal vivo
  • parchi tematici e di divertimento
  • sagre e fiere locali
  • servizi per l’infanzia e l’adolescenza
  • strutture termali e centri benessere
  • professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche
  • congressi e grandi eventi fieristici
  • sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse
  • discoteche

E’ possibile consultare il testo integrale del documento con tutte le schede nel file PDF nella sezione allegati in basso.

Nella sezione “Protocolli della Regione Emilia Romagna” a destra sono elencati invece i link ad ogni singolo protocollo pubblicato sul sito internet della Regione Emilia Romagna, aggiornato alle varie ordinanze.


Informazioni generali sul Coronavirus, come chiedere aiuto

In generale per informazioni relative alle indicazioni e ai comportamenti da seguire contro il Covid-19 “Coronavirus” è possibile consultare i siti internet del Ministero della salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e in ambito locale della Regione Emilia Romagna, dei comuni modenesi e dell’AUSL di Modena. Vedere i link negli approfondimenti a destra.

Nel caso in cui si ritenga di avere sintomi legati alla presenza del virus si raccomanda di non recarsi al Pronto soccorso. Rivolgersi al proprio medico di base per avere maggiori informazioni o chiamare il numero 1500 del Ministero oppure la propria Ausl di residenza (per Modena tel. 059.3963663, email coronavirus@ausl.mo.it) . In caso di urgenze, naturalmente, rimane sempre attivo il 118.

Per informazioni telefoniche la Regione Emilia Romagna ha istituito il numero verde 800.033033, attivo dal lunedì al venerdì ore 8.30-18 e il sabato ore 8.30-13.

Nella sezione documenti a destra è pubblicato il file PDF con i numeri di telefono utili da contattare se si teme di essere infettati e in generale per ricevere informazioni sul coronavirus Covid-19.

Pubblicato: 13 Ottobre 2020Ultima modifica: 15 Ottobre 2020