Coronavirus Covid-19: le misure urgenti di contenimento del contagio previste nel Dpcm 8 marzo 2020.

Il decreto prevede particolari restrizioni nella regione Lombardia e nei territori delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Osola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. L'ordinanza del presidente della Regione Emilia Romagna: possibile spostarsi per motivi di lavoro e movimentare le merci.

In data 8 marzo 2020 il Governo ha emanato un nuovo decreto con le misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus COVID-19, con particolari restrizioni in alcune zone tra cui il territorio della provincia di Modena.

Le disposizioni del decreto sono efficaci dall’8 marzo fino al 3 aprile 2020.

Nella sezione allegati a destra è pubblicato il file PDF col testo integrale del decreto.

 

Disposizioni previste dall’articolo 1 del decreto e valide per la regione Lombardia e le Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia:

  • a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  • d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assolute che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
  • e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r (utilizzo delle forme di lavoro “agile”, telelavoro, ecc.);
  • f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  • g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
  • h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (nidi e micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare) e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernente i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
  • i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
  • l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, parchi archeologici, complessi monumentali);
  • m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 06 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  • p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
  • q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
  • r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
  • t) Sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (esami di guida per la patente) da espletarsi presso gli uffici periferici della Motorizzazione Civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati, che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga nei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

L’articolo 2 del decreto prevede le misure per il contrasto e il contenimento del Covid-19 sull’intero territorio nazionale. Tali misure si applicano anche ai territori di cui all’articolo 1 del decreto, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose (come previsto da articolo 5 comma 2 del decreto). Tra le misure previste all’art. 2:

  • a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilit°; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
  • i) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  • p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale d’attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
  • q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

L’articolo 3 del decreto prevede altre misure di informazione e prevenzione valide per l’intero territorio nazionale. Tra queste: 

  • b) E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • m) Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto (quindi dal 24 febbraio 2020 in poi), abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta (omissis).

L’articolo 4 del decreto si occupa del monitoraggio delle prescrizioni del decreto, prevede sanzioni con arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro per i trasgressori, salvo che gli eventuali fatti compiuti non costituiscano reato più grave.

 

Le misure igienico-sanitarie previste dal decreto (allegato 1 del Dpcm):

  • a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • c) evitare abbracci e strette di mano;
  • d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  • f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
  • g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  • m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

In aggiunta al Dpcm  del Governo il presidente della Regione Emilia Romagna ha emesso una nuova ordinanza che prevede tra l’altro lo stop dell’attività di piscine, palestre, centri ricreativi e diurni in tutto il territorio regionale. Vedere negli approfondimenti a fianco il link alla notizia sul sito internet della Regione Emilia Romagna che contiene anche il testo integrale dell’ordinanza regionale. 


In generale per informazioni relative alle indicazioni e ai comportamenti da seguire contro il Covid-19 “Coronavirus” è possibile consultare i siti internet del Ministero della salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e in ambito locale della Regione Emilia Romagna, dei comuni modenesi e dell’AUSL di Modena. Vedere i link negli approfondimenti a destra.

Per informazioni telefoniche la Regione Emilia Romagna ha istituito il numero verde 800.033033, attivo dal lunedì al venerdì ore 8.30-18 e il sabato ore 8.30-13.

Nella sezione allegati a destra è pubblicato il file PDF con tutti i numeri di telefono utili da contattare per chiedere informazioni su cosa fare se si hanno sintomi respiratori e si è soggiornato negli ultimi 14 giorni nelle zone a rischio o se si è stati a contatto con persone risultate positive a COVID-19, o anche se non si hanno sintomi ma si è soggiornato negli ultimi 14 giorni in zone a rischio.

Pubblicato: 08 Marzo 2020Ultima modifica: 15 Ottobre 2020