Agenzie di consulenza automobilistica

Orari di apertura al pubblico:
Martedì e Giovedì 9.30-12.30
Ricevimento telefonate:
tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30

L’attività di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto è soggetta ad autorizzazione e vigilanza da parte delle Province, ai sensi della Legge 8/08/1991, n. 264, come modificata dalla Legge 4/01/1994, n. 11 e può essere esercitata sia da società che da imprese individuali.
Trattasi di una competenza trasferita dalle Questure alle Province 05/09/1991 confermata ed inserita tra le funzioni fondamentali inerenti i trasporti privati attribuite alle Province dalla L. 56/2014 art. 1 comma 85 lettera b) “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e dalle Questure e confermata ed inseritaoni fondamentali inerenti i trasporti privati secondo fusioni dei comuni” e dalla L.R. 13/2015 art. 25 comma 5, “Riforma del sistema di Governo  regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” .

Per conseguire l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di impresa di consulenza automobilistica è necessario presentare apposita istanza compilando la modulistica pubblicata.

Il procedimento autorizzatorio di nuova apertura per l’esercizio dell’attività di consulenzasi conclude nei tempi procedimentali stabiliti dal regolamento provinciale, previa verifica positiva della conformità dei requisiti soggettivi del titolare/legale rappresentante (idoneità professionale, requisiti morali), degli altri componenti dell’impresa e del personale dipendente operante nell’organico dell’Impresa di consulenza a quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dell’adeguatezza dei locali, sede dell’attività (composizione, superficie e disponibilità degli stessi).
L’impresa al momento dell’istanza deve inoltre disporre di adeguata capacità finanziaria secondo quanto previsto dal D.M. 11/1992.

L’autorizzazione provinciale è rilasciata anche nel caso di apertura di sedi secondarie di agenzia: per ciascuna di esse è richiesta la presentazione dell’istanza e la dimostrazione dei requisiti di legge, eccetto la capacità finanziaria per cui è sufficiente l’attestazione relativamente all’impresa.

Chi è già titolare sul territorio provinciale di un’Impresa di consulenza automobilistica autorizzata, è tenuto inoltre a comunicare all’Ufficio competente della Provincia di Modena le variazioni riguardanti il personale, la sede e l’impresa, (utilizzando la modulistica  pubblicata) che possono comportare il rilascio di specifica autorizzazione o modifica dell’autorizzazione già rilasciata.

Alla Provincia spettano anche le funzioni inerenti la vigilanza ed il controllo sull’attività svolta dalle agenzie per verificare il permanere dei requisiti di legge prescritti per l’attività nonché gli eventuali  procedimenti sanzionatori.
Il titolare di agenzia di pratiche auto che rinuncia all’esercizio dell’attività deve comunicarlo  alla Provincia di Modena
che provvederà ad emanare una revoca d’ufficio  dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata.

Procedimenti in materia di studi di consulenza automobilistica:

  1. Autorizzazione all’apertura di nuovo studio di consulenza automobilistica.
  2. Autorizzazione al trasferimento dei locali
  3. Autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’attività da parte dell’erede o del socio/amministratore a seguito di decesso o incapacità fisica sopravvenuta del titolare dell’attestato d’idoneità professionale
  4. Revoca d’ufficio dell’autorizzazione su comunicazione di parte di cessazione dell’attività
  5. Presa d’atto variazione organico personale amministrativo dipendente
  6. Presa d’atto variazioni diverse inerenti la compagine societaria senza variazione di partita iva;
  7. Procedimenti sanzionatori in genere

Rispetto ai procedimenti sopraindicati l’ufficio fornisce consulenza ed informazioni agli utenti interessati sia telefonicamente che allo sportello nelle giornate di apertura al pubblico.

Pubblicato: 05 Giugno 2019Ultima modifica: 14 Dicembre 2023