Coronavirus Covid-19: il Dcpm 9 marzo 2020 estende le misure urgenti di contenimento del contagio in tutta Italia fino al 3 aprile.

Il provvedimento del Governo estende le misure di restrizione a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Per tutto il territorio dell'Emilia Romagna si aggiungono le misure previste dall'Ordinanza regionale del 10 marzo 2019.

In data 9 marzo 2020 il Governo ha emanato un nuovo decreto che estende a tutto il territorio italiano le misure restrittive di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020, riguardanti il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus COVID-19 (Dpcm 9 marzo 2020, articolo 1 comma 1).

Il nuovo decreto prevede inoltre che sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (Dpcm 9 marzo 2020, articolo 1 comma 2).

Le disposizioni del nuovo decreto sono efficaci dal 10 marzo fino al 3 aprile 2020 (Dpcm 9 marzo 2020, articolo 2 comma 1).

Negli approfondimenti a destra vedere il link al sito del Governo contenente in primo piano la notizia sulla firma del Dpcm 9 marzo 2020, all’interno della notizia c’è il testo integrale del decreto (nella sezione allegati a destra sono scaricabili i files in PDF di entrambi i Dpcm 9 marzo e 8 marzo 2020).

In particolare per quanto riguarda gli spostamenti di persone il Governo ha chiarito che non esistono restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all’interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri. Dunque, chi deve spostarsi per ragioni di lavoro, anche fra le province e all’interno di esse, lo può fare. È quindi garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salute, non presenta sintomi né debba rispettare il periodo di quarantena. Con l’avvertenza che si tratti sempre di spostamenti per :

  • ragioni di lavoro
  • situazioni di necessità
  • motivi di salute.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

E’ stata diffusa una direttiva del Ministero dell’Interno (vedere link negli approfondimenti a destra) dove si indica che lo spostamento in caso di necessità può essere attestato da un apposito modulo di autocertificazione, da presentare durante eventuali controlli delle Forze dell’Ordine.

Nella sezione modulistica a destra è scaricabile tale modulo di autocertificazione: se fermati dalle Forze dell’Ordine può essere presentato già compilato o compilato seduta stante durante il controllo. 

Ecco le disposizioni previste dall’articolo 1 del decreto 8 marzo 2020 che vengono estese a tutto il territorio nazionale:

  • a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche (omissis), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  • d) (lettera sostituita da Dpcm 9 marzo 2020 art. 1 comma 3) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita’ motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro
  • e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r (utilizzo delle forme di lavoro “agile”, telelavoro, ecc.);
  • f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  • g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
  • h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (nidi e micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare) e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernente i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
  • i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
  • l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, parchi archeologici, complessi monumentali);
    m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 06 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  • p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
  • q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
  • r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
  • t) Sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (esami di guida per la patente) da espletarsi presso gli uffici periferici della Motorizzazione Civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati, che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga nei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Misure tutt’ora valide previste dall’articolo 2 del Dpcm 8 marzo 2020 per il contrasto e il contenimento del Covid-19 sull’intero territorio nazionale:

  • a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
  • i) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  • p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale d’attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
  • q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Misure tutt’ora valide previste dall’articolo 3 del Dpcm 8 marzo 2020 per l’intero territorio nazionale per il contrasto e il contenimento del Covid-19:

  • b) E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • m) Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto (quindi dal 24 febbraio 2020 in poi), abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta (omissis).

Sono sempre valide anche le sanzioni per i trasgressori delle prescrizioni del decreto che prevedono l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a duecentosei euro, salvo che gli eventuali fatti compiuti non costituiscano reato più grave (Dpcm 8 marzo 2020, art. 4 comma 2).

Le misure igienico-sanitarie sempre valide:

  • a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • c) evitare abbracci e strette di mano;
  • d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  • f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
  • g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  • m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Oltre alle prescrizioni dei decreti del Governo, una prima ordinanza del presidente della Regione Emilia-Romagna, in vigore da mercoledì 11 marzo, prevede che taxisti e autisti di mezzi a noleggio con conducente devono indossare mascherina e guanti, si raccomanda loro di eseguire sanificazioni frequenti del veicolo.

Una seconda ordinanza regionale del 10 marzo 2020 (vedere il documento in formato PDF nella sezione allegati a destra) ha aggiunto ulteriori limitazioni valevoli fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio della Regione Emilia Romagna:

  1. le disposizioni previste dall’articolo 1 comma 1 lettera N del Dpcm 8 marzo 2020 (sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 06 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione) si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali a titolo d’esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere)
  2. le attività di cui al punto precedente osserveranno anche la chiusura al pubblico per l’intera giornata nei giorni festivi e prefestivi. Per tutte queste attività è comunque sempre consentito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione per chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali;
  3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai servizi di ristorazione
    erogati all’interno di strutture ricettive quali a titolo di esempio alberghi, residenza agriturismi, villaggi turistici, campeggi, Ostelli e Bed & Breakfast per i clienti che vi soggiornano;
  4. Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia
    esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.

La Giunta della Regione Emilia Romagna ha stanziato 45 milioni per welfare e imprese, per fronteggiare le gravi conseguenze economiche derivate dall’emergenza Coronavirus. Si tratta di 15 milioni di fondi straordinari dal bilancio regionale e oltre 30 di contributi, sempre regionali, liquidati in anticipo rispetto a scadenze fissate nei prossimi mesi (vedere il link alla notizia negli approfondimenti a fianco).

Sul sito internet dell’Agenzia Regionale del Lavoro della Regione Emilia Romagna è stata pubblicata una notizia sulle misure urgenti di sostegno per lavoratori e imprese. Sono in corso di definizione le modalità di presentazione delle domande per la Cassa integrazione in deroga (vedere il link alla notizia negli approfondimenti a fianco).


In generale per informazioni relative alle indicazioni e ai comportamenti da seguire contro il Covid-19 “Coronavirus” è possibile consultare i siti internet del Ministero della salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e in ambito locale della Regione Emilia Romagna, dei comuni modenesi e dell’AUSL di Modena. Vedere i link negli approfondimenti a destra.

Nel caso in cui si ritenga di avere sintomi legati alla presenza del virus si raccomanda di non recarsi al Pronto soccorso. Rivolgersi al medico di Medicina generale per avere maggiori informazioni o chiamare il numero 1500 del Ministero oppure la propria Ausl di residenza (per Modena tel. 059.3963663, email coronavirus@ausl.mo.it) . In caso di urgenze, naturalmente, rimane sempre attivo il 118.

Per informazioni telefoniche la Regione Emilia Romagna ha istituito il numero verde 800.033033, attivo dal lunedì al venerdì ore 8.30-18 e il sabato ore 8.30-13.

Nella sezione documenti a destra è pubblicato il file PDF con i numeri di telefono utili da contattare se si teme di essere infettati e in generale per ricevere informazioni sul coronavirus Covid-19.

Pubblicato: 10 Marzo 2020Ultima modifica: 15 Ottobre 2020