Incendi \3 – Nel periodo di massima pericolosità ecco i comportamenti da evitare e le sanzioni

Sono tanti i comportamenti, anche originati da piccole distrazioni, che possono causare l’innesco di un incendio. Sono sufficienti un mozzicone di sigaretta acceso, gettato fuori da un’auto in corsa; l’auto parcheggiata vicino all’erba secca con la marmitta ancora calda; un fuoco acceso in un’area non adeguatamente ripulita da foglie ed erbe secche. Tutte le azioni che, anche solo potenzialmente, nel periodo di “massima pericolosità” possono determinare l’innesco sono vietate e, quindi, sanzionate in modo salato: da mille a 10 mila euro.

Ecco un riepilogo dei comportamenti da evitare.

E’ vietato accendere fuochi all’aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 metri dai loro margini esterni. Anche l’abbruciamento delle “stoppie” delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, è vietato a meno di 200 metri da queste zone. Nelle aree forestali, inoltre, è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.

L’accensione di fuochi è consentita su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati o su aree adeguatamente scelte e attrezzate allo scopo, con le necessarie cautele (previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo) e tenendo il fuoco sempre custodito.

Se il comportamento tenuto costituisce reato sono applicate le sanzioni del Codice penale (articolo 423 e seguenti) che prevedono la reclusione da quattro a dieci anni per chiunque provochi un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui. In caso di comportamento colposo la pena è la reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Inoltre, chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Pubblicato: 23 Luglio 2009Ultima modifica: 03 Luglio 2020