Legge Regionale n. 47 del 07 Dicembre 1978

Legge Regionale n. 47 del 7/12/1978 (Legge abrogata da art. 49 L.R. 25 novembre 2002 n. 31) “Tutela e uso del territorio”

Bollettino Ufficiale Regionale n. 161 del 11/12/1978 (Legge abrogata da art. 49 L.R. 25 novembre 2002 n. 31)

L’art. 52, comma 3, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 dispone l’abrogazione della presente legge, ad eccezione degli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 54, a far data dall’entrata in vigore della stessa L.R. 20/2000. E’ fatto salvo quanto disposto dagli articoli 41 e 42 della L.R. 20/2000, che di seguito si riportano:

(Legge abrogata da art. 49 L.R. 25 novembre 2002 n. 31)

“Art. 41

Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro modificazioni

  1. Fino all’approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformità alla presente legge, i Comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani regolatori generali.
  2. Dall’entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente: a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all’art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46; b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell’art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata; d) i programmi pluriennali di attuazione; e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati.
  3. Fino all’approvazione del PSC, del RUE e del POC i Comuni possono inoltre adottare ed approvare, con le procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15 della L. R. n. 47 del 1978, varianti al PRG necessarie per la localizzazione di sedi, attrezzature e presidi delle forze dell’ordine o della polizia municipale nonché per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico, definiti dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
  4. Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, possono essere altresi’ adottate e approvate, con le procedure previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai PRG adottati dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1995, purché conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge.
  5. Gli artt. 21, 22 e 25 della L.R. n. 47 del 1978 continuano a trovare applicazione per l’adozione e l’approvazione dei piani particolareggiati per le aree destinate ad attivita’ estrattive previsti dall’art. 8 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 30 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9.

Art. 42

Conclusione dei procedimenti in itinere

  1. Gli strumenti comunali, provinciali e regionali di pianificazione territoriale e urbanistica, adottati prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono approvati e diventano efficaci secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.
  2. La medesima disposizione può trovare applicazione per le varianti generali al PRG, per i PTCP e loro varianti adottati entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.”

(L’art. 49 della L.R. 25 novembre 2002 n. 31 Sito esterno ha poi disposto l’abrogazione dei su riportati artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 54)

Pubblicato: 10 Dicembre 1978Ultima modifica: 07 Settembre 2023