Sono tanti i comportamenti, anche originati da piccole distrazioni, che possono causare l’innesco di un incendio. Sono sufficienti un mozzicone di sigaretta acceso, gettato fuori da un’auto in corsa; l’auto parcheggiata vicino all’erba secca con la marmitta ancora calda; un fuoco acceso in un’area non adeguatamente ripulita da foglie ed erbe secche. Tutte le azioni che, anche solo potenzialmente, possono determinare l’innesco sono vietate e, quindi, sanzionate in modo salato: da mille a 10 mila euro.
Ecco un riepilogo dei comportamenti da evitare.
E’ vietato accendere fuochi all’aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 metri dai loro margini esterni. Anche l’abbruciamento delle “stoppie” delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, è vietato a meno di 200 metri da queste zone. Nelle aree forestali, inoltre, è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.
L’accensione di fuochi è consentita su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati o su aree adeguatamente scelte e attrezzate allo scopo, con le necessarie cautele (previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo) e tenendo il fuoco sempre custodito.
Se il comportamento tenuto costituisce reato sono applicate le sanzioni del Codice penale (articolo 423 e seguenti) che prevedono la reclusione da quattro a dieci anni per chiunque provochi un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui. In caso di comportamento colposo la pena è la reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Inoltre, chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.