fino al 30 giugno regolamentati gli spostamenti di alveari per evitare diffusione del “colpo di fuoco”

Anche quest’anno sono scattate, le limitazioni agli spostamenti degli alveari, nel periodo primaverile, dalle zone contaminate dal “colpo di fuoco batterico” sul territorio regionale, come misura di prevenzione nei confronti della malattia che colpisce soprattutto melo e pero.  Le limitazioni riguardano una vasta area dell’Emilia-Romagna che comprende la provincia di Modena, ma anche le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia e il territorio a nord della via Emilia delle province di Forlì-Cesena e Rimini.

Fino al 30 giugno gli alveari situati in quest’area, dove è stata ufficialmente accertata la presenza del colpo di fuoco batterico, non potranno essere trasferiti in zone ancora indenni dalla malattia, a meno che non vengano sottoposti a specifiche misure di quarantena. Le api possono infatti contribuire alla disseminazione di “Erwinia amylovora”, il batterio responsabile del colpo di fuoco e diffondere la malattia in territori ancora indenni. Questo metterebbe a serio rischio soprattutto le coltivazioni di pero e melo, che sono particolarmente sensibili al colpo di fuoco, e arrecherebbe gravi danni alle aziende agricole.

Nel periodo soggetto a regolamentazione gli alveari possono essere spostati, dalle zone contaminate verso “zone protette”, solo se vengono sottoposti a un trattamento di quarantena, che consiste nella loro chiusura per la durata di 48 ore prima della sistemazione nella nuova postazione. Il periodo di quarantena può ridursi a 24 ore se gli alveari vengono trattati con acido ossalico, un prodotto di origine naturale già in uso in apicoltura che ha dimostrato una certa efficacia battericida contro il batterio Erwinia amylovora. Prima di effettuare lo spostamento, gli apicoltori dovranno darne comunicazione al Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale competente per il territorio dove ha sede l´apiario e dovranno documentare la misura di quarantena adottata. Non ci sono, invece, limitazioni per gli spostamenti di alveari effettuati entro e tra i territori contaminati e per quelli che avvengono all’interno o tra le zone protette.

Pubblicato: 21 Marzo 2007